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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
ProjectISDT
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-302 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
s-303 Art. 79.
s-304 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
s-305 La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
s-306 In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
s-307 Art. 80.
s-308 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
s-309 Art. 81.
s-310 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
s-311 L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
s-312 Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
s-313 Art. 82.
s-314 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
s-315 A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
s-316 La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell' Autorità giudiziaria.
s-317 Titolo II
s-318 Il presidente della repubblica
s-319 Art. 83.
s-320 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
s-321 All' elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
s-322 La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
s-323 L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell' assemblea.
s-324 Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
s-325 Art. 84.
s-326 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
s-327 L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
s-328 L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
s-329 Art. 85.
s-330 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
s-331 Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
s-332 Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
s-333 Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
s-334 Art. 86.
s-335 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle , sono esercitate dal Presidente del Senato.
s-336 In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
s-337 Art. 87.
s-338 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
s-339 Può inviare messaggi alle Camere.
s-340 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
s-341 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
s-342 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
s-343 Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
s-344 Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
s-345 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
s-346 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
s-347 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
s-348 Può concedere grazia e commutare le pene.
s-349 Conferisce le onorificenze della Repubblica.
s-350 Art. 88.
s-351 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
s-352 Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
s-353 Art. 89.
s-354 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
s-355 Art. 90.
s-356 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell' esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
s-357 In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
s-358 Art. 91.
s-359 Titolo III
s-360 Il governo
s-361 Sezione I
s-362 Il Consiglio dei Ministri
s-363 Art. 92.
s-364 Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
s-365 Art. 93.
s-366 Art. 94.
s-367 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
s-368 Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
s-369 Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
s-370 Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
s-371 La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
s-372 Art. 95.
s-373 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
s-374 Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
s-375 I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
s-376 Art. 96.
s-377 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell' esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
s-378 Sezione II
s-379 La Pubblica Amministrazione
s-380 Art. 97.
s-381 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell' amministrazione.
s-382 Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
s-383 Art. 98.
s-384 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
s-385 Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
s-386 Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all' estero.
s-387 Sezione III
s-388 Gli organi ausiliari
s-389 Art. 99.
s-390 Il Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
s-391 È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
s-392 Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
s-393 Art. 100.
s-394 Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell' amministrazione.
s-395 La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
s-396 Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
s-397 Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
s-398 La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
s-399 Titolo IV
s-400 La magistratura
s-401 Sezione I

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