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Universal Dependencies - Italian - ParlaMint

LanguageItalian
ProjectParlaMint
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AnnotationAlzetta, Chiara; Sartor, Marta; Montemagni, Simonetta; Venturi, Giulia

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s-104 Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
s-105 Passiamo all' esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
s-106 Procediamo all' esame dell' articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
s-107 Signor Presidente, gli emendamenti che ho proposto convergono tutti verso l'obiettivo di limitare, ovvero di predeterminare, la durata dell' affidamento (senatrice distratta Filippin, io l'ho ascoltata quando ella ha parlato di me, adesso vorrei che lei mi ascoltasse).
s-108 Solo l'ultimo emendamento un suggerimento meramente tecnico.
s-109 Infatti, a questo disegno di legge avete dato come titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (...)», ma poiché la norma prevista non interviene affatto a modificare l'istituto dell' adozione, bensì quello dell' affidamento, con l'emendamento Tit.101 vi ho sommessamente suggerito di modificare il titolo del provvedimento in: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento di minori».
s-110 Insisto ancora affinché si affermi una durata predeterminata del periodo di affidamento per evitare la confusione tra i due istituti.
s-111 L'istituto dell' affidamento, infatti, vede la famiglia affidataria, ovvero il soggetto affidatario (perché anche un single può essere soggetto affidatario di un minore) a fianco della famiglia di origine con un ruolo di sostegno al minore per garantire un recupero, se si tratta di un recupero, o comunque, nel periodo di difficoltà della propria famiglia di origine, per garantire che il minore venga cresciuto, educato e accudito in sostituzione della famiglia di origine, in vista, comunque, di un ritorno del minore nella famiglia di origine.
s-112 Questo è il punto:
s-113 il giudice che dispone l'affidamento di un minore deve compiere un'operazione elementare, semplice, di presunzione.
s-114 Il giudice, cioè, deve prevedere se la famiglia d'origine del minore potrà, in tempi brevi, dare nuovamente al minore quell'assistenza di cui il minore necessita.
s-115 Nell' ordine del giorno della senatrice Mussini, che io condivido, direi quasi che sono stati tipizzati i casi in cui il giudice deve procedere all' affidamento: la carcerazione di uno dei genitori o di entrambi o un momento di separazione e di disgregazione della famiglia d'origine.
s-116 Sono casi in cui il giudice deve prevedere che per un determinato periodo di tempo il minore avrà bisogno di un soggetto affidatario che lo sostenga.
s-117 Ecco perché propongo di evitare il prolungato periodo di affidamento.
s-118 In discussione generale vi ho citato casi in cui gli affidamenti si sono prolungati per quindici anni:
s-119 noi non possiamo non operare una netta, decisa e convinta distinzione tra l'istituto dell' affidamento e l'istituto dell' adozione.
s-120 Ecco quindi che ho chiesto, con l'emendamento 01.1, che il soggetto che chiede l'affidamento del minore deve dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall' articolo 6 della legge n. 184.
s-121 È evidente, infatti, che se un minore viene affidato ad un soggetto o comunque ad una famiglia che non ha i requisiti previsti dall' articolo 6, noi possiamo scrivere le favole più belle del mondo e dire che il giudice deve tener conto dei legami affettivi, ma in assenza dei suddetti requisiti è inutile:
s-122 il giudice, per quanto ne voglia tener conto, ha davanti una barriera, lo scoglio dell' impossibilità di procedere all' adozione di quel minore da parte di quei soggetti affidatari.
s-123 Io voglio responsabilizzare il giudice.
s-124 Credo che i giudici abbiano la possibilità, le capacità, la saggezza e l'equilibrio per poter assumere questa responsabilità.
s-125 Io do in affidamento un minore, quando ho la certezza che quest'ultimo potrà sicuramente ritornare nella famiglia di origine, salvo casi eccezionali.
s-126 Ma, nel momento in cui abbiamo visto, con l'esperienza dei casi in corso in questi anni sulla base dell' attuale norma, che questa incertezza della durata dell' affidamento ha comportato che l'affidamento stesso si sia protratto per sedici anni, si è realizzata di fatto un'adozione, in violazione dei requisiti che sono richiesti dall' istituto dell' adozione per poter adottare un minore.
s-127 Senatrice Filippin, ha trovato in qualche modo contraddittori rispetto a quanto da me asserito in Commissione alcuni emendamenti che ho sottoscritto.
s-128 Per la verità, a differenza di lei e di altri, ho la capacità di modificare i miei convincimenti sulla base di osservazioni che mi vengono da altri.
s-129 Presto molta attenzione ai suggerimenti che mi vengono dai miei interlocutori e frequentemente si verifica anche che, se il mio interlocutore è intelligente ed afferma cose condivisibili, io veda il mio pensiero modificato.
s-130 Lei sa bene che gli emendamenti che ho fatto miei erano di mano e di mente diversa;
s-131 erano infatti della senatrice Alberti Casellati, che io stimo molto anche sul piano scientifico, perché in materia è particolarmente attenta e preparata.
s-132 La senatrice Alberti Casellati aveva immaginato questa norma, mi ha convinto e quindi ho fatto miei questi emendamenti.
s-133 Non si tratta di cadere in contraddizione:
s-134 semplicemente, a differenza sua o di altri, se qualcuno mi convince nell' interesse preminente, in questo caso del minore (quindi capisce quanta attenzione dobbiamo prestare all' argomento), modifico il mio pensiero.
s-135 Lei probabilmente no, ma io .
s-136 Per concludere, signor Presidente, sul termine prefissato di due anni per l'affidamento io ribadisco il mio convincimento circa l'opportunità che il giudice, nel momento in cui dichiara affidato un bambino a terzi (cioè ad altri soggetti), preveda il periodo dell' affidamento.
s-137 Infatti, se non vi è la possibilità del recupero, trascorso un tempo limitato di affidamento, allora il giudice deve procedere all' adozione e al decreto di adottabilità.
s-138 È chiaro che, così facendo, si elimina quella confusione per cui i due istituti che, comunque sia e per quanto ci sforziamo di tenere distinti (qui comprendo ed apprezzo lo sforzo della senatrice Filippin), vanno necessariamente l'uno a fianco all' altro, per la loro natura e per la loro funzione sociale;
s-139 e spesso può capitare che si confondano l'uno con l'altro, anche nel convincimento, anche nel rapporto, anche nel legame affettivo.
s-140 Il genitore cui viene affidato un bambino, dopo dieci anni, si è convinto che quello è suo figlio - credetemi - ed è un bene che sia così per il minore.
s-141 Il minore che viene affidato per un periodo limitato di tempo deve sapere che egli è ospite in quella famiglia in quanto da essa accudito e sostenuto, ma che la sua famiglia è un'altra.
s-142 Il minore che viene adottato, invece, deve entrare nella famiglia nella veste di figlio, sentirsi figlio e sentire padre e madre i due genitori che l'hanno adottato.
s-143 Per queste considerazioni, insisto perché vengano approvati i miei emendamenti ed intanto chiedo alla senatrice Mussini di poter sottoscrivere il suo ordine del giorno, che nei contenuti posso dire di condividere.
s-144 Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti che sono basati su un concetto:
s-145 la legge in vigore, molta parte del cui testo resta immutato anche qualora il disegno di legge in esame fosse approvato, distingue in modo radicale l'affidamento dall' adozione.
s-146 L'affidamento - e non lo afferma un'opinione, bensì l'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 - non è un'adozione provvisoria, non è un atto prodromico all' adozione o un suo succedaneo:
s-147 è parte di un progetto volto, ove possibile, a ripristinare le condizioni tali per cui il minore può ritornare nella sua famiglia di origine.
s-148 La famiglia affidataria dovrebbe essere, anzi, è il principale ma non l'unico protagonista di questo progetto, oltre naturalmente al minore.
s-149 Per questo, fin dall' inizio la famiglia affidataria dovrebbe essere cosciente di questa differenza:
s-150 non deve precostituire le condizioni perché questo affidamento diventi stabile ovvero diventi un'adozione, ma dovrebbe fare esattamente l'opposto.
s-151 Per queste ragioni è opportuna la distinzione ora vigente tra l'affidamento e l'adozione.
s-152 L'articolo 5 della legge n. 184, al comma 2, afferma che:
s-153 «Il servizio sociale, nell' ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture (...)».
s-154 Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce anche che l'affidatario deve tener conto delle indicazioni dei genitori della famiglia di provenienza, naturalmente ove possibile, ove questi ci siano, ma se non ci fossero non ci sarebbe un affidamento bensì un'adozione.
s-155 La legge stabilisce anche che l'affidamento dovrebbe avere un termine massimo di ventiquattro mesi, prorogabile solo in gravi casi.
s-156 Tuttavia, quanti operano realmente in questo settore ci dicono che in realtà il termine di ventiquattro mesi viene ritenuto minimo anziché massimo;
s-157 di solito in quei ventiquattro mesi non c'è alcun reale tentativo di reinserimento nella famiglia di origine e la proroga viene fatta in modo quasi automatico, tanto che si hanno casi di affidamento di quattro, sei, sette o otto anni.
s-158 È chiaro che dopo un periodo così lungo viene a crearsi inevitabilmente un rapporto tale per cui in questo senso diventa opportuno l'inserimento del capoverso 5- bis che fa sfociare quasi naturalmente in adozione ciò che è affidamento.
s-159 Bisognerebbe applicare la legge in vigore oggi e continuare ad applicarla :
s-160 il termine di ventiquattro mesi dovrebbe essere rispettato, ma il progetto che dovrebbe essere elaborato dai servizi sociali nella maggior parte dei casi non c'è.
s-161 E non c'è per una serie di ragioni: perché questo progetto richiederebbe e presupporrebbe una continuità nel personale dei servizi sociali, che spesso non c'è.
s-162 Ci sono delle supplenze, dei trasferimenti, degli spostamenti e degli avanzamenti di carriera, per cui in questo arco di tempo, che dovrebbe durare al massimo due anni, se il bambino e la famiglia affidataria avessero rapporti con i servizi sociali lo avrebbero con una serie di persone diverse, la cui efficienza e buona volontà (che peraltro non possiamo dare per scontate, perché sono esseri umani anche loro) sarebbero comunque insufficienti a supplire al continuo ricambio.
s-163 Ci troviamo in una situazione per la quale, visto che la legge oggi non è applicata (e sarà applicata ancora meno, se approveremo queste norme), finiamo col prendere atto di questa mancata applicazione.
s-164 L'affidamento dovrebbe essere totalmente diverso dall' adozione, e non perché sia una misura di serie B.
s-165 È un gesto nobilissimo quello delle famiglie che accettano dei bambini in affidamento, così come quello delle famiglie che li accettano in adozione, ma tale istituto dovrebbe essere disgiunto dall' adozione.
s-166 È la stessa differenza che intercorre tra l'insegnante e la famiglia.
s-167 Sono due istituti diversi.
s-168 L'insegnante deve prendersi la massima cura dei ragazzi che gli sono affidati, come deve fare l'affidatario, ma non sono suoi figli e non lo diventeranno.
s-169 Ma come dice la legge, giustamente, nelle parti che non vengono modificate, l'affidamento dovrebbe fare esattamente l'opposto dell' adozione e prevedere un progetto che consenta a questi bambini di ritornare nelle loro famiglie originarie.
s-170 Vogliamo poi dire due parole sull' articolo 403 del codice civile e sul fatto che un impiegato dei servizi sociali, senza che il magistrato c'entri in alcun modo, magari un assistente sociale supplente, decide che dei bambini non vivono in un ambiente familiare adatto (magari perché la casa non è sufficientemente pulita e comoda)?
s-171 Questi bambini vengono prelevati a scuola, perché i genitori non li vedano e loro non vedano i genitori, portati in un luogo lontano dalla loro residenza, e quindi strappati alla loro famiglia, alla loro scuola e poi dati in affidamento a qualcuno.
s-172 È chiaro che dopo un trauma di questo genere il problema emerge.
s-173 Ma non dovremmo piuttosto intervenire su ciò che sta alla radice, cioè sull' articolo 403 del codice civile, prima di intervenire sulle conseguenze?
s-174 Quando parliamo di bambini in affidamento, noi parliamo col cuore e, al pensiero di avere in affidamento un bambino, siamo d'accordo sul fatto che ci si affezioni dopo dieci minuti.
s-175 Figuriamoci quindi dopo due anni, quattro o sei, che è il termine fino al quale spesso, illegalmente, viene protratto l'affidamento.
s-176 E qual è l'origine di questo affidamento?
s-177 Il fatto che questi bambini vengono portati via, rapiti in una scuola, senza che i genitori vengano neanche informati su dove si trovino.
s-178 E magari questi genitori hanno la sola colpa di non avere una casa che i servizi sociali ritengano adeguata, senza magari averla mai vista.
s-179 Forse sarebbe meglio avere un po' più di cautela e guardare all' insieme del provvedimento senza limitarci a dire:
s-180 gli affidatari si sono affezionati ai bambini, perciò lasciamoli a loro.
s-181 La seduta è aperta (ore 9,32).
s-182 Si dia lettura del processo verbale.
s-183 CARBONE, segretario, lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
s-184 PRESIDENTE.
s-185 Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
s-186 L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicati nell' allegato B al Resoconto della seduta odierna.
s-187 L'ordine del giorno reca:
s-188 «Informativa del Ministro della giustizia sull' attuale situazione nelle carceri».
s-189 Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, onorevole Bonafede.
s-190 Signor Presidente, come è noto, a partire dal 7 marzo si sono verificati gravi disordini in numerose carceri di tutta Italia.
s-191 Senza usare giri di parole, gli eventi hanno riguardato trasversalmente quasi tutte le Regioni d'Italia, declinandosi in maniera differente nei singoli casi.
s-192 Possiamo dire, infatti, che in alcune città, come per esempio Treviso, Torino, Rovigo e Potenza, si è trattato di manifestazioni di protesta senza danni, mentre in altri casi, come per esempio a Modena, Napoli e Foggia, si è trattato di vere e proprie rivolte, durate ore, che hanno portato anche a drammatiche conseguenze.
s-193 Permettetemi innanzitutto di ringraziare la Polizia penitenziaria e tutto il personale dell' amministrazione penitenziaria, perché ancora una volta stanno dimostrando professionalità, senso dello Stato e coraggio nell' affrontare, mettendo a rischio la propria incolumità, situazioni molto difficili e tese, in cui ciò che fa la differenza è spesso la capacità di mantenere i nervi saldi, la lucidità e l'equilibrio nell' intuire e scegliere in pochi istanti la linea di azione migliore per riportare tutto alla legalità.
s-194 Mi piace sottolineare che in tutti i casi più gravi le istituzioni si sono dimostrate compatte:
s-195 magistrati, prefetti, questori e tutte le Forze dell' ordine sono intervenuti senza esitare, rendendo ancora più determinato il volto dello Stato di fronte agli atti delinquenziali che si stavano consumando.
s-196 Vorrei soffermarmi un attimo su questo punto.
s-197 Fuori dalla legalità e addirittura nella violenza non si può parlare di protesta;
s-198 si deve parlare semplicemente di atti criminali.
s-199 Lo dico anche per sottolineare che le immagini dei disordini e gli episodi più gravi sono ascrivibili a una ristretta parte dei detenuti.
s-200 La maggior parte di essi, infatti, ha manifestato la propria sofferenza e le proprie paure con responsabilità e senza ricorrere alla violenza.
s-201 Il tempo che mi è concesso non mi consente di riferire nel dettaglio dei singoli casi in ogni città, pertanto trasmetterò in data odierna una relazione dettagliata del Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria, relazione che comunque non può essere considerata definitiva, visto che la ricostruzione degli eventi, le cause e le relative conseguenze sono tutt'ora in fase di accertamento.
s-202 Si tratta di fatti che, tra l'altro, sono all' attenzione della magistratura.
s-203 Ritengo comunque opportuno informare adesso il Parlamento sul caso di Foggia, precisando che si tratta di informazioni emerse dalle prime relazioni di servizio e che chiaramente verranno approfondite sotto ogni aspetto.

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