s-206
| Pertanto potranno disporsi i trasferimenti in ingresso nella provincia su posti di tipo comune solo se verrà trasferito dalla provincia medesima un numero di insegnanti titolari su posti di tipo comune superiore di almeno una unità alla predetta eccedenza. |
s-207
| I trasferimenti su posto di tipo speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico potranno essere effettuati nel limite del 50 per cento del totale dei posti delle predette tipologie, disponibili all' inizio delle operazioni dei trasferimenti e che siano rimasti tali dopo la prima e la seconda fase dei movimenti. |
s-208
| A tali posti si aggiungono quelli delle medesime tipologie che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari. |
s-209
| Qualora il totale dei posti di dotazione organica aggiuntiva da attribuire alla provincia sulla base di quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo sia pari ovvero inferiore al 5 per cento dell' intero organico sede non è necessario procedere ad alcun riassorbimento. |
s-210
| In tali ipotesi, pertanto, ad ogni trasferimento disposto in uscita dalla provincia di un titolare di posto di tipo comune ne può corrispondere uno in ingresso nella provincia medesima, su tale tipologia di posto. |
s-211
| I trasferimenti su posto di tipo speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato, potranno essere effettuati nel limite del 50 per cento del totale dei posti delle predette tipologie, disponibili all' inizio delle operazioni dei trasferimenti e che siano rimasti tali dopo la prima e la seconda fase dei movimenti. |
s-212
| A tali posti si aggiungono quelli delle medesime tipologie che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari: |
s-213
| Qualora infine, il numero dei posti di dotazione organica aggiuntiva della provincia sia pari a zero perché il totale delle unità di cui ai punti a), b), c), d), dal primo comma del presente articolo è pari o inferiore a quello dell' organico sede, di cui alla lettera e) del citato primo comma), i trasferimenti interprovinciali sono effettuati sul 50 per cento dei posti eventualmente disponibili, dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente settimo comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio. |
s-214
| A tali posti si aggiungono quelli che si dovessero rendere disponibili per effetto del trasferimento in altra provincia dei titolari. |
s-215
| La determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive viene effettuata secondo i criteri di cui ai precedenti commi fino a quando non si verificheranno le condizioni per l'applicazione dell' art. 13 della legge n. 270/1982. |
s-216
| Ai fini del computo del numero massimo di trasferimenti interprovinciali che possono essere effettuati per ogni singola provincia, e per ciascuna classe di concorso, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni: |
s-217
| Dal numero complessivo delle cattedre curricolari, delle cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato e dei posti di insegnamento dei corsi sperimentali per lavoratori, con l'esclusione dei posti costituiti con attività di sostegno, debbono essere detratti i seguenti numeri: |
s-218
| a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari nelle DOA; |
s-219
| b) totale dei docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva; |
s-220
| c) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt 37/39/43, e 44 della legge n. 270/1982; |
s-221
| d) totale dei docenti aventi titolo all' applicazione dell' art. 46 della legge n. 270/1982; |
s-222
| e) totale dei posti già accantonati per il concorso con riferimento all' art. 19 della legge 270/1982. |
s-223
| Per l'a s 1984/85 si deve tener conto dell' accantonamento operato per effetto dell' applicazione, per l'a s 1983/84 dell' art. 20 della predetta legge n. 270/82, eventualmente maggiorato del numero dei posti risultanti dall' applicazione per l'a s 83/84 del secondo comma dell' art. 19 della predetta legge n. 270/82, come precisato nel quarto comma, secondo punto dell' art. 3 della o m 5/2/83. |
s-224
| Il risultato delle predette operazioni può dar luogo in ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso, alle seguenti ipotesi all' inizio delle operazioni di movimento: |
s-225
| 1) eccedenza del numero delle cattedre e posti di insegnamento rispetto al numero relativo alla somma dei dati di cui alle lettere a, b, c, d, e; |
s-226
| 2) parità del numero delle cattedre e posti di insegnamento con il numero relativo alla somma dei dati di cui alle lettere a, b, c, d, e; |
s-227
| 3) eccedenza fino al 5 per cento del numero relativo alla somma dei dati di cui alle lettere a, b, c, d, e, rispetto al numero delle cattedre e dei posti di insegnamento; |
s-228
| 4) eccedenza oltre il 5 per cento del numero relativo alla somma dei dati di cui alle lettere a, b, c, d, e, rispetto al numero delle cattedre e dei posti di insegnamento. |
s-229
| Nella prima ipotesi, potranno disporsi trasferimenti interprovinciali nei limiti del 50 per cento delle cattedre e dei posti eccedenti, dovendosi il rimanente 50 per cento ai concorsi ordinari, con riferimento al succitato secondo comma dell' art. 19 della legge 270/1982. |
s-230
| Potranno, inoltre, disporsi ulteriori trasferimenti interprovinciali in numero corrispondente a quello dei docenti trasferiti ad altra provincia. |
s-231
| Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) non sono disponibili cattedre o posti di insegnamento all' inizio delle operazioni di movimento. |
s-232
| Potranno disporsi tanti trasferimenti interprovinciali in numero corrispondente a quello dei docenti trasferiti ad altra provincia. |
s-233
| Nella ipotesi di cui al punto 4 non sono disponibili cattedre o posti di insegnamento all' inizio delle operazioni di movimento. |
s-234
| Potranno disporsi trasferimenti interprovinciali in numero corrispondente a quello dei docenti trasferiti ad altra provincia solo dopo che un numero di docenti eguale a quello eccedente il 5 per cento sia stato trasferito ad altra provincia. |
s-235
| Il Numero massimo dei posti di sostegno da attribuirsi per trasferimento a docenti che provengono da una classe di concorso della stessa o di altra provincia, o che provengono dalla stessa tipologia di sostegno da una altra provincia, è il risultato delle seguenti operazioni: |
s-236
| Sottrarre dal numero precedente dei posti vacanti e disponibili, ai sensi del primo comma del presente articolo, il numero dei posti accantonati per i concorsi ordinari; |
s-237
| Il numero così risultante dovrà essere decurtato del 50 per cento che andrà ad incrementare il numero dei posti accantonati per i concorsi predetti. |
s-238
| I Docenti titolari su posti DOA che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede. |
s-239
| Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell' ambito della provincia e prima di dar corso alle operazioni di trasferimento da fuori provincia, i docenti titolari di DOA, nei cui confronti non sia stato disposto al trasferimento o passaggio, sono comunque trasferiti d'ufficio nell' organico sede della provincia fino alla concorrenza di tutti i posti ivi disponibili, secondo quanto indicato nel successivo art. 108. |
s-240
| In mancanza di disponibilità della sede richiesta dall' interessato, sulla scheda presentata ai fini della formazione della graduatoria, si procederà al trasferimento d'ufficio in altro distretto dello stesso comune o in comune viciniore a quello indicato dal docente nella scheda, secondo criteri di viciniorità predeterminati dall' amministrazione così come previsto per il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari sull' organico sede del precedente punto a). |
s-241
| Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base dei punteggi attribuiti agli interessati nella graduatoria formulata dai provveditorati, secondo quanto previsto dalle disposizioni in precedenza impartite nella presente ordinanza. |
s-242
| I trasferimenti da altra provincia vengono disposti in numero corrispondente al 50 per cento dei posti di organico sede che risultano vacanti e disponibili nella provincia. |
s-243
| Il numero dei posti vacanti è determinato, per ogni classe di concorso, dal numero complessivo di cattedre e dei posti orario risultanti dall' organico di diritto. |
s-244
| Pertanto, per le provincie e per le classi di concorso per le quali, in conformità delle disposizioni vigenti, è stata determinata una dotazione organica aggiuntiva, non sussiste una disponibilità iniziale di posti per i trasferimenti da fuori provincia. |
s-245
| Trasferimenti e passaggi potranno essere disposti nella provincia considerata nei confronti dei docenti provenienti da altra provincia soltanto dopo che nella prima provincia si è proceduto al totale riassorbimento dell' organico sede di tutti i docenti titolari di dotazione organica aggiuntiva e siano rimasti posti ancora disponibili - per risulta, a seguito di trasferimenti interprovinciali - nel predetto organico sede dopo aver tenuto conto degli accantonamenti previsti dal precedente quinto comma. |
s-246
| Le disposizioni contenute nella presente ordinanza riferite ai docenti degli istituti di istruzione secondaria si applicano anche ai docenti di discipline artistiche e artistico professionali di arte applicata, salvo quanto previsto nel presente articolo. |
s-247
| La disponibilità dei posti ai fini dei trasferimenti interprovinciali, per le predette classi di concorso, deve essere determinata con gli stessi criteri indicati al precedente art. 14, salvo ulteriore diminuzione, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti, del numero dei docenti titolari su posti di dotazione organica e regionale di fatto utilizzati nella provincia nell' anno scolastico in corso. |
s-248
| Per i criteri e le modalità di individuazione dei docenti titolari su posti di dotazione organica aggiuntiva regionale che vengono a trovarsi in posizione di soprannumero, si fa rinvio alle disposizioni riferite agli altri docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica, salvo quanto di seguito disposto. |
s-249
| La graduatoria dei docenti titolari su posti di dotazione organica aggiuntiva verrà compilata dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e comprenderà, per ciascuna classe di concorso, tutti i docenti titolari su posti di dotazione aggiuntiva regionale. |
s-250
| Il comune o distretto, in caso di comune con più distretti), da indicare nella apposita scheda che dovrà essere compilata dagli interessati per la determinazione del punteggio, deve essere compreso nella provincia ove gli stessi sono stati utilizzati per l'anno scolastico in corso. |
s-251
| Le predette schede verranno inviate, nei termini fissati, dai presidi degli istituti di servizio dei docenti ai provveditorati agli studi delle provincie in cui i docenti sono utilizzati per l'anno scolastico in corso, per l'inserimento dei dati al sistema informativo. |
s-252
| Le graduatorie dovranno essere pubblicizzate, con le modalità e i termini precedentemente indicati, presso tutti i provveditorati agli studi della regione. |
s-253
| I trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su posti di dotazione organica aggiuntiva regionale verranno disposti per sedi comprese nella sola provincia di utilizzazione per l'anno scolastico in corso. |
s-254
| La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione approvate con il dm 16/7/1982 all'(a-b-c) e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. |
s-255
| Tale documentazione deve essere presentata in carta legale. |
s-256
| in nessun caso è ammesso fare riferimento a documentazione presentata in altra occasione. |
s-257
| Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato dall' istituto di cura. |
s-258
| Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell' istituto di cura, deve essere documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero dal medico provinciale o dall' ufficiale sanitario o da un medico militare. |
s-259
| L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. |
s-260
| Sempre relativamente alla lettera d) delle esigenze di famiglia, per l'attribuzione del punteggio per il coniuge o per il genitore, permanente o totalmente inabile, il docente interessato dovrà allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione, sotto personale responsabilità ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 modificata dalla legge 11/5/1971, n. 390, dalla quale risulti che alla data di emanazione della presente ordinanza percepiva le quote di aggiunta di famiglia per i suddetti familiari inabili ed a carico. |
s-261
| in mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa. |
s-262
| A norma della citata legge l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni precisando in tal caso la data di nascita, lo stato celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede il congiungersi . |
s-263
| Le promozioni per merito distinto e l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami. |
s-264
| Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne per il quale uno dei genitori percepisce ovvero avrebbe titolo a percepire, prescindendo dalle disposizioni limitative riferite al reddito, le quote di aggiunta di famiglia. |
s-265
| La sottoscrizione di tali dichiarazioni personali deve essere autenticata, a pena nullità, in conformità all' art. 20 della citata legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dal capo d'istituto che riceve la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale funzionario incaricato dal sindaco. |
s-266
| A norma dell' art. 6 della legge 11 maggio 1971, n. 390, l'autenticazione della sottoscrizione è soggetta alla imposta di bollo, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell' atto. |
s-267
| Si fa presente che l'obbligo di imposta di cui sopra deve intendersi assolto qualora le suddette dichiarazioni personali siano redatte su carta da bollo. |
s-268
| L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima. |
s-269
| Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra dalle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e dalle scuole di altre provincie in scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano devono allegare alla domanda la certificazione relativa al gruppo linguistico di appartenenza ai sensi dell' art. 18 del DPR 26/7/76, n. 752, modificati dal DPR 24/3/1981, n. 216. |
s-270
| Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano debbono allegare alla domanda anche l'attestato di aver superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del DPR 752/76. |
s-271
| Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra in scuola in lingua tedesca nella provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico ladino della stessa provincia debbono allegare alla domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta nei precedenti commi, copia autentica del diploma di maturità ed il certificato attestante di aver superato il colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina. |
s-272
| L'insegnante che chiede il passaggio deve documentare, a pena di esclusione il possesso della abilitazione, ove richiesta. |
s-273
| Il docente che chiede di fruire della precedenza assoluta prevista dall' ultimo comma dell' art. 6 della presente ordinanza non vedenti, emodializzati, ecc debbono presentare con documentazione rilasciata dagli organi di cui al precedente comma terzo la propria particolare condizione fisica, nonché nel caso di docenti in emodialisi, una dichiarazione personale, che contenga i seguenti elementi: |
s-274
| a) per i docenti di ruolo titolari in scuole o distretti: |
s-275
| Non esistenza nel comune o distretto di titolarità di un centro di emodialisi; |
s-276
| Esistenza, per converso, nel comune richiesto come prima preferenza, di un centro di emodialisi; |
s-277
| b) per gli altri docenti di ruolo e per quelli non di ruolo: |
s-278
| Esistenza nel comune richiesto come prima preferenza di un centro di emodialisi. |
s-279
| L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del punto i della tabella di valutazione approvata con dm 16/7/1982 all'a) deve essere attestata dall' interessato, con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato d ovvero con certificato di servizio. |
s-280
| Nel caso di servizio prestato in classi della secondaria superiore artistica interessate alla sperimentazione globale i punteggi relativi all' anzianità di servizio previsti dalle predette lettere a) e b) sono integrati dai punteggi aggiuntivi stabiliti nelle lettere a1) e b1) della stessa tabella all a), tali punteggi aggiuntivi - incluso quello previsto nella lettera c1 - sono presi in considerazione soltanto in caso di trasferimento a domanda o d'ufficio e passaggio su cattedra maxisperimentale. |
s-281
| Si ha titolo, ovviamente, al computo del punteggio aggiuntivo soltanto in caso di attribuzione del punteggio principale. |
s-282
| L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) comprende esclusivamente gli anni di servizio effettivamente prestati dopo la nomina nel ruolo di appartenenza. |
s-283
| per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera a) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. |
s-284
| L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera b) con esclusione di quella derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. |
s-285
| Sono compresi nella lettera a) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado esistente prima dell' entrata in vigore della legge 30/3/1976 art. 6. |
s-286
| L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di servizio di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza e valutati o riconosciuti o riconoscibili per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza, nonché il servizio non di ruolo, compreso quello militare, riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera a norma del dl 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e degli artt 81 e 84 del DPR 417/74, in particolare per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall' ISEF o di titoli equipotenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7/2/1958, n. 88 tab a, classi XXXV e XXXVI dm 3/9/1982 e successive modificazioni. |
s-287
| Oltre che, per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell' anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5/6/1985. |
s-288
| Non saranno prese in considerazione dichiarazioni non conformi al modello suddetto o documentazioni sostitutive. |
s-289
| Le frazioni di anno di servizio di ruolo di cui alla lettera a) del punto i della tabella di valutazione, qualora l'interessato abbia usufruito di periodi di aspettativa senza assegni non validi ai fini della progressione di carriera ad es aspettative per motivi di famiglia) saranno valutate nelle seguenti misure: |
s-290
| a) punti 2 per frazioni di anno pari o superiori a 4 mesi, b) punti 4 per frazioni di anno pari o superiori a 8 mesi, proporzionalmente le frazioni di anno di servizio di ruolo di cui alla b) del punto i della tabella di valutazione saranno valutate rispettivamente nella misura di punti 1 per frazioni di anno pari a 8 mesi, nella stessa misura saranno valutate le frazioni di servizio pre ruolo riconosciuto o riconoscibile ad es il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre ruolo ha diritto, per tale servizio, alle attribuzioni di punti 16 15 3 più 1 per 4 mesi eccedenti il quinto anno di riconoscimento o riconoscibile. |
s-291
| La Continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità lettera c, del titolo i della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda - deve essere attestata dall' interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato f. |
s-292
| Nel caso di servizio prestato in classi della scuola secondaria interessate alla sperimentazione globale, il punteggio relativo alla continuità di servizio viene integrato dal punteggio previsto dalla lettera c1) della tabella all'a). |
s-293
| Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza con esclusione sia del periodo di servizio pre ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. |
s-294
| Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. |
s-295
| Conseguentemente, a titolo, esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della P I, di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall' insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esonero per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. |
s-296
| Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, soppressa o fusa al fine della attribuzione del punteggio in questione. |
s-297
| Non interrompe la continuità del servizio, altresì, l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell' anno immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. |
s-298
| Il punteggio in questione spetta ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell' art. 3 del DPR 31/5/1974, n. 19. |
s-299
| In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. |
s-300
| Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale. |
s-301
| La Continuità del servizio prestato nella scuola o nella sede di attuale titolarità (lettere c e d del titolo i della tabella di valutazione dei trasferimenti di ufficio) deve essere attestata, dai docenti in soprannumero, con apposita dichiarazione conforme al modello allegato f. |
s-302
| Per l'attribuzione dei punteggi in questione valgono le precisazioni di cui ai 2 commi precedenti. |
s-303
| Il Punteggio di cui alla a) del titolo i della tabella di valutazione dei trasferimenti di ufficio non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera c). |
s-304
| Nel computo del servizio valutabile ai sensi del presente articolo non deve essere considerato l'anno scolastico in corso. |
s-305
| Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. |