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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
ProjectISDT
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-103 Art. 29.
s-104 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
s-105 Il matrimonio è ordinato sull' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell' unità familiare.
s-106 Art. 30.
s-107 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
s-108 Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
s-109 La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
s-110 La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
s-111 Art. 31.
s-112 Art. 32.
s-113 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
s-114 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
s-115 La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
s-116 Art. 33.
s-117 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
s-118 La Repubblica detta le norme generali sull' istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
s-119 La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
s-120 È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all' esercizio professionale.
s-121 Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
s-122 Art. 34.
s-123 La scuola è aperta a tutti.
s-124 L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
s-125 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
s-126 La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
s-127 Titolo III
s-128 Rapporti economici
s-129 Art. 35.
s-130 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
s-131 Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
s-132 Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell' interesse generale, e tutela il lavoro italiano all' estero.
s-133 Art. 36.
s-134 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
s-135 La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
s-136 Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi .
s-137 Art. 37.
s-138 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
s-139 Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
s-140 La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
s-141 La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
s-142 Art. 38.
s-143 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all' assistenza sociale.
s-144 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
s-145 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
s-146 L'assistenza privata è libera.
s-147 Art. 39.
s-148 L'organizzazione sindacale è libera.
s-149 Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
s-150 È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
s-151 I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
s-152 Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
s-153 Art. 40.
s-154 Il diritto di sciopero si esercita nell' ambito delle leggi che lo regolano.
s-155 Art. 41.
s-156 L'iniziativa economica privata è libera.
s-157 Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
s-158 La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
s-159 Art. 42.
s-160 La proprietà è pubblica o privata.
s-161 I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
s-162 La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
s-163 La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
s-164 La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
s-165 Art. 43.
s-166 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
s-167 Art. 44.
s-168 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
s-169 La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
s-170 Art. 45.
s-171 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
s-172 La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
s-173 La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell' artigianato.
s-174 Art. 46.
s-175 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
s-176 Art. 47.
s-177 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
s-178 disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
s-179 Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell' abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
s-180 Titolo IV
s-181 Rapporti politici
s-182 Art. 48.
s-183 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
s-184 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
s-185 Il suo esercizio è dovere civico.
s-186 La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all' estero e ne assicura l'effettività.
s-187 A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
s-188 Art. 49.
s-189 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
s-190 Art. 50.
s-191 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
s-192 Art. 51.
s-193 Tutti i cittadini dell' uno o dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
s-194 A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
s-195 La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
s-196 Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
s-197 Art. 52.
s-198 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
s-199 Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
s-200 Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, l'esercizio dei diritti politici.
s-201 L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
s-202 Art. 53.

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