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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
ProjectISDT
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-201 L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
s-202 Art. 53.
s-203 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
s-204 Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
s-205 Art. 54.
s-206 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
s-207 I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
s-208 Parte seconda
s-209 Ordinamento della Repubblica
s-210 Titolo I
s-211 Il parlamento
s-212 Sezione I
s-213 Le Camere
s-214 Art. 55.
s-215 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
s-216 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
s-217 Art. 56.
s-218 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
s-219 Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
s-220 La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall' ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
s-221 Art. 57.
s-222 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
s-223 Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
s-224 Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
s-225 il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
s-226 La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall' ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
s-227 Art. 58.
s-228 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
s-229 Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
s-230 Art. 59.
s-231 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
s-232 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
s-233 Art. 60.
s-234 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
s-235 La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
s-236 Art. 61.
s-237 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
s-238 La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
s-239 Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
s-240 Art. 62.
s-241 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
s-242 Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
s-243 Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
s-244 Art. 63.
s-245 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
s-246 Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
s-247 Art. 64.
s-248 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
s-249 Le sedute sono pubbliche:
s-250 tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
s-251 Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
s-252 I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
s-253 Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
s-254 Art. 65.
s-255 La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
s-256 Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
s-257 Art. 66.
s-258 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
s-259 Art. 67.
s-260 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
s-261 Art. 68.
s-262 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.
s-263 Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell' atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
s-264 Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
s-265 Art. 69.
s-266 I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
s-267 Sezione II
s-268 La formazione delle leggi
s-269 Art. 70.
s-270 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
s-271 Art. 71.
s-272 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
s-273 Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
s-274 Art. 72.
s-275 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
s-276 Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
s-277 Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
s-278 Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
s-279 Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
s-280 La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
s-281 Art. 73.
s-282 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall' approvazione.
s-283 Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
s-284 Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
s-285 Art. 74.
s-286 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
s-287 Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
s-288 Art. 75.
s-289 È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
s-290 Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
s-291 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
s-292 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
s-293 La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
s-294 Art. 76.
s-295 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
s-296 Art. 77.
s-297 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
s-298 Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
s-299 I decreti perdono efficacia sin dall' inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
s-300 Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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