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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
ProjectISDT
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-3 Art. 1.
s-4 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
s-5 La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
s-6 Art. 2.
s-7 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
s-8 Art. 3.
s-9 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
s-10 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all' organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
s-11 Art. 4.
s-12 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
s-13 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
s-14 Art. 5.
s-15 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
s-16 attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
s-17 adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell' autonomia e del decentramento.
s-18 Art. 6.
s-19 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
s-20 Art. 7.
s-21 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
s-22 I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
s-23 Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
s-24 Art. 8.
s-25 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
s-26 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
s-27 I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
s-28 Art. 9.
s-29 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
s-30 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
s-31 Art. 10.
s-32 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
s-33 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
s-34 Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
s-35 Art. 11.
s-36 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
s-37 consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
s-38 promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
s-39 Art. 12.
s-40 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
s-41 Parte prima
s-42 Diritti e doveri dei cittadini.
s-43 Titolo I
s-44 Rapporti civili
s-45 Art. 13.
s-46 La libertà personale è inviolabile.
s-47 Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell' Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
s-48 In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all' Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
s-49 È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
s-50 La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
s-51 Art. 14.
s-52 Il domicilio è inviolabile.
s-53 Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
s-54 Art. 15.
s-55 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
s-56 La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell' Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
s-57 Art. 16.
s-58 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
s-59 Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
s-60 Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi , salvo gli obblighi di legge.
s-61 Art. 17.
s-62 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
s-63 Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
s-64 Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
s-65 Art. 18.
s-66 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
s-67 Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
s-68 Art. 19.
s-69 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
s-70 Art. 20.
s-71 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
s-72 Art. 21.
s-73 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
s-74 La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
s-75 In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell' Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all' Autorità giudiziaria.
s-76 Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
s-77 La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
s-78 Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
s-79 La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
s-80 Art. 22.
s-81 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
s-82 Art. 23.
s-83 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
s-84 Art. 24.
s-85 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
s-86 Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
s-87 La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
s-88 Art. 25.
s-89 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
s-90 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
s-91 Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
s-92 Art. 26.
s-93 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
s-94 Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
s-95 Art. 27.
s-96 La responsabilità penale è personale.
s-97 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
s-98 Non è ammessa la pena di morte.
s-99 Art. 28.
s-100 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
s-101 In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
s-102 Titolo II

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