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Universal Dependencies - Italian - VIT

LanguageItalian
ProjectVIT
Corpus Partdev
AnnotationTamburini, Fabio; Simi, Maria; Bosco, Cristina

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s-601 La situazione dei posti di ciascuna provincia viene determinata nel prospetto di cui al precedente art. 54.
s-602 Ogni variazione dell' organico di diritto, in tal modo determinato, che si renda eventualmente necessaria successivamente, non influisce sui trasferimenti magistrali, sui passaggi, sulle assegnazioni definitive di sede, in quanto tali operazioni vengono effettuate sulle disponibilità di organico originariamente determinate le quali sono suscettibili dei soli aggiornamenti derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza.
s-603 Sono considerati disponibili ai fini dei trasferimenti, nella misura stabilita dalle successive disposizioni, i posti della dotazione organica attualmente privi di titolare o che si rendano tali a decorrere dall' inizio dell' anno scolastico, per effetto di collocamenti a riposo disposti o da disporre d'ufficio o su domanda presentata entro la stessa data di pubblicazione dell' ordinanza o per qualunque altro motivo decadenza, ecc verificatosi entro la stessa data.
s-604 Fanno parte inoltre delle predette disponibilità i posti che resteranno privi di titolare all' inizio dell' anno scolastico per qualunque motivo, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il 15 aprile.
s-605 Le maggiori disponibilità sono calcolate ai fini dell' aggiornamento dei dati risultanti dal progetto organico di cui al precedente articolo 54.
s-606 sono altresì disponibili i posti della dotazione organica aggiuntiva nei modi e nei limiti previsti nelle disposizioni della presente ordinanza.
s-607 Naturalmente non sono da considerare vacanti i posti per i quali sono stati predisposti gli atti relativi alla soppressione dal nuovo anno scolastico.
s-608 Al fine di effettuare tutti i possibili movimenti si considerano disponibili tutti i posti che si rendano vacanti per effetto del trasferimento dei titolari.
s-609 Ai sensi del quarto e quinto comma dell' art. 6 della legge 2/12/1967 n. 1213, nella provincia del ruolo di provenienza, il movimento magistrale è preceduto dall' assegnazione definitiva di sede:
s-610 a) gli insegnanti che, compiendo con il 9 settembre dell' anno a cui si riferisce il movimento, il quinquennio di attività parascolastica svolta ai sensi della legge 1213 sopracitata, dichiarino con apposita domanda prodotta entro il termine previsto, di voler cessare dall' attività stessa;
s-611 b) agli insegnanti che, per cause a loro imputabili ad esempio la soppressione del posto per contrazione delle classi dell' istituto magistrale cui sono stati assegnati), siano cessati prima del compimento del quinquennio dall' anzidetta assegnazione.
s-612 Ai fini dell' assegnazione della sede gli interessati presenteranno domanda entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
s-613 Poiché gli insegnanti, di cui al presente articolo, possono essere assegnati anche ai posti in plessi in cui si svolgono le attività previste dall' art. 1 della legge n. 820/71, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate coloro che desiderano essere assegnati anche a tali plessi debbono esprimere il relativo gradimento.
s-614 L'assegnazione della sede agli insegnanti di cui al presente articolo dovrà essere disposta dai provveditori agli studi entro 10 giorni dal termine di presentazione delle relative domande.
s-615 Fra i più aspiranti alla stessa sede trovano applicazione i criteri dettati per tali assegnazioni di sede del quarto comma dell' art. 6 della legge n. 1213 assegnazioni allo stesso plesso scolastico o comune nel quale l'insegnante era titolare e, subordinatamente, il punteggio a ciascun assegnato in base all' annessa tabella a).
s-616 I docenti nominati in ruolo negli anni precedenti per effetto della legge 3/6/1980 n. 260, che siano tuttora privi di sede definitiva, hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento, ai fini dell' assegnazione di sede definitiva nella quale possono richiedere solo posti di scuola speciale o posti di sostegno;
s-617 non sono prese in considerazione preferenze riferite ad altri tipi di posto.
s-618 Gli Insegnanti in questione, qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sono assegnati a sede definitiva nei modi previsti dal successivo art. 69.
s-619 I Docenti nominati in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno, i quali siano tuttora privi di sede definitiva, hanno facoltà di presentare trasferimento, ai fini dell' assegnazione di sede definitiva.
s-620 in tale domanda possono chiedere solo posti di scuola speciale o di sostegno e non sono prese in considerazione preferenze relative ad altri tipi di posto.
s-621 L'Insegnante titolare in scuole speciali o classi differenziali o in scuole con indirizzo didattico differenziato ovvero su posti di sostegno, che non abbia compiuto il quinquennio di cui all' art. 65, può chiedere il trasferimento esclusivamente per la scuola o per i posti per il cui accesso possiede il titolo di specializzazione richiesto.
s-622 Analogamente si provvede per gli insegnanti titolari di scuola speciale o ad indirizzo differenziato, esclusivamente per le sezioni per le quali posseggono il titolo di specializzazione richiesto.
s-623 L'impegno quinquennale di permanenza nelle suddette scuole speciali o posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina disposta a seguito di vincita di concorso di nomina dalla graduatoria provinciale permanente o dalla graduatoria nazionale ad esaurimento o per effetto dell' applicazione della legge 260/80.
s-624 Gli Insegnanti elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72 possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
s-625 L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale ed allegare la dichiarazione di gradimento del rettore.
s-626 Nel caso di più dichiarazioni di gradimento viene assegnato al convitto che ha maggior punteggio.
s-627 La dichiarazione di gradimento è condizione anche per la eventuale assegnazione provvisoria al convitto nazionale.
s-628 I movimenti dei trasferimenti si attuano secondo il seguente ordine:
s-629 I fase:
s-630 Trasferimenti, ai sensi del successivo art. 63, degli insegnanti richiedenti l'assegnazione ad altro plesso scolastico nell' ambito dello stesso comune di titolarità, nonché degli insegnanti di scuole speciali o classi differenziali che, terminato il quinquennio di effettivo servizio, chiedano l'assegnazione a posto di scuola comune dello stesso o di altro plesso del comune di titolarità.
s-631 II fase:
s-632 Trasferimenti, ai sensi del successivo art. 64 degli insegnanti richiedenti l'assegnazione a posti di comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti della dotazione organica aggiuntiva nell' ambito della stessa provincia.
s-633 III fase:
s-634 Trasferimenti degli insegnanti richiedenti l'assegnazione a posti di una provincia diversa da quella di titolarità sono richiedibili anche i posti della dotazione organica aggiuntiva.
s-635 Compiuta ciascuna delle tre fasi, le operazioni devono essere riprese per assegnare i posti che si siano eventualmente resi vacanti per effetto dei trasferimenti da un comune all' altro, deliberati nel corso della seconda e della terza fase, nonché quelli che si siano resi vacanti per effetto dei trasferimenti attuali dai provveditori agli studi delle altre provincie.
s-636 Le tre fasi si succedono poi nuovamente nel medesimo ordine sino a che non siano stati deliberati tutti i possibili movimenti.
s-637 Qualora in una qualsiasi fase del movimento si renda possibile assegnare l'insegnante, già trasferito in una precedente fase, ad altro plesso indicato come più gradito, in luogo del trasferimento deliberato nella fase precedente si dispone quello per il plesso preferito.
s-638 La Maggiorazione del punteggio, di cui alla nota 1 delle tabelle per i trasferimenti a domanda d'ufficio, spetta anche per il servizio di ruolo prestato con il possesso del titolo di specializzazione su posti di sostegno.
s-639 Alla suddetta maggiorazione di punteggio si procede sia per l'accesso ai posti di sostegno, sia per l'accesso ai posti di scuola speciale o classi differenziali.
s-640 Non si considera interruttivo del triennio il servizio prestato in altro plesso a seguito di trasferimento d'ufficio dell' interessato per soppressione di posto, sempreché per l'anno scolastico in corso questi non abbia ottenuto il trasferimento nella scuola di originaria titolarità.
s-641 Le operazioni di cui alla prima fase dei trasferimenti comprendono tali movimenti, indipendenti l'uno dall' altro, quanti sono i comuni della provincia.
s-642 sono disponibili per la prima fase dei trasferimenti tutti i posti della dotazione organica che risultino privi di titolare dall' inizio dell' anno scolastico determinati ai sensi del precedente art. 57.
s-643 In ciascuno di tali movimenti hanno la precedenza assoluta gli insegnanti che siano stati trasferiti d'ufficio, nell' ultimo triennio, per soppressione di posto ad altro plesso e chiedano di tornare a quello di precedente titolarità.
s-644 Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso di titolarità ai sensi dell' ultimo comma del successivo art. 66, la precedenza è riferita ovviamente al nuovo plesso, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale comprensiva del codice meccanografico nell' apposita casella del modulo domanda;
s-645 Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso di titolarità ai sensi dell' ultimo comma del successivo art. 66 la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale comprensiva del codice meccanografico nell' apposita casella modulo domanda.
s-646 Nei trasferimenti ai plessi nel cui organico sono inclusi posti istituiti ai sensi della legge 820/71, hanno inoltre la precedenza gli insegnanti titolari in altro plesso dello stesso comune che siano stati utilizzati nei plessi medesimi per l'ultimo triennio, comprensivo dell' anno in corso, ai sensi dell' art. 1 della stessa legge 820.
s-647 Possono usufruire del diritto di precedenza tanti insegnanti quanti sono i posti predetti.
s-648 Tra i più aspiranti al trasferimento aventi diritto di precedenza per lo stesso plesso, i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.
s-649 Il trasferimento con precedenza ai plessi di cui sopra è subordinato all' impegno di permanenza biennale:
s-650 La precedenza va richiesta mediante l'indicazione del plesso nel quale l'insegnante è stato utilizzato, compilando l'apposita voce del modulo domanda.
s-651 Gli insegnanti che siano stati utilizzati, per l'ultimo triennio comprensivo dell' anno in corso, su posti istituiti per attività di sostegno hanno la precedenza limitatamente al plesso di utilizzazione, con le stesse modalità di cui sopra, per i posti di sostegno per i quali possiedano il corrispondente titolo di specializzazione.
s-652 Il trasferimento in tal modo disposto comporta l'obbligo di permanenza quinquennale di cui al successivo art. 65.
s-653 Ovviamente nella sezione f del modulo domanda va altresì espressa l'indicazione di preferenza relativa del plesso per il quale si ha diritto alla precedenza.
s-654 Per effetto dei trasferimenti a domanda e d'ufficio da posto di tipo speciale o di sostegno ovvero ad indirizzo didattico differenziato a posto di tipo comune disposti nel corso della fase in esame, gli accantonamenti di cui all' art. 54 possono risultare qualitativamente modificati.
s-655 La seconda fase del movimento magistrale concerne i trasferimenti da un comune all' altro della provincia ovvero a posti della dotazione organica aggiuntiva nei confronti degli insegnanti titolari nella provincia medesima.
s-656 sono disponibili per la seconda fase dei trasferimenti tutti i posti della dotazione organica che risultino privi di titolare dall' inizio dell' anno, gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento nel corso della prima fase, nonché i posti della dotazione organica aggiuntiva disponibili a tali fini.
s-657 I trasferimenti sono effettuabili in base al punteggio attribuito per ciascuna preferenza espressa dagli aspiranti ai trasferimenti.
s-658 L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
s-659 L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nell' annessa tabella all a).
s-660 In tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all' art. 6, terz ultimo comma, della presente ordinanza.
s-661 Per la preferenza relativa alla dotazione organica aggiuntiva non si valutano i punteggi previsti dai punti a) e d) del titolo II.
s-662 Hanno precedenza nell' ordine:
s-663 a) gli insegnanti di cui all' art. del r d 27 agosto 1932, n. 1127 e dell' art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
s-664 A) gli insegnanti trasferiti d'ufficio nell' ultimo triennio per soppressione di posti o per motivi di servizio non imputabili a loro colpa, limitatamente al comune nel quale erano titolari all' atto del trasferimento.
s-665 Analoga precedenza spetta agli insegnanti di scuola speciale o classe differenziale, esclusivamente per le scuole o classi per le quali abbiano il richiesto titolo di accesso.
s-666 Analogamente si provvede per gli insegnanti di scuola speciale e classe differenziale, limitatamente alle scuole o classi per le quali abbiano richiesto titolo di accesso;
s-667 c) gli insegnanti di cui al quinto comma dell' art. 6 della legge 2/12/1967, n. 1213 limitatamente al comune nel quale erano titolari) per un periodo di anni quanti sono stati quelli dell' assegnazione di cui al primo comma del citato art. 6;
s-668 d) gli insegnanti appartenenti al ruolo della provincia anche se non ancora assegnati ad una sede definitiva, che siano stati utilizzati per l'ultimo triennio comprensivo dell' anno in corso su posti istituiti ai sensi dell' art. 1 della legge n. 820/71, limitatamente al plesso di utilizzazione.
s-669 La precedenza è subordinata all' impegno biennale di cui al precedente art. 63;
s-670 e) insegnanti appartenenti al ruolo della provincia, anche se non ancora assegnati ad una sede definitiva, che siano stati utilizzati per l'ultimo triennio, comprensivo dell' anno in corso, in attività di sostegno limitatamente al plesso di utilizzazione, per i posti di sostegno, per i quali, possiedano il corrispondente titolo di specializzazione.
s-671 Tra i più aspiranti al trasferimento aventi diritto di precedenza i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.
s-672 Secondo quanto stabilito al precedente art. 63, possono usufruire del diritto di precedenza di cui alle precedenti lettere d), e) tanti insegnanti quanti sono i posti per cui spetta.
s-673 Nei trasferimenti alle scuole pluriclassi di cui all' art. 2 della legge 1/3/1957, n. 90 è data la precedenza a parità di punteggio all' aspirante che risiede effettivamente con iscrizione anagrafica nel comune nel quale funzionano le scuole medesime.
s-674 Ai fini della precedenza l'aspirante deve produrre certificato di residenza.
s-675 Per effetto dei trasferimenti, a domanda e d'ufficio, da posto di tipo speciale o di sostegno ovvero ad indirizzo didattico differenziato a posto di tipo comune, disposti nel corso della fase in esame, gli accantonamenti di cui all' art. 54 possono risultare qualitativamente modificati.
s-676 Nella terza fase dei trasferimenti sono attuati i possibili movimenti degli insegnanti provenienti da altra provincia in due momenti distinti nel seguente ordine:
s-677 A) trasferimenti da disporre per i posti disponibili della dotazione come previsto dall' art. 12;
s-678 B) trasferimenti per compensazione secondo quanto previsto dall' art. 24.
s-679 I trasferimenti per compensazione di cui alla precedente lettera b) sono disposti dopo aver concluso le operazioni relative ai trasferimenti sui posti disponibili e ai passaggi di ruolo.
s-680 Per l'attuazione dei trasferimenti da altre provincie il provveditore compila apposite graduatorie per ciascun comune nelle quali include gli aspiranti titolari in altre provincie in base al punteggio a ciascuno spettante per ogni comune.
s-681 L'ordine in cui vengono esaminate le domande degli aspiranti al trasferimento che provengono da altre provincie è dato dal più alto punteggio.
s-682 Ai fini dell' individuazione dei comuni richiesti, si considerano sia le preferenze sintetiche in cui queste rientrano provincia o distretto, sia le preferenze relative a singoli plessi o distretti in essi compresi.
s-683 Per la preferenza relativa alla dotazione organica aggiuntiva si valutano anche i punteggi previsti dai punti a) e d) del titolo II della annessa tabella all'a).
s-684 Qualora le situazioni che danno diritto ai punteggi previsti dai predetti punti a) e d), siano riferite a diversi comuni della provincia, i due punteggi si sommano.
s-685 Si applicano le precedenze previste per la II fase alla a), nonché quella prevista per le scuole pluriclassi di cui all' art. 2 della legge 1/3/1957, n. 90 secondo le medesime modalità.
s-686 Anche in tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all' art. 6, terz ultimo comma, della presente ordinanza.
s-687 Qualora una domanda non sia accoglibile per indisponibilità di posti compresi nelle indicazioni di preferenze espresse dall' interessato, ma vi siano posti disponibili altrove, prosegue l'esame delle richieste degli altri aspiranti inclusi nella graduatoria medesima.
s-688 Dei trasferimenti disposti nei confronti di insegnanti titolari in altre provincie è data comunicazione al provveditore della provincia di titolarità.
s-689 Ai posti di scuola speciale, ai posti di classe differenziale ed a quelli di scuole di differenziazione didattica regolamentare autorizzate, nonché ai posti istituiti per attività di sostegno possono essere assegnati soltanto insegnanti forniti del titolo di specializzazione.
s-690 Del carattere delle scuole e delle classi di cui al precedente comma deve farsi precisa menzione nel prospetto di cui all' art. 54, indicandone per ogni tipo il titolo specifico occorrente per avere diritto al trasferimento.
s-691 Per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:
s-692 Scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali:
s-693 Diploma di scuola magistrale ortofrenica titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31/10/75 n. 970;
s-694 Scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista:
s-695 Diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista conseguito presso l'istituto statale 'A Romagnoli' di Roma o diploma conseguito al termine di un corso di specializzazione per l'insegnamento agli ambliopi autorizzato dal ministero P I, o titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31/10/75 n. 970;
s-696 Scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell' udito:
s-697 Diploma di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguito presso una scuola di metodo annessa ad istituto statale per sordomuti o conseguito al termine di un corso indetto o autorizzato dal ministero P I o titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell' udito conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31/10/75 n. 970;
s-698 Classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni:
s-699 Diploma di scuola magistrale ortofrenica titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31/10/75 n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal ministero della P I d'intesa con quello di grazia e giustizia.
s-700 Scuole di differenziazione didattica:

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