s-403
| Art. 101. |
s-404
| I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
s-405
| Art. 102. |
s-406
| La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull' ordinamento giudiziario. |
s-407
| Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. |
s-408
| Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. |
s-409
| La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all' amministrazione della giustizia. |
s-410
| Art. 103. |
s-411
| La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. |
s-412
| I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. |
s-413
| In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. |
s-414
| Art. 104. |
s-415
| La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
s-416
| Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
s-417
| Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
s-418
| Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
s-419
| Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. |
s-420
| I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
s-421
| Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
s-422
| Art. 105. |
s-423
| Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
s-424
| Art. 106. |
s-425
| Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
s-426
| La legge sull' ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
s-427
| Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all' ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
s-428
| Art. 107. |
s-429
| Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall' ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
s-430
| Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. |
s-431
| I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. |
s-432
| Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull' ordinamento giudiziario. |
s-433
| Art. 108. |
s-434
| Le norme sull' ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. |
s-435
| La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all' amministrazione della giustizia. |
s-436
| Art. 109. |
s-437
| L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
s-438
| Art. 110. |
s-439
| Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
s-440
| Sezione II |
s-441
| Norme sulla giurisdizione |
s-442
| Art. 111. |
s-443
| La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. |
s-444
| Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. |
s-445
| Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell' accusa elevata a suo carico; |
s-446
| disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; |
s-447
| abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell' accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; |
s-448
| sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. |
s-449
| Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. |
s-450
| La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell' imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. |
s-451
| Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. |
s-452
| Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. |
s-453
| Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. |
s-454
| Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
s-455
| Art. 112. |
s-456
| Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. |
s-457
| Art. 113. |
s-458
| Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
s-459
| Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. |
s-460
| La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. |
s-461
| Titolo V |
s-462
| Le regioni, le province, i comuni |
s-463
| Art. 114. |
s-464
| La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
s-465
| I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. |
s-466
| Roma è la capitale della Repubblica. |
s-467
| La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
s-468
| Art. 115. |
s-469
| (abrogato) |
s-470
| Art. 116. |
s-471
| Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. |
s-472
| La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
s-473
| Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell' articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all' organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 119. |
s-474
| La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
s-475
| Art. 117. |
s-476
| La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall' ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
s-477
| Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all' Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull' istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell' amministrazione statale, regionale e locale; opere dell' ingegno; s) tutela dell' ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali. |
s-478
| Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all' innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell' energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |
s-479
| Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
s-480
| Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
s-481
| Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all' attuazione e all' esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell' Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
s-482
| La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. |
s-483
| La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. |
s-484
| I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell' organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
s-485
| Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. |
s-486
| La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. |
s-487
| Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
s-488
| Art. 118. |
s-489
| Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
s-490
| I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
s-491
| La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell' articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. |
s-492
| Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
s-493
| Art. 119. |
s-494
| I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. |
s-495
| I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. |
s-496
| Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. |
s-497
| Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. |
s-498
| La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. |
s-499
| Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. |
s-500
| Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. |
s-501
| I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. |
s-502
| Possono ricorrere all' indebitamento solo per finanziare spese di investimento. |