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Universal Dependencies - Italian - VIT

LanguageItalian
ProjectVIT
Corpus Partdev
AnnotationTamburini, Fabio; Simi, Maria; Bosco, Cristina

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s-305 Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento.
s-306 In tale certificato dovrà essere precisata la decorrenza dell' iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno 3 mesi alla data di cui all' art. 2 della presente ordinanza.
s-307 Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi .
s-308 La mancata precisazione della decorrenza dell' iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude la attribuzione del punteggio.
s-309 Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei 3 mesi antecedenti alla data di emanazione dell' ordinanza.
s-310 In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
s-311 Nei trasferimenti nell' ambito della sede non si valutano le esigenze di famiglia.
s-312 Analogamente non si valutano le esigenze di famiglia per i passaggi di cattedra.
s-313 Per i trasferimenti sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive nell' ambito della provincia non si valutano le esigenze di famiglia di cui ai punti a) e d) del titolo II della tabella di valutazione.
s-314 Per i trasferimenti sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive dei docenti provenienti da una altra provincia si prendano in considerazione tutti i titoli previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti da fuori sede ivi comprese tutte le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella di valutazione.
s-315 Si precisa che le esigenze di famiglia di cui ai punti a) e d) possono riferirsi a qualunque comune delle provincie per le quali è stato chiesto il trasferimento sui posti in questione e i relativi punteggi si cumulano anche se le esigenze sono riferite a comuni diversi, purché nella stessa provincia.
s-316 Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio nella scuola materna, elementare e media vanno valutati i titoli di cui al capo III delle tabelle di valutazione allegato a e b).
s-317 Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica vanno valutati i titoli generali e specifici di cui al capo III e IV delle relative tabelle di valutazione.
s-318 I titoli specifici di cui al capo IV vanno attribuiti in caso di trasferimento a domanda o d'ufficio ovvero di passaggio su istituti con corsi maxisperimentali.
s-319 Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
s-320 Il capo d'istituto apporrà in calce all' apposito modello la dichiarazione, se necessaria, che l'interessato non ha superato il periodo di prova alla data di inizio dell' anno scolastico in corso.
s-321 Le Domande di trasferimento e passaggio redatte in conformità degli appositi modelli allegati all' ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi di istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono le scuole alle quali i medesimi capi d'istituto sono predisposti, salvo quanto successivamente previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici.
s-322 Le domande di trasferimento dei professori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi termini, con plico a parte.
s-323 Entro i limiti, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte il capo d'istituto provvederà a trasmettere al provveditore le schede relative ai docenti in servizio nell' istituto titolari su posti di DOA, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria provinciale.
s-324 Le domande dei docenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica saranno trasmesse dai direttori entro i termini di cui al precedente secondo comma direttamente a Ministero della Pubblica Istruzione - ispettorato per l'istruzione artistica.
s-325 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma, i provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate alla presente ordinanza.
s-326 Le Domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere trasmesse al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall' ufficio per l'informatica.
s-327 Il capo d'istituto trasmette le domande al provveditore agli studi della provincia di titolarità dell' aspirante al trasferimento entro i termini stabiliti nei precedenti commi.
s-328 Il Provveditore agli studi, a mano a mano, che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base dell' annessa tabella all a) ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando alla scuola di servizio dell' insegnante, per l'immediata notifica il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
s-329 L'insegnante ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo.
s-330 Il Provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
s-331 Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al preside o direttore della scuola o istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle , entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende la scuola o istituto di titolarità del docente.
s-332 Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al capo d'istituto che avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità del docente.
s-333 Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalla presente ordinanza devono essere ultimate alle date seguenti:
s-334 Scuole materne: 20 aprile.
s-335 Scuole elementari: 5 giugno.
s-336 Scuole di istruzione secondaria di I grado: 20 maggio.
s-337 Scuole ed istituti di istruzione di II grado e artistica: 20 giugno.
s-338 Alle date stabilite il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all' albo del proprio ufficio l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun insegnante, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
s-339 Contemporaneamente, a ciascun insegnante che ha conseguito il trasferimento o il passaggio sarà data comunicazione del provvedimento alla scuola dove presta servizio.
s-340 Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di insegnante proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.
s-341 Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, incluso il trasferimento annuale di cui al titolo IV della presente o m, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all' albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione o ricorso giurisdizionale al t a r il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo.
s-342 Della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all' elenco dei trasferimenti e passaggi ai sensi dell' art. 1 ultimo comma, del DPR 24/11/1971, n. 1199.
s-343 Gli interessati hanno la facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.
s-344 In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso la scuola di servizio.
s-345 Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.
s-346 Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nelle ipotesi che il ricorso sia stato specificatamente proposto avverso il movimento in particolare, punteggi e sede attribuita di altri insegnanti.
s-347 Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.
s-348 I trasferimenti per compensazione sono effettuati per una sola provincia.
s-349 Essi sono disposti successivamente ai trasferimenti a domanda e d'ufficio, nonché - relativamente agli insegnanti elementari - ai passaggi di ruolo, per compensazione diretta e plurima per l'una e l'altra provincia e quindi anche tra più provincie scambi plurimi, considerando tutte le possibilità di movimento di insegnanti da provincia a provincia, che consentano comunque il maggior numero di scambi dei trasferiti.
s-350 Sono ammessi ai trasferimenti per compensazione - sempre per una sola provincia - gli insegnanti iscritti nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza che, avendone fatta richiesta mediante indicazione nella apposita casella del modulo domanda, non abbiano già ottenuto il trasferimento nelle precedenti fasi procedurali, anche se, in caso di presentazione di due domande ai sensi del precedente art. 6, sia stato possibile accogliere quella riferita alla provincia di titolarità.
s-351 Tali trasferimenti non comportano variazione del numero complessivo dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti nell' ambito di ciascuna provincia.
s-352 I trasferimenti per compensazione sono disposti secondo l'ordine delle graduatorie formulate per ciascuna provincia, applicando le disposizioni dettate per la valutazione dei punteggi per trasferimenti relativi alla dotazione organica aggiuntiva.
s-353 Il conseguimento del trasferimento ottenuto per compensazione prevale sul trasferimento d'ufficio di docente soprannumerario eventualmente già disposto.
s-354 Gli insegnanti trasferiti per compensazione sono assegnati a sede provvisoria per l'anno scolastico successivo.
s-355 Qualora non ottengano il trasferimento in tale movimento, saranno assegnati a sede definitiva, dopo il movimento medesimo, in posti di risulta.
s-356 I trasferimenti per compensazione sono pubblicati all' albo del provveditorato nelle stesse date stabilite per gli altri tipi di movimento.
s-357 Gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione non possono partecipare alle assegnazioni provvisorie di sede.
s-358 Le sedi lasciate vacanti dagli insegnanti trasferiti per compensazione, sono utilizzate per gli adempimenti il cui effetto è limitato all' anno scolastico o per cui è stato disposto il trasferimento per compensazione e saranno disponibili per i normali trasferimenti relativi all' anno scolastico successivo.
s-359 I docenti in parola potranno tuttavia ottenere, su espressa data, l'assegnazione alla sede definitiva, già per l'anno scolastico per il quale il trasferimento stesso è disposto, sulle sedi di risulta dei trasferimenti e passaggi, ad esclusione di quelle rimaste vacanti a seguito di trasferimenti per compensazione, nei limiti delle disponibilità residue dopo i trasferimenti interprovinciali non considerando disponibili i posti accantonati di cui al precedente art. 12.
s-360 Il trasferimento per compensazione può essere richiesto per una sola provincia e, in subordine, a tutti gli altri movimenti richiesti trasferimento o passaggio di cattedra.
s-361 Il conseguimento del trasferimento per compensazione prevale tuttavia sul trasferimento d'ufficio di docente soprannumerario eventualmente già disposto.
s-362 Il docente che intende richiedere anche il trasferimento per compensazione dovrà indicare nell' apposita casella della sezione e) del modulo domanda la sigla automobilistica della propria provincia richiesta.
s-363 La richiesta di trasferimento per compensazione sarà presa in considerazione solo se l'interessato ha espresso, per la stessa provincia richiesta per compensazione, la preferenza sintetica relativa alla provincia e quella relativa alla dotazione aggiuntiva, se ha dichiarato nell' apposita sezione e) del modulo domanda, di accettare il trasferimento anche per cattedre orarie esterne, con completamento sia in sede che fuori sede, e per corsi serali.
s-364 In sede di valutazione del punteggio si applicano i criteri indicati per la dotazione organica aggiuntiva.
s-365 I predetti trasferimenti vengono disposti per compensazione tra l'una e l'altra provincia e quindi anche tra più provincie per scambi plurimi considerando tutte le possibilità di movimento di insegnanti da provincia a provincia che consentano il maggior numero di scambi dei trasferiti.
s-366 I trasferimenti per compensazione non alterano la situazione numerica del personale di ruolo nelle singole provincie interessate al movimento.
s-367 Tali trasferimenti sono disposti secondo l'ordine di graduatorie degli aspiranti formulate per ciascuna provincia ed hanno luogo dopo la effettuazione dei passaggi di cattedra.
s-368 Essi sono pubblicati all' albo del provveditorato nelle stesse date stabilite per gli altri tipi di movimento.
s-369 I docenti trasferiti per compensazione saranno assegnati - per l'anno scolastico per il quale è disposto il trasferimento - dai provveditori agli studi a sedi provvisorie nell' ambito delle operazioni attinenti all' organico di fatto che saranno disciplinate con successiva ordinanza.
s-370 I medesimi dovranno presentare domanda di trasferimento e passaggio per l'anno scolastico successivo.
s-371 Qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, essi saranno assegnati a sede definitiva, su posti residuati dopo i movimenti medesimi.
s-372 I docenti in parola potranno tuttavia ottenere, su espressa domanda da presentarsi entro 5 giorni dalla notifica del trasferimento, l'assegnazione alla sede definitiva, già per l'anno scolastico per il quale il trasferimento stesso è disposto, sulle sedi di risulta dei trasferimenti e passaggi, ad esclusione di quelle rimaste vacanti a seguito di trasferimenti interprovinciali non considerando disponibili, posti accantonati di cui al precedente art. 13 e 14.
s-373 Alla propria ordinanza il provveditore agli studi allega il prospetto dell' organico delle scuole materne statali dei comuni della provincia con l'indicazione, per ciascuna scuola, della denominazione ufficiale, del codice meccanografico, del distretto di appartenenza, dei posti in organico e di tali posti quelli eventualmente vacanti.
s-374 Le medesime indicazioni saranno riportate per le scuole con posti di tipo speciale o di sostegno, distinti per tipologia, precisando per ogni tipo di posto il titolo di specializzazione occorrente per l'accesso.
s-375 Il prospetto contiene la pianta organica provinciale definita secondo quanto disposto dalla apposita circolare ministeriale sugli organici.
s-376 Si ribadisce che tutti i posti che, per qualunque causa, verranno istituiti dopo la data di definizione degli organici non saranno disponibili per le operazioni di trasferimento e di assegnazione definitiva di sede.
s-377 Dimissione, collocamento a riposo, decadenza, ecc, nonché i posti delle DOA determinati da apposito decreto.
s-378 Tale prospetto deve, altresì, indicare il totale dei posti di organico sede di cui al successivo art. 30, il numero degli insegnanti titolari sui posti di organico aggiuntivo della provincia ed il numero dei posti sede vacanti.
s-379 Esso deve, infine, indicare il numero dei posti accantonati ai sensi del precedente art. 12 e quello degli insegnanti in soprannumero su posti di organico sede della provincia.
s-380 Copia della sola ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia per l'affissione all' albo dei rispettivi uffici.
s-381 Con allegato a parte, verranno evidenziate le eventuali variazioni e rettifiche dell' elenco ufficiale delle scuole della provincia di cui all' art. 8, pubblicato a cura del ministero;
s-382 Ciascun provveditore comunicherà il totale dei posti disponibili per i trasferimenti distinti per tipo posto, il numero dei posti accantonati ai sensi del precedente art. 12, nonché le eventuali variazioni e rettifiche ufficiali delle scuole della provincia.
s-383 I dati di cui al presente articolo rispecchiano, ovviamente, la situazione iniziale.
s-384 Essi pertanto sono suscettibili di variazioni nel corso e per effetto dei trasferimenti.
s-385 Possono partecipare ai trasferimenti:
s-386 A) gli insegnanti di ruolo titolari di sede definitiva ivi compresi, ovviamente, i titolari di posto DOA;
s-387 b) gli insegnanti di ruolo comunque privi della sede di titolarità es per compensazione nell' anno in corso, insegnanti immessi in ruolo su sede provvisoria ex legge 326/84 ecc.
s-388 Il personale immesso in ruolo senza sede definitiva su posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato può presentare domanda di movimento, ai sensi dei successivi artt 31-32, solo per posto corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per il cui accesso possegga il relativo titolo di specializzazione.
s-389 Le preferenze relative ad altri tipi di posto non sono prese in considerazione.
s-390 Gli Insegnanti di cui al precedente punto b), qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sono assegnati a sede definitiva ai sensi del successivo art. 45.
s-391 Il movimento dei trasferimenti si attua con il seguente ordine:
s-392 I fase:
s-393 Trasferimenti degli insegnanti richiedenti l'assegnazione ad altra scuola o posto nell' ambito del comune di titolarità;
s-394 II fase:
s-395 Trasferimenti degli insegnanti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche aggiuntive e viceversa, nell' ambito della stessa provincia;
s-396 III fase:
s-397 Trasferimenti degli insegnanti richiedenti l'assegnazione a comuni ovvero a posti delle dotazioni organiche aggiuntive di una provincia diversa da quella della titolarità.
s-398 Nella prima fase vengono effettuati tanti movimenti, indipendenti l'uno all' altro, quanti sono i comuni della provincia.
s-399 In ciascuno di tali movimenti hanno la precedenza assoluta gli insegnanti che sono stati trasferiti nell' ultimo triennio, per soppressione di posto e chiedono di tornare a quello di precedente titolarità.
s-400 La stessa precedenza spetta agli insegnanti di scuola speciale o di scuola ad indirizzo didattico differenziato, esclusivamente per la scuola di precedente titolarità, su quelle sezioni per le quali posseggano il titolo di specializzazione richiesto.
s-401 L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, in ciascuna scuola, sulla base degli elementi di cui ai punti i e III della tabella annessa all'a).
s-402 L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascun plesso, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III dell' annessa tabella all a).
s-403 Nella seconda fase dei trasferimenti sono compresi i movimenti da un comune all' altro della stessa provincia ovvero a posti delle dotazioni organiche aggiuntive e viceversa nei confronti degli insegnanti titolari nella provincia medesima.
s-404 L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato in base al punteggio ad essi attribuito con la valutazione di tutti gli elementi indicati nell' annessa tabella all a).

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