s-401
| L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, in ciascuna scuola, sulla base degli elementi di cui ai punti i e III della tabella annessa all'a). |
s-402
| L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascun plesso, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III dell' annessa tabella all a). |
s-403
| Nella seconda fase dei trasferimenti sono compresi i movimenti da un comune all' altro della stessa provincia ovvero a posti delle dotazioni organiche aggiuntive e viceversa nei confronti degli insegnanti titolari nella provincia medesima. |
s-404
| L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato in base al punteggio ad essi attribuito con la valutazione di tutti gli elementi indicati nell' annessa tabella all a). |
s-405
| In tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all' art. 6 terzultimo comma, della presente ordinanza e, in subordine, quelli trasferiti nell' ultimo triennio per soppressione di posto, solo per il comune in cui erano titolari all' atto del trasferimento d'ufficio. |
s-406
| Gli eventuali trasferimenti, a domanda o d'ufficio, nell' ambito della provincia tra le diverse tipologie di posto, pur non alterando il numero dei posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali, potrebbero variarne la tipologia. |
s-407
| Nella terza fase sono compresi i trasferimenti degli insegnanti provenienti da altra provincia. |
s-408
| L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato in base al punteggio ad essi attribuito con la valutazione di tutti gli elementi indicati nell' annessa tabella all a), anche in tale fase hanno la precedenza assoluta gli insegnanti di cui all' art. 6, terzultimo comma, della presente ordinanza. |
s-409
| I trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia possono essere effettuati, per ciascuna tipologia di posto, in numero non superiore a quello dei posti vacanti e disponibili, detratti gli accantonamenti di cui al precedente art. 12. |
s-410
| Ai posti disponibili per il movimento interprovinciale si aggiungono quelli lasciati vacanti dai docenti titolari nella provincia che hanno ottenuto il trasferimento per altra provincia. |
s-411
| Terminata ciascuna fase, le operazioni vengono riprese per assegnazione dei posti che si siano resi eventualmente vacanti per effetto dei trasferimenti disposti nelle fasi precedenti. |
s-412
| Le tre fasi si succedono di nuovo, nel medesimo ordine, fino a quando non siano stati effettuati tutti i movimenti possibili. |
s-413
| Qualora in una qualsiasi fase del movimento si renda possibile assegnare l'insegnante, già trasferito in una precedente fase, ad una altra scuola ovvero ad altra tipologia di posto indicata come più gradita, in luogo del trasferimento già deliberato si dispone quello per la scuola, o posto, più gradito. |
s-414
| L'assegnazione dell' insegnante alla singola sezione ovvero al turno antimeridiano o pomeridiano della sezione medesima, viene effettuata dal direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti. |
s-415
| L'Insegnante titolare su posto sede, individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal direttore didattico competente ai sensi dell' art. 10, lett a) della presente o m, qualora non presenti domanda di trasferimento condizionata o no ai sensi dei successivi commi del presente articolo, deve in ogni caso compilare il modulo domanda all (g/1) nelle sole sezioni b, d, limitatamente alla casella 14, indicando, rispettivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduatoria. |
s-416
| Il perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato, deve, altresì, compilare le caselle 20 e 21 della sezione f, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. |
s-417
| Ogni altra indicazione si considera come non apposta. |
s-418
| Il provveditore agli studi effettua un controllo dell' esattezza delle indicazioni fornite dall' insegnante ed apporta le eventuali rettifiche. |
s-419
| L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda presentando la relativa richiesta con le stesse modalità di cui ai precedenti art. 6, 7, 8 e 16. |
s-420
| Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda all'(g/1) dovrà essere compilato integralmente. |
s-421
| Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. |
s-422
| In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. |
s-423
| Nella domanda condizionata si possono esprimere solo preferenze relative a scuole o distretti compresi nel comune di titolarità e in caso di accoglimento della domanda medesima l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. |
s-424
| Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto nella scuola di titolarità dell' interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionato. |
s-425
| Il perdente posto che intenda partecipare ai trasferimenti a domanda per sedi diverse da quelle di cui sopra, non può subordinare la relativa richiesta ad alcuna condizione. |
s-426
| in caso di accoglimento, questi viene considerato a tutti gli effetti trasferito a domanda. |
s-427
| Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata. |
s-428
| Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento condizionata o no ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sarà trasferito d'ufficio nell' ambito del comune di titolarità, dopo l'effettuazione della prima fase dei movimenti di cui all' art. 28. |
s-429
| In subordine, l'Insegnante - prima della effettuazione della seconda fase dei movimenti di cui all' art. 28 e secondo i criteri al precedente art. 10 - sarà trasferito d'ufficio in una delle scuole comprese nel distretto di titolarità ed in mancanza di posti disponibili in tale distretto, il docente sarà trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell' apposita tabella di viciniorità all' uopo predisposta e pubblicizzata prima dell' effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con dm 3 febbraio 1983. |
s-430
| Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente medesimo verrà assegnato ad un posto della dotazione organica aggiuntiva della provincia. |
s-431
| Quanto precede, ovviamente, sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell' ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorità. |
s-432
| Nel caso si renda necessario lo spostamento di una scuola o di una parte di essa per ragioni oggettive, dipendenti ad esempio dalla disponibilità di edifici scolastici, con conseguente trasferimento della popolazione scolastica ad altra scuola nuova preesistente, gli insegnanti già titolari nelle classi interessate devono seguirle ed essere definitivamente assegnati ai nuovi posti. |
s-433
| Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto o ad indirizzo didattico differenziato. |
s-434
| Qualora non sia possibile trasferire la domanda, anche se condizionata, di tali insegnanti, il provveditore procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione della prima fase dei movimenti di cui al precedente art. 28 inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga relativo titolo. |
s-435
| Ove ciò non sia possibile l'Insegnante, prima dell' effettuazione della seconda fase dei movimenti di cui all' art. 28 e secondo i criteri di cui al precedente art. 10, sarà trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in una delle scuole o posti compresi nel distretto di titolarità: |
s-436
| In mancanza di disponibilità in tale distretto sarà assegnato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorità e sempre - all' interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. |
s-437
| Ove non sia possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui al precedente comma, il provveditore li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale, a posti di tipo comune, o, infine, ad un posto di dotazione organica aggiuntiva della provincia secondo le modalità indicate nel precedente comma xi. |
s-438
| L'eventuale Assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune o di dotazione organica aggiuntiva, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. |
s-439
| Nel corso dei trasferimenti per l'anno successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell' ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare. |
s-440
| Quanto precede sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione - nell' ordine - a posti di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato di sostegno anche di tipo normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità. |
s-441
| L'Insegnante titolare su di un posto di dotazione organica aggiuntiva della provincia, qualora venga a trovarsi in posizione di soprannumero a seguito di assorbimento di posti della dotazione organica aggiuntiva medesima e non sia già trasferito a domanda, sarà trasferito d'ufficio su di un posto di tipo comune dell' organico sede della provincia, sulla base del già citato elenco di viciniorità, a partire dal comune o distretto validamente indicato dall' interessato e riportato nella graduatoria di cui al precedente art. 10, lett b). |
s-442
| In mancanza di tale indicazione il trasferimento d'ufficio sarà invece disposto sempre sulla base della citata tabella, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. |
s-443
| L'identificazione del personale da trasferire d'ufficio ai sensi del precedente comma sarà effettuata sulla base dell' apposita graduatoria formulata dal provveditore ai sensi del precedente art. 10 punto b). |
s-444
| Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al presente punto b) sarà effettuato dopo la seconda fase dei movimenti a domanda nell' ambito della provincia e prima della terza fase dei movimenti da fuori provincia di cui al precedente art. 28. |
s-445
| Premesso che l'organico provinciale è formato di posti di organico sede e posti di dotazione aggiuntiva rispettivamente artt 12 e 13 della legge 20/5/82 n. 270) per l'anno scolastico cui si riferiscono i movimenti i posti di dotazione organica aggiuntiva da attribuire a ciascuna provincia sono determinati secondo i criteri indicati, in particolare da vii comma del citato art. 13 della legge 270/82, procedendo al riassorbimento delle unità di organico eventualmente eccedenti. |
s-446
| Ai fini del movimento provinciale sono disposti tutti i posti di organico sede e di organico aggiuntivo eventualmente vacanti o che si rendano tali per effetto del movimento provinciale stesso. |
s-447
| Ai fini del riassorbimento dei posti di DOA, e del trasferimento interprovinciale si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 12. |
s-448
| I posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato autorizzati dal ministero, possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio di cui ai successivi commi. |
s-449
| Del carattere di tali scuole deve farsi espressa menzione nel prospetto di cui all' art. 26 indicando per ogni tipo di titolo specifico l'occorrente per il trasferimento. |
s-450
| Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell' udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31/10/75, n. 970. |
s-451
| Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale 'Romagnoli' o in altri istituti autorizzati dal ministero; |
s-452
| Per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. |
s-453
| Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 46 e seguenti del d d 5/2/1928, n. 577. |
s-454
| Il trasferimento ai posti di cui al primo comma del presente articolo comporta la permanenza per almeno un quinquennio. |
s-455
| Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. |
s-456
| L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato che non ha terminato il quinquennio di permanenza può richiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione. |
s-457
| L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero, di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione. |
s-458
| Nei casi di cui ai precedenti commi ottavo e nono l'aspirante al movimento deve compilare anche la sezione f del modulo domanda all (g-1), con le modalità e gli effetti previsti dal successivo art. 32. |
s-459
| I Posti di sostegno per minorati fisio psichici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell' udito (sordomuti e sordastri), possono essere assegnati solo ad insegnanti in possesso del richiesto titolo di specializzazione. |
s-460
| Per il trasferimento su posti di sostegno di cui al precedente primo comma è richiesto rispettivamente: |
s-461
| Titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31 ottobre 1975, n. 970; |
s-462
| Titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del DPR 31 ottobre 1975, n. 970. |
s-463
| L'accesso ai posti di sostegno vi comporta la permanenza per almeno un quinquennio. |
s-464
| L'Interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello da intera domanda, di essere trasferito solo a posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, ovvero, infine, su posto comune, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell' ordine prescelto - le apposite caselle numerate di cui al punto 22 della sezione f del modulo domanda allegato (g-1). |
s-465
| Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità. |
s-466
| Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità: |
s-467
| Ove, invece, l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle di trasferimento, sarà disposto con le seguenti modalità: |
s-468
| In caso di preferenza puntuale singola scuola verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente nella sezione f, punto 22, del modulo domanda. |
s-469
| In caso di preferenza sintetica, distretto, comune o provincia verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall' aspirante nella citata sezione f, punto 22, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. |
s-470
| Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall' aspirante stesso nella suddetta sez f, punto 22, del modulo domanda all'(g-1). |
s-471
| Gli insegnanti assegnati alle attività di tirocinio presso le scuole magistrali statali, ai sensi e con gli effetti dell' oo mm n. 202 del 26/7/77 e del 2/7/82 che, pertanto, sono privi della sede di titolarità) hanno diritto ad ottenere l'assegnazione di una sede definitiva, prima che siano effettuate le operazioni di trasferimento, nell' ambito della provincia di titolarità o in quella di servizio. |
s-472
| Ai fini dell' assegnazione in parola, gli interessati presenteranno apposita istanza al provveditore agli studi della provincia di titolarità virg o di servizio - ove desiderino ottenere l'assegnazione della sede definitiva della provincia di servizio - entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento. |
s-473
| Nell' ipotesi in cui l'insegnante ottenga l'assegnazione della sede definitiva nella provincia di servizio, il provveditore agli studi di tale provincia dovrà darne tempestiva comunicazione a quello di precedente titolarità dell' interessato. |
s-474
| L'assegnazione dovrà essere disposta dal provveditore agli studi entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande di trasferimento. |
s-475
| Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui all' annessa tabella all a) per i trasferimenti a domanda. |
s-476
| Il personale predetto potrà partecipare per l'anno scolastico da cui decorre l'assegnazione della sede definitiva, ai soli movimenti delle assegnazioni provvisorie. |
s-477
| Gli Insegnanti utilizzati nelle attività di tirocinio presso le scuole magistrali statali ai sensi e con gli effetti dell' o m, n. 239 del 31/8/1983 che, pertanto, hanno conservato la titolarità sulla scuola, possono, invece, partecipare sia ai trasferimenti che alle assegnazioni provvisorie. |
s-478
| I Fascicoli personali degli insegnanti trasferiti, compresi quelli in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto. |
s-479
| Effettuati i trasferimenti, il provveditore agli studi assegnerà la sede di titolarità agli insegnanti che si trovano tuttora in sede provvisoria secondo le disposizioni di carattere permanente, contenute nella c m n. 224 del 16 luglio 1985. |
s-480
| Il numero dei posti da utilizzare per le assegnazioni definitive di sede dovrà essere preventivamente accontato ai sensi del precedente art. 12. |
s-481
| non dovrà essere disposto alcun accantonamento per i docenti trasferiti per compensazione per l'anno scolastico per il quale è disposto il movimento. |
s-482
| L'assegnazione della sede di titolarità al personale immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, dovrà essere effettuata su di un posto corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero, su altra tipologia di posto speciale al quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione. |
s-483
| Tale assegnazione comporta l'obbligo di permanenza di un quinquennio. |
s-484
| Qualora il numero dei posti disponibili di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato non fosse sufficiente per l'attribuzione della sede di titolarità a tutto il personale di cui al precedente comma, l'assegnazione sarà effettuata - per l'eccedenza - anche su posti di tipo comune. |
s-485
| Tale assegnazione, di carattere provvisorio, è limitata all' anno scolastico successivo ed è utile ai fini del computo del quinquennio. |
s-486
| Le assegnazioni provvisorie di sede possono essere richieste solo per i seguenti motivi: |
s-487
| - ricongiungimento al coniuge; |
s-488
| - ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed a genitori anziani; |
s-489
| - per gravi esigenze di salute del richiedente. |
s-490
| Il Personale docente delle scuole materne statali che ha chiesto e non ottenuto il trasferimento, incluso il trasferimento annuale di cui al titolo IV della presente o m, può ottenere, per lo stesso anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, l'assegnazione provvisoria per le medesime preferenze già indicate nella domanda di trasferimento, escluse quelle che si riferiscono a sedi comprese nel comune di titolarità. |
s-491
| L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e la relativa domanda va formulata contestualmente a quella di trasferimento, compilando l'apposita sezione del modulo domanda all (g-1) come stabilito dall' art. 6. |
s-492
| Qualora l'interessato abbia presentato, ai sensi del precedente art. 6 due domande di trasferimento, l'accoglimento della domanda di trasferimento nell' ambito della provincia di titolarità non preclude, ove richiesto, la possibilità di partecipare al movimento delle assegnazioni provvisorie per provincia diversa. |
s-493
| Può altresì chiedere l'assegnazione provvisoria sempre per una sola provincia e per non più di 20 preferenze, il personale che non abbia chiesto il trasferimento qualora siano sopraggiunti i motivi di cui al primo comma del presente articolo. |
s-494
| Parimenti il Personale che ha chiesto il trasferimento, sia che l'abbia ottenuto sia che non l'abbia ottenuto, può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per preferenze diverse da quelle richieste per il trasferimento qualora siano sopraggiunti i motivi di cui al precedente comma. |
s-495
| I predetti motivi devono costituire oggetto di documentazione. |
s-496
| In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall' iscrizione anagrafica. |
s-497
| Possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche gli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione definitiva di sede, con decorrenza dall' inizio dell' anno scolastico, di cui agli artt 33 e 45 della precedente ordinanza. |
s-498
| Possono altresì chiedere l'assegnazione provvisoria, sempre che trovino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, anche gli insegnanti titolari in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno. |
s-499
| Qualora essi non abbiano compiuto il quinquennio di permanenza di cui ai precedenti artt 31 e 32 l'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta soltanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato, ovvero di sostegno, per il cui accesso i medesimi abbiano il prescritto titolo di specializzazione. |
s-500
| Possono infine presentare domanda di assegnazione provvisoria gli insegnanti perdenti posto che siano stati trasferiti d'ufficio nello stesso anno scolastico. |