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| Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. |
s-2
| Convenzione adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. |
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| Assemblea generale delle Nazioni Unite. |
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| Preambolo. |
s-5
| Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell' umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell' uomo; |
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| Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; |
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| Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni; |
s-8
| Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell' uguaglianza dei diritti dell' uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; |
s-9
| Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; |
s-10
| Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; |
s-11
| L'assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne , mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. |
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| Articolo 1. |
s-13
| Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. |
s-14
| Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. |
s-15
| Articolo 2. |
s-16
| Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. |
s-17
| Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. |
s-18
| Articolo 3. |
s-19
| Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. |
s-20
| Articolo 4. |
s-21
| Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; |
s-22
| la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. |
s-23
| Articolo 5. |
s-24
| Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. |
s-25
| Articolo 6. |
s-26
| Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. |
s-27
| Articolo 7. |
s-28
| Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. |
s-29
| Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. |
s-30
| Articolo 8. |
s-31
| Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. |
s-32
| Articolo 9. |
s-33
| Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. |
s-34
| Articolo 10. |
s-35
| Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. |
s-36
| Articolo 11. |
s-37
| Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. |
s-38
| Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. |
s-39
| Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. |
s-40
| Articolo 12. |
s-41
| Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. |
s-42
| Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. |
s-43
| Articolo 13. |
s-44
| Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato. |
s-45
| Articolo 14. |
s-46
| Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. |
s-47
| Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. |
s-48
| Articolo 15. |
s-49
| Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. |
s-50
| Articolo 16. |
s-51
| Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all' atto del suo scioglimento. |
s-52
| Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. |
s-53
| La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo stato. |
s-54
| Articolo 17. |
s-55
| Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. |
s-56
| Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. |
s-57
| Articolo 18. |
s-58
| Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; |
s-59
| tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell' insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell' osservanza dei riti. |
s-60
| Articolo 19. |
s-61
| Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. |
s-62
| Articolo 20. |
s-63
| Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. |
s-64
| Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. |
s-65
| Articolo 21. |
s-66
| Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. |
s-67
| La volontà popolare è il fondamento dell' autorità del governo; |
s-68
| tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. |
s-69
| Articolo 22. |
s-70
| Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. |
s-71
| Articolo 23. |
s-72
| Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell' impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. |
s-73
| Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. |
s-74
| Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. |
s-75
| Articolo 24. |
s-76
| Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. |
s-77
| Articolo 25. |
s-78
| Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all' alimentazione, al vestiario, all' abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; |
s-79
| ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. |
s-80
| La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. |
s-81
| Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. |
s-82
| Articolo 26. |
s-83
| Ogni individuo ha diritto all' istruzione. |
s-84
| L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. |
s-85
| L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. |
s-86
| L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. |
s-87
| L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. |
s-88
| Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. |
s-89
| I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. |
s-90
| Articolo 27. |
s-91
| Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. |
s-92
| Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. |
s-93
| Articolo 28. |
s-94
| Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati. |
s-95
| Articolo 29. |
s-96
| Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. |
s-97
| Nell' esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell' ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. |
s-98
| Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. |
s-99
| Articolo 30. |
s-100
| Nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. |