s-502
| L'eventuale richiesta in tal senso potrà essere presentata solo successivamente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti gravi motivi, a condizione che gli interessati siano stati effettivamente trasferiti d'ufficio ovvero non sia stata accolta la loro eventuale domanda di trasferimento non condizionata. |
s-503
| Gli insegnanti di cui al comma 5, 6, 9, 10 e 11 del presente articolo possono chiedere l'assegnazione provvisoria compilando il modulo domanda all' g/1) nelle sezioni a, b, c, relativamente alle esigenze di famiglia), d solo casella 12), e, f, g il personale titolare di posto DOA può chiedere l'assegnazione provvisoria solo per sedi di provincia diversa da quella di titolarità. |
s-504
| Le relative domande devono essere indirizzate e spedite direttamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità entro il primo luglio. |
s-505
| Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra. |
s-506
| Le preferenze del modulo domanda devono essere espresse con le modalità e gli effetti di cui ai precedenti art. 7, 8, 31 e 32 della presente ordinanza. |
s-507
| Alla domanda di assegnazione provvisoria, sia contestuale a quella di trasferimento sia successiva, devono essere allegati i documenti, redatti in bollo, attestanti i requisiti nella tabella di valutazione all c). |
s-508
| Il Punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori lett a della citata tabella è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell' anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento nell' apposita casella 19 del modulo domanda, sez e). |
s-509
| Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito agli articoli 16 e 18 della presente ordinanza. |
s-510
| Non sono consentite altresì assegnazioni provvisorie nei confronti del personale di prima nomina. |
s-511
| Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare di posto DOA. |
s-512
| Si richiamano, in proposito, le disposizioni impartite con la o m 14 luglio 1984 e successive modifiche. |
s-513
| Il provveditore agli studi, dopo le pubblicazioni dei trasferimenti, valuta le domande di assegnazione provvisoria pervenutegli e, dopo aver respinto quelle di coloro che non hanno titolo ai fini delle conseguenti graduatorie, le trasmette al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall' ufficio per l'informatica. |
s-514
| Dei provvedimenti adottati dà immediata comunicazione al provveditore agli studi della provincia richiesta dall' interessato, qualora questa sia diversa da quella di titolarità. |
s-515
| Vengono quindi formulate due graduatorie: |
s-516
| Nella prima sono compresi gli insegnanti che aspirano alla assegnazione provvisoria nell' ambito della provincia di titolarità; |
s-517
| Nella seconda gli aspiranti aventi sede di titolarità in altra provincia. |
s-518
| In entrambe le graduatorie gli interessati sono iscritti secondo l'ordine determinato dal totale dei punteggi attribuiti in base alla tabella allegato c di valutazione dei titoli. |
s-519
| A parità di punteggio la precedenza è determinata dall' età. |
s-520
| Le Esigenze di famiglia, di cui alla precedente tabella di valutazione all c, verificatesi si in tempi successivi alla presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, potranno essere addotte, ai fini dell' attribuzione del punteggio, entro la data del primo luglio. |
s-521
| In ogni graduatoria, sarà data la precedenza, a prescindere dal punteggio conseguito, alle seguenti categorie: |
s-522
| Insegnanti non vedenti, insegnanti non autosufficienti con protesi agli arti inferiori. |
s-523
| La particolare condizione fisica di cui al presente punto deve avere carattere permanente. |
s-524
| Nel caso di protesi agli arti inferiori, la deambulazione deve essere comunque gravemente compromessa. |
s-525
| La certificazione da allegare è quella prevista al precedente art. 16; |
s-526
| Insegnanti che hanno bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo ad esempio dialisi o cobaltoterapia praticabili solo nella sede richiesta per l'assegnazione provvisoria. |
s-527
| La documentazione da allegare è quella prevista dal precedente art. 16; |
s-528
| Lavoratrici madri i cui figli, alla data del primo settembre dell' anno in corso, non abbiano compiuto il primo anno di età, sempre che abbiano titolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria. |
s-529
| L'età va documentata con certificato anagrafico. |
s-530
| Gli insegnanti che nell' ultimo triennio siano stati trasferiti d'ufficio in altro comune per soppressione di posto hanno la precedenza sugli altri aspiranti nell' assegnazione provvisoria delle sedi relative al comune nel quale è stato soppresso. |
s-531
| Il Provveditore agli studi entro il 25 luglio determina, con proprio decreto, le graduatorie e le pubblica all' albo dell' ufficio scolastico indicando il punteggio complessivo attribuito, nonché le eventuali Precedenze di cui all' art. 47. |
s-532
| Con le medesime modalità provvede alla formazione ed alla pubblicazione dell' elenco degli esclusi. |
s-533
| Con le medesime modalità procede alla formazione ed alla pubblicazione dell' elenco degli esclusi. |
s-534
| Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli insegnanti interessati potranno presentare le loro osservazioni al provveditore agli studi il quale, esaminate tali osservazioni, si limita ad apportare, in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive, le eventuali modifiche. |
s-535
| sono utilizzabili per le assegnazioni provvisorie tutti i posti disponibili per l'intero anno ivi compresi quelli di nuova istituzione, dopo che siano state effettuate le operazioni di organico di diritto trasferimenti ed assegnazione di sede definitiva di cui al precedente art. 45 e quelle di organico di fatto, di cui all' o m 14 luglio 1984 che saranno regolamentate con successivo provvedimento generale. |
s-536
| I posti che si dovessero rendere disponibili dopo l'effettuazione delle assegnazioni provvisorie non incidono sul movimento già disposto e sono utilizzabili per le loro eventuali operazioni successive alle assegnazioni medesime. |
s-537
| In nessun caso è consentito chiedere l'assegnazione provvisoria su posto delle dotazioni organiche aggiuntive. |
s-538
| L'eventuale rinuncia alla domanda di assegnazione provvisoria sarà presa in considerazione se presentata entro il 25 luglio. |
s-539
| La rinuncia alla domanda di assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità va prodotta direttamente al provveditorato agli studi cui la domanda stessa era stata indirizzata. |
s-540
| Le assegnazioni provvisorie sono disposte dal provveditore agli studi prima nei confronti degli iscritti nella graduatoria degli insegnanti titolari in altre provincie secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e delle preferenze espresse dagli interessati, nella sequenza prevista dal provvedimento generale che regolamenta le operazioni all' organico di fatto. |
s-541
| Il provveditore agli studi pubblicherà l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della sede di titolarità, della sede assegnata, del punteggio complessivo attribuito e delle eventuali precedenze, il 20 agosto. |
s-542
| Contemporaneamente, dell' assegnazione provvisoria disposta è data diretta comunicazione agli interessati nella scuola in cui prestano servizio e, se l'insegnante proviene da altra provincia, al provveditore agli studi della provincia di titolarità. |
s-543
| Le assegnazioni provvisorie sono disposte limitatamente al solo anno scolastico considerato. |
s-544
| Per quanto non disposto espressamente dal presente capo i, restano applicabili in quanto compatibili, le disposizioni del precedente titolo i. |
s-545
| Il prospetto dell' organico dei posti della provincia conterrà: |
s-546
| a) il numero complessivo dei posti di dotazione organica così come determinati ai sensi dell' apposita circolare ministeriale sugli organici; |
s-547
| b) il numero dei posti esistenti in ogni plesso del quale dovrà essere riportata la denominazione ufficiale, specificando per ciascun plesso il numero dei posti eventualmente vacanti, secondo quanto stabilito al successivo art. 7. |
s-548
| A margine della indicazione dei plessi verrà riportata la dizione 'con posti istituiti ex art. 1 l'820' se si attuano in essi le attività di cui alla legge medesima. |
s-549
| Nel prospetto saranno indicati, per ogni plesso, anche il numero ed il tipo di posti istituiti per attività di sostegno, distinti per tipo di attività cui si riferiscono: |
s-550
| Minorati psicofisici, della vista, dell' udito secondo quanto previsto con la predetta circolare sugli organici. |
s-551
| I Posti di sostegno che funzionano in più plessi, secondo la predetta circolare, saranno contraddistinti nell' elenco 'a cura dei provveditori' da un apposito asterisco. |
s-552
| Nel prospetto dovrà anche essere indicato se trattasi di scuola all' aperto, di scuole speciali, di classi differenziali; |
s-553
| c) il numero degli insegnanti il cui posto sia stato eventualmente soppresso; |
s-554
| d) il totale dei posti della dotazione organica vacanti disponibili per i trasferimenti nell' ambito della provincia si considerano a tal fine tutti i posti privi di titolare); |
s-555
| e) il numero dei posti da accantonare in favore degli insegnanti che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede definitiva. |
s-556
| Si considerano, al predetto fine, i posti di tipo comune delle dotazioni organiche compresa la dotazione organica aggiuntiva, escludendo quelli per il cui accesso è richiesto un titolo di specializzazione; |
s-557
| F) il numero dei docenti titolari di un posto di dotazione organica aggiuntiva. |
s-558
| I posti per l'istruzione degli adulti, che ai sensi della predetta circolare sugli organici vengono localizzati a livello distrettuale, saranno indicati nel prospetto organico come numero, a margine dell' indicazione dei distretti in cui sono istituiti. |
s-559
| Questi possono essere richiesti per trasferimento secondo quanto previsto dai precedenti artt 6 e 8. |
s-560
| La determinazione del numero dei posti di cui sopra va effettuata secondo le disposizioni emanate al riguardo con la citata circolare ministeriale. |
s-561
| I dati numerici di cui al presente articolo rispecchiano ovviamente la situazione iniziale, in quanto i dati in tal modo determinati sono suscettibili di variazioni nel corso e per effetto dei movimenti previsti dalla presente ordinanza, nonché per effetto delle disposizioni relative ai posti delle dotazioni aggiuntive. |
s-562
| Con allegato a parte verranno evidenziate le eventuali variazioni e rettifiche all' elenco ufficiale delle scuole della provincia, pubblicato a cura del ministero. |
s-563
| Le eventuali Variazioni, che verranno inserite nell' elenco secondo il medesimo criterio seguito nella compilazione dell' elenco stesso, verranno inviate ai provveditori agli studi delle altre provincie. |
s-564
| Gli insegnanti individuati come perdenti posto hanno facoltà di partecipare ai trasferimenti a domanda presentando la relativa richiesta negli stessi modi previsti nel titolo i della presente ordinanza e con il punteggio loro spettante in base alla tabella allegato a). |
s-565
| In caso di accoglimento, non si dà luogo, ovviamente, al trasferimento d'ufficio. |
s-566
| Le domande di trasferimento presentate dagli insegnanti con posto soppresso possono essere condizionate o meno al permanere della condizione di perdente posto. |
s-567
| La domanda condizionata, nel caso di titolari su plesso, può essere riferita solo a plessi o a distretti del comune di titolarità e di essa non si tiene conto qualora nel corso della prima fase dei trasferimenti si determini disponibilità di posti nel plesso di titolarità dell' interessato. |
s-568
| In caso di accoglimento della domanda di trasferimento condizionata l'insegnante si considera, a tutti gli effetti, trasferito d'ufficio. |
s-569
| Il perdente posto che intenda partecipare ai trasferimenti a domanda per sedi diverse da quelle di cui sopra non può subordinare la relativa richiesta ad alcuna condizione. |
s-570
| in caso di accoglimento questi viene considerato a tutti gli effetti trasferito a domanda. |
s-571
| Il perdente posto non può richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente al trasferimento; |
s-572
| L'eventuale richiesta in tal senso potrà essere presentata solo successivamente, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti gravi motivi, a condizione ovviamente che non sia stata accolta la domanda di trasferimento non condizionato o che sia avvenuto il trasferimento d'ufficio. |
s-573
| Il Trasferimento d'ufficio da disporre in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, così come in caso di mancata presentazione di tale domanda, viene effettuato graduando gli insegnanti già individuati come perdenti posto in base al punteggio loro attribuito nella graduatoria compilata dai direttori didattici o dal provveditore agli studi ai sensi del precedente art. 10. |
s-574
| Gli insegnanti titolari su plesso da trasferire d'ufficio sono assegnati ai posti che risultano ancora disponibili dopo il movimento magistrale nell' ambito del comune in cui esisteva il posto soppresso e subordinatamente, nell' ambito del relativo distretto, nel caso in cui questo comprenda più comuni tenendo presente la tabella di viciniorità. |
s-575
| Qualora invece il comune comprenda più distretti, il trasferimento d'ufficio è disposto prima nel distretto di titolarità, e subordinatamente, negli altri distretti del comune medesimo. |
s-576
| In caso di mancanza di posti nei predetti ambiti territoriali, il trasferimento d'ufficio è disposto in altri comuni più vicini, prima di procedere al movimento di cui alla seconda fase, secondo l'ordine previsto dalla tabella di vicinanza predisposta per ciascun comune. |
s-577
| Il trasferimento d'ufficio viene disposto in posti di tipo comune o in plessi in cui si attuano le attività di cui all' art. 1 della legge 820/71. |
s-578
| Le modalità di trattamento adottate per i perdenti posto sul plesso si applicano nei confronti dell' insegnante perdente posto che sia stato trasferito in un plesso con posti di tempo pieno, usufruendo della precedenza prevista dagli artt 16 e 17 dell' o m n. 66/83, nonché dagli artt 63 e 64 della presente ordinanza. |
s-579
| In caso di indisponibilità nella provincia di posti su plesso, il trasferimento d'ufficio viene dalle scuole elementari e, subordinatamente, su posti della dotazione organica aggiuntiva. |
s-580
| Quanto precede, ovviamente, sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell' ordine nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorità. |
s-581
| Gli Insegnanti titolari su corsi per l'istruzione per gli adulti, individuati come perdenti posto, essendo soggetti al trasferimento d'ufficio, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ad esprimere, alla sezione f del modulo domanda, preferenze relative a scuole o distretti sia dello stesso comune di servizio che di altri comuni. |
s-582
| Sede di provenienza dei predetti docenti sarà considerata quella del comune capoluogo del distretto di titolarità quando il distretto comprenda più comuni. |
s-583
| Nel caso di distretti interprovinciali, la cui sede capoluogo si trovi in provincia diversa da quella di titolarità, si considera come sede di provenienza il primo comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarità secondo l'ordine pubblicato del b u delle scuole elementari. |
s-584
| L'Insegnante titolare su di un posto di dotazione organica aggiuntiva della provincia, qualora venga a trovarsi in posizione di soprannumero a seguito di assorbimento di posti della dotazione organica aggiuntiva medesima e non sia già stato trasferito a domanda, sarà trasferito d'ufficio su di un posto comune dell' organico sede della provincia, sulla base del già citato elenco di viciniorità, a partire dal comune o distretto validamente indicato dall' interessato e riportato nella graduatoria di cui al precedente art. 10 lett b). |
s-585
| In mancanza di tale indicazione il trasferimento d'ufficio sarà invece disposto, sempre sulla base della citata tabella, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. |
s-586
| Il trasferimento d'ufficio del personale titolare sul posto di dotazione organica aggiuntiva sarà effettuato dopo la seconda fase dei movimenti a domanda nell' ambito della provincia e prima della terza fase dei movimenti da fuori provincia di cui al successivo art. 64. |
s-587
| La partecipazione ai trasferimenti è consentita nei seguenti modi: |
s-588
| a) gli Insegnanti di ruolo titolari di sede definitiva, ivi compresi i docenti della dotazione organica aggiuntiva, possono partecipare a qualsiasi tipo di movimento previsto nella presente ordinanza con esclusione del movimento suppletivo; |
s-589
| b) gli Insegnanti di ruolo comunque privi di sede definitiva possono partecipare alla seconda fase dei trasferimenti a domanda, ai fini della assegnazione di sede, ed anche alla terza fase per ottenere il trasferimento in altra provincia, nonché ai movimenti di compensazione, passaggio nei ruoli speciali ed assegnazione provvisoria. |
s-590
| Gli Insegnanti di cui alle precedenti lettere a e b qualora chiedano il trasferimento in altra provincia possono chiedere, in via subordinata, anche il trasferimento nella provincia di titolarità. |
s-591
| Ove si avvalgano di tale facoltà devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite nel precedente titolo i; |
s-592
| Della domanda riferita alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento in altra provincia. |
s-593
| Gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento in plessi con posti di tempo pieno, avvalendosi della precedenza prevista dalla precedente ordinanza n. 6 del 1983, possono presentare domanda di trasferimento solo per altri comuni o per altra provincia per i soli plessi con posti sostitutivi ai sensi dell' art. della legge 820/71. |
s-594
| Qualsiasi indicazione di preferenza potrà essere pertanto riferita solo a tali plessi. |
s-595
| Le stesse disposizioni si applicano agli insegnanti che - a partire dall' anno scolastico 1984/85 - ottengono il trasferimento avvalendosi della precedenza prevista agli artt 3 e 64 della presente ordinanza. |
s-596
| Le domande di trasferimento devono essere redatte in conformità all' apposito modulo allegato h-1, secondo le istruzioni di cui all' allegato h-3. |
s-597
| L'insegnante che chiede il trasferimento per altra provincia può partecipare anche ai movimenti per compensazione, esprimendo la relativa esplicita richiesta nell' apposita casella del modulo domanda. |
s-598
| L'insegnante che può chiedere il trasferimento, avendone titolo, per più tipi di posto, deve esprimere il relativo gradimento nei modi previsti nel precedente articolo 6. |
s-599
| L'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste ai successivi artt 70 e 71 e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell' apposita sezione del modulo domanda. |
s-600
| Nel caso di presentazione di due domande ai sensi del precedente comma primo, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di entrambe le richieste. |
s-601
| La situazione dei posti di ciascuna provincia viene determinata nel prospetto di cui al precedente art. 54. |