s-102
| Titolo II |
s-103
| Art. 29. |
s-104
| La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. |
s-105
| Il matrimonio è ordinato sull' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell' unità familiare. |
s-106
| Art. 30. |
s-107
| È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. |
s-108
| Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. |
s-109
| La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. |
s-110
| La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. |
s-111
| Art. 31. |
s-112
| Art. 32. |
s-113
| La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. |
s-114
| Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. |
s-115
| La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. |
s-116
| Art. 33. |
s-117
| L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. |
s-118
| La Repubblica detta le norme generali sull' istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. |
s-119
| La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. |
s-120
| È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all' esercizio professionale. |
s-121
| Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. |
s-122
| Art. 34. |
s-123
| La scuola è aperta a tutti. |
s-124
| L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. |
s-125
| I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. |
s-126
| La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. |
s-127
| Titolo III |
s-128
| Rapporti economici |
s-129
| Art. 35. |
s-130
| La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. |
s-131
| Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. |
s-132
| Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell' interesse generale, e tutela il lavoro italiano all' estero. |
s-133
| Art. 36. |
s-134
| Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. |
s-135
| La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. |
s-136
| Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi . |
s-137
| Art. 37. |
s-138
| La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. |
s-139
| Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. |
s-140
| La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. |
s-141
| La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. |
s-142
| Art. 38. |
s-143
| Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all' assistenza sociale. |
s-144
| I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. |
s-145
| Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. |
s-146
| L'assistenza privata è libera. |
s-147
| Art. 39. |
s-148
| L'organizzazione sindacale è libera. |
s-149
| Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. |
s-150
| È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. |
s-151
| I sindacati registrati hanno personalità giuridica. |
s-152
| Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. |
s-153
| Art. 40. |
s-154
| Il diritto di sciopero si esercita nell' ambito delle leggi che lo regolano. |
s-155
| Art. 41. |
s-156
| L'iniziativa economica privata è libera. |
s-157
| Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. |
s-158
| La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. |
s-159
| Art. 42. |
s-160
| La proprietà è pubblica o privata. |
s-161
| I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. |
s-162
| La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. |
s-163
| La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. |
s-164
| La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. |
s-165
| Art. 43. |
s-166
| A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. |
s-167
| Art. 44. |
s-168
| Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; |
s-169
| La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. |
s-170
| Art. 45. |
s-171
| La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. |
s-172
| La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. |
s-173
| La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell' artigianato. |
s-174
| Art. 46. |
s-175
| Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. |
s-176
| Art. 47. |
s-177
| La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; |
s-178
| disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. |
s-179
| Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell' abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. |
s-180
| Titolo IV |
s-181
| Rapporti politici |
s-182
| Art. 48. |
s-183
| Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. |
s-184
| Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. |
s-185
| Il suo esercizio è dovere civico. |
s-186
| La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all' estero e ne assicura l'effettività. |
s-187
| A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
s-188
| Art. 49. |
s-189
| Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. |
s-190
| Art. 50. |
s-191
| Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. |
s-192
| Art. 51. |
s-193
| Tutti i cittadini dell' uno o dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. |
s-194
| A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. |
s-195
| La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. |
s-196
| Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. |
s-197
| Art. 52. |
s-198
| La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. |
s-199
| Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. |
s-200
| Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. |
s-201
| L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. |