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Universal Dependencies - Italian - ISDT

LanguageItalian
ProjectISDT
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AnnotationBosco, Cristina; Lenci, Alessandro; Montemagni, Simonetta; Simi, Maria

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s-201 Il maggior produttore di lana a livello mondiale nel 1980 risultava essere l'Australia, seguita da Nuova Zelanda, Repubbliche sovietiche, Cina, Argentina, Uruguay e Sudafrica.
s-202 Per la sua origine, la lana è usata tipicamente per il vestiario, ma ha soprattutto sbocchi sul mercato dei tessuti per arredamento e per le imbottiture (cuscini e materassi).
s-203 Non viene impiegata nei tessuti tecnici ed industriali.
s-204 Spesso però, la lana viene impiegata in mischia con altre fibre.
s-205 La si può trovare con la seta, per capi di pregiata fattura, con cotone e lino, per la produzione di maglieria intima, con il poliestere, per indumenti estivi, con fibre acriliche per produrre filati di maglieria.
s-206 Ultimamente, in relazione alle biotecnologie, in particolare nell' edilizia, si è provveduto ad impiegare dei materassini di lana di pecora, per isolare tetti e pareti degli edifici.
s-207 La densità non deve essere mai inferiore ai 30 kg/mc e lo spessore del materassino non inferiore ai 5 cm.
s-208 Un edificio così termoprotetto ha gli stessi benefici che noi abbiamo indossando un capo di lana vergine.
s-209 La viscosa è una fibra tessile artificiale che imita la morbidezza delle fibre vegetali, presentando inoltre una lucentezza serica, per cui viene anche chiamata 'seta artificiale'.
s-210 Può essere utilizzata per produrre tessuti con usi molto diversi che vanno dai vestiti alle tele che rivestono l'interno degli pneumatici.
s-211 La viscosa fu inventata nel 1883 dal chimico francese conte Hilaire Bernigaud de Chardonnet, che la presentò all' Esposizione Internazionale di Parigi nel 1891.
s-212 Chiamata dapprima seta artificiale e dal 1924 rayon, la viscosa fu creata per rispondere alla richiesta di tessuti simili alla seta ma più economici.
s-213 La viscosa, nelle varie forme e varietà, rappresenta circa il 14% delle fibre artificiali prodotte dall' industria.
s-214 Viene prodotta a partire dalla polpa di legno degli alberi (ma anche dal cotone, dalla paglia, ecc.) trattata con una soluzione di soda caustica (NaOH);
s-215 viene quindi aggiunto solfuro di carbonio (CS2) e si forma xantogenato di cellulosa che viene ulteriormente disciolto con altra soda caustica.
s-216 La soluzione colloidale viene estrusa;
s-217 i filamenti che escono dalla filiera formano il filo singolo che viene roccato sulla macchina di filatura.
s-218 In seguito la rocca viene caricata in cantra del lavaggio e poi questo filo lavato ed asciugato su appositi cilindri a vapore è pronto per le lavorazioni tessili del rayon.
s-219 Facendo passare questa soluzione in una sottile fessura posta in un bagno di acido solforico si può ottenere il cellophane.
s-220 La viscosa (di cellulosa rigenerata) al microscopio si presenta con caratteristiche molto simili al cotone, cioè a sezione schiacciata (a fagiolo).
s-221 In seguito a trattamenti con reattivi (soluzione iodo-solforica) la fibra assume un colore violaceo.
s-222 Articolo 3
s-223 1.
s-224 Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall' organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.
s-225 2.
s-226 Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda:
s-227 a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
s-228 b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato;
s-229 c) i pasti forniti (meal plan);
s-230 d) l'itinerario;
s-231 e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
s-232 f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
s-233 Le informazioni contenute nell' opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:
s-234 - prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse;
s-235 l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;
s-236 - si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto.
s-237 Articolo 4
s-238 1.
s-239 a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli , nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
s-240 b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell' inizio del viaggio, le informazioni seguenti:
s-241 i) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
s-242 posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;
s-243 Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;
s-244 iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all' estero, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno;
s-245 iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
s-246 2.
s-247 Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:
s-248 a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell' allegato;
s-249 b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto;
s-250 il consumatore ne riceve copia;
s-251 c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o «all' ultimo momento» di prenotazioni o di contratti.
s-252 3.
s-253 Il consumatore che sia nell' impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio.
s-254 La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell' organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.
s-255 4.
s-256 a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei :
s-257 - costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
s-258 - diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
s-259 - tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;
s-260 b) il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.
s-261 5.
s-262 Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate decisioni, in particolare:
s-263 - recedere dal contratto senza pagamento di penali,
s-264 - oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.
s-265 Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della propria decisione.
s-266 2.
s-267 Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all' articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:
s-268 i) le spese che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo cui è soggetto e che figura nel contratto di credito;
s-269 iii) le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e degli altri oneri tranne nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate;
s-270 tuttavia questa disposizione non si applica alle spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo;
s-271 iv) i contributi dovuti a titolo dell' iscrizione ad associazioni o a gruppi derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se tali contributi hanno un'incidenza sulle condizioni del credito;
s-272 v) le spese per le assicurazioni o garanzie;
s-273 sono tuttavia incluse quelle che siano intese ad assicurare il rimborso al creditore in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all' importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese e che sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito.
s-274 (13) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata;
s-275 che gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che tale consultazione preliminare avvenga congiuntamente con un organismo pubblico indipendente designato dagli Stati membri interessati;
s-276 1.
s-277 Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
s-278 2.
s-279 Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell' informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
s-280 (37) L'obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all' uso di contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all' impossibilità di utilizzare strumenti elettronici in determinati casi.
s-281 (38) Gli Stati membri ottemperano all' obbligo di abolire gli ostacoli all' uso di contratti elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di contratti sanciti dal diritto comunitario.
s-282 (11) considerando che gli Stati membri, allo scopo di agevolare l'applicazione del sistema in questione, hanno, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, la facoltà di redigere un elenco di prodotti o di categorie di prodotti che rimangono soggetti all' obbligo di recare l'indicazione del prezzo per unità di misura;
s-283 (2) considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un'informazione precisa, trasparente e univoca dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;
s-284 (6) considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell' informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;
s-285 2.
s-286 3.
s-287 Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.
s-288 A titolo d'esempio, nell' allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.
s-289 (55) La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori.
s-290 Pertanto la presente direttiva non può avere l'effetto di privare il consumatore della tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.
s-291 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
s-292 2.
s-293 Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente.
s-294 Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all' esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.
s-295 Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
s-296 1.
s-297 Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine.
s-298 3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino.
s-299 Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto.
s-300 4.

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