Abbiamo visto più volte che nelle comunità familiari gli affidamenti hanno costi sociali esorbitanti, arrivando anche a 3.000 euro al mese per ragazzo minore affidato.
Possiamo pensare che, con la minima parte di queste cifre di aiuto alla famiglia, si potrebbero mettere effettivamente i nuclei originari in condizione (se non lo erano) di poter provvedere all'accudimento, alla formazione e a quant'altro dei propri figli.
Signor Presidente, gli emendamenti che ho proposto convergono tutti verso l'obiettivo di limitare, ovvero di predeterminare, la durata dell'affidamento (senatrice distratta Filippin, io l'ho ascoltata quando ella ha parlato di me, adesso vorrei che lei mi ascoltasse).
Infatti, a questo disegno di legge avete dato come titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (...)», ma poiché la norma prevista non interviene affatto a modificare l'istituto dell'adozione, bensì quello dell'affidamento, con l'emendamento Tit.101 vi ho sommessamente suggerito di modificare il titolo del provvedimento in: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento di minori».
L'istituto dell'affidamento, infatti, vede la famiglia affidataria, ovvero il soggetto affidatario (perché anche un single può essere soggetto affidatario di un minore) a fianco della famiglia di origine con un ruolo di sostegno al minore per garantire un recupero, se si tratta di un recupero, o comunque, nel periodo di difficoltà della propria famiglia di origine, per garantire che il minore venga cresciuto, educato e accudito in sostituzione della famiglia di origine, in vista, comunque, di un ritorno del minore nella famiglia di origine.
Il giudice, cioè, deve prevedere se la famiglia d'origine del minore potrà, in tempi brevi, dare nuovamente al minore quell'assistenza di cui il minore necessita.
Nell'ordine del giorno della senatrice Mussini, che io condivido, direi quasi che sono stati tipizzati i casi in cui il giudice deve procedere all'affidamento: la carcerazione di uno dei genitori o di entrambi o un momento di separazione e di disgregazione della famiglia d'origine.
Ecco quindi che ho chiesto, con l'emendamento 01.1, che il soggetto che chiede l'affidamento del minore deve dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 6 della legge n. 184.
È evidente, infatti, che se un minore viene affidato ad un soggetto o comunque ad una famiglia che non ha i requisiti previsti dall'articolo 6, noi possiamo scrivere le favole più belle del mondo e dire che il giudice deve tener conto dei legami affettivi, ma in assenza dei suddetti requisiti è inutile:
il giudice, per quanto ne voglia tener conto, ha davanti una barriera, lo scoglio dell'impossibilità di procedere all'adozione di quel minore da parte di quei soggetti affidatari.
Ma, nel momento in cui abbiamo visto, con l'esperienza dei casi in corso in questi anni sulla base dell'attuale norma, che questa incertezza della durata dell'affidamento ha comportato che l'affidamento stesso si sia protratto per sedici anni, si è realizzata di fatto un'adozione, in violazione dei requisiti che sono richiesti dall'istituto dell'adozione per poter adottare un minore.
Presto molta attenzione ai suggerimenti che mi vengono dai miei interlocutori e frequentemente si verifica anche che, se il mio interlocutore è intelligente ed afferma cose condivisibili, io veda il mio pensiero modificato.
erano infatti della senatrice Alberti Casellati, che io stimo molto anche sul piano scientifico, perché in materia è particolarmente attenta e preparata.
semplicemente, a differenza sua o di altri, se qualcuno mi convince nell'interesse preminente, in questo caso del minore (quindi capisce quanta attenzione dobbiamo prestare all'argomento), modifico il mio pensiero.
Per concludere, signor Presidente, sul termine prefissato di due anni per l'affidamento io ribadisco il mio convincimento circa l'opportunità che il giudice, nel momento in cui dichiara affidato un bambino a terzi (cioè ad altri soggetti), preveda il periodo dell'affidamento.
Infatti, se non vi è la possibilità del recupero, trascorso un tempo limitato di affidamento, allora il giudice deve procedere all'adozione e al decreto di adottabilità.
È chiaro che, così facendo, si elimina quella confusione per cui i due istituti che, comunque sia e per quanto ci sforziamo di tenere distinti (qui comprendo ed apprezzo lo sforzo della senatrice Filippin), vanno necessariamente l'uno a fianco all'altro, per la loro natura e per la loro funzione sociale;
Il genitore cui viene affidato un bambino, dopo dieci anni, si è convinto che quello è suo figlio - credetemi - ed è un bene che sia così per il minore.
Il minore che viene affidato per un periodo limitato di tempo deve sapere che egli è ospite in quella famiglia in quanto da essa accudito e sostenuto, ma che la sua famiglia è un'altra.
Il minore che viene adottato, invece, deve entrare nella famiglia nella veste di figlio, sentirsi figlio e sentire padre e madre i due genitori che l'hanno adottato.
Per queste considerazioni, insisto perché vengano approvati i miei emendamenti ed intanto chiedo alla senatrice Mussini di poter sottoscrivere il suo ordine del giorno, che nei contenuti posso dire di condividere.
la legge in vigore, molta parte del cui testo resta immutato anche qualora il disegno di legge in esame fosse approvato, distingue in modo radicale l'affidamento dall'adozione.
L'affidamento - e non lo afferma un'opinione, bensì l'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 - non è un'adozione provvisoria, non è un atto prodromico all'adozione o un suo succedaneo:
«Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture (...)».
Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce anche che l'affidatario deve tener conto delle indicazioni dei genitori della famiglia di provenienza, naturalmente ove possibile, ove questi ci siano, ma se non ci fossero non ci sarebbe un affidamento bensì un'adozione.
di solito in quei ventiquattro mesi non c'è alcun reale tentativo di reinserimento nella famiglia di origine e la proroga viene fatta in modo quasi automatico, tanto che si hanno casi di affidamento di quattro, sei, sette o otto anni.
È chiaro che dopo un periodo così lungo viene a crearsi inevitabilmente un rapporto tale per cui in questo senso diventa opportuno l'inserimento del capoverso 5- bis che fa sfociare quasi naturalmente in adozione ciò che è affidamento.
il termine di ventiquattro mesi dovrebbe essere rispettato, ma il progetto che dovrebbe essere elaborato dai servizi sociali nella maggior parte dei casi non c'è.
E non c'è per una serie di ragioni: perché questo progetto richiederebbe e presupporrebbe una continuità nel personale dei servizi sociali, che spesso non c'è.
Ci sono delle supplenze, dei trasferimenti, degli spostamenti e degli avanzamenti di carriera, per cui in questo arco di tempo, che dovrebbe durare al massimo due anni, se il bambino e la famiglia affidataria avessero rapporti con i servizi sociali lo avrebbero con una serie di persone diverse, la cui efficienza e buona volontà (che peraltro non possiamo dare per scontate, perché sono esseri umani anche loro) sarebbero comunque insufficienti a supplire al continuo ricambio.
Ci troviamo in una situazione per la quale, visto che la legge oggi non è applicata (e sarà applicata ancora meno, se approveremo queste norme), finiamo col prendere atto di questa mancata applicazione.
È un gesto nobilissimo quello delle famiglie che accettano dei bambini in affidamento, così come quello delle famiglie che li accettano in adozione, ma tale istituto dovrebbe essere disgiunto dall'adozione.
L'insegnante deve prendersi la massima cura dei ragazzi che gli sono affidati, come deve fare l'affidatario, ma non sono suoi figli e non lo diventeranno.
Ma come dice la legge, giustamente, nelle parti che non vengono modificate, l'affidamento dovrebbe fare esattamente l'opposto dell'adozione e prevedere un progetto che consenta a questi bambini di ritornare nelle loro famiglie originarie.
Vogliamo poi dire due parole sull'articolo 403 del codice civile e sul fatto che un impiegato dei servizi sociali, senza che il magistrato c'entri in alcun modo, magari un assistente sociale supplente, decide che dei bambini non vivono in un ambiente familiare adatto (magari perché la casa non è sufficientemente pulita e comoda)?
Questi bambini vengono prelevati a scuola, perché i genitori non li vedano e loro non vedano i genitori, portati in un luogo lontano dalla loro residenza, e quindi strappati alla loro famiglia, alla loro scuola e poi dati in affidamento a qualcuno.
Quando parliamo di bambini in affidamento, noi parliamo col cuore e, al pensiero di avere in affidamento un bambino, siamo d'accordo sul fatto che ci si affezioni dopo dieci minuti.
L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Senza usare giri di parole, gli eventi hanno riguardato trasversalmente quasi tutte le Regioni d'Italia, declinandosi in maniera differente nei singoli casi.
Possiamo dire, infatti, che in alcune città, come per esempio Treviso, Torino, Rovigo e Potenza, si è trattato di manifestazioni di protesta senza danni, mentre in altri casi, come per esempio a Modena, Napoli e Foggia, si è trattato di vere e proprie rivolte, durate ore, che hanno portato anche a drammatiche conseguenze.
Permettetemi innanzitutto di ringraziare la Polizia penitenziaria e tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria , perché ancora una volta stanno dimostrando professionalità, senso dello Stato e coraggio nell'affrontare, mettendo a rischio la propria incolumità, situazioni molto difficili e tese, in cui ciò che fa la differenza è spesso la capacità di mantenere i nervi saldi, la lucidità e l'equilibrio nell'intuire e scegliere in pochi istanti la linea di azione migliore per riportare tutto alla legalità.
magistrati, prefetti, questori e tutte le Forze dell'ordine sono intervenuti senza esitare, rendendo ancora più determinato il volto dello Stato di fronte agli atti delinquenziali che si stavano consumando.