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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-403 Art. 101.
s-404 I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
s-405 Art. 102.
s-406 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull' ordinamento giudiziario.
s-407 Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
s-408 Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
s-409 La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all' amministrazione della giustizia.
s-410 Art. 103.
s-411 La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
s-412 I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
s-413 In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
s-414 Art. 104.
s-415 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
s-416 Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
s-417 Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
s-418 Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
s-419 Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
s-420 I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
s-421 Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
s-422 Art. 105.
s-423 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
s-424 Art. 106.
s-425 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
s-426 La legge sull' ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
s-427 Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all' ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
s-428 Art. 107.
s-429 Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall' ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
s-430 Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
s-431 I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
s-432 Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull' ordinamento giudiziario.
s-433 Art. 108.
s-434 Le norme sull' ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
s-435 La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all' amministrazione della giustizia.
s-436 Art. 109.
s-437 L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
s-438 Art. 110.
s-439 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
s-440 Sezione II
s-441 Norme sulla giurisdizione
s-442 Art. 111.
s-443 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
s-444 Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
s-445 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell' accusa elevata a suo carico;
s-446 disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
s-447 abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell' accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
s-448 sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
s-449 Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
s-450 La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell' imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
s-451 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
s-452 Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
s-453 Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
s-454 Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
s-455 Art. 112.
s-456 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
s-457 Art. 113.
s-458 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
s-459 Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
s-460 La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
s-461 Titolo V
s-462 Le regioni, le province, i comuni
s-463 Art. 114.
s-464 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
s-465 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
s-466 Roma è la capitale della Repubblica.
s-467 La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
s-468 Art. 115.
s-469 (abrogato)
s-470 Art. 116.
s-471 Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
s-472 La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
s-473 Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell' articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all' organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 119.
s-474 La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
s-475 Art. 117.
s-476 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall' ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
s-477 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all' Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull' istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell' amministrazione statale, regionale e locale; opere dell' ingegno; s) tutela dell' ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali.
s-478 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all' innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell' energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
s-479 Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
s-480 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
s-481 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all' attuazione e all' esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell' Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
s-482 La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
s-483 La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
s-484 I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell' organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
s-485 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
s-486 La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
s-487 Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
s-488 Art. 118.
s-489 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
s-490 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
s-491 La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell' articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
s-492 Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
s-493 Art. 119.
s-494 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
s-495 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
s-496 Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
s-497 Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
s-498 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
s-499 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
s-500 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
s-501 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
s-502 Possono ricorrere all' indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

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