È consentita inoltre la partecipazione provvisoria sempre per una sola provincia e per non più di 20 preferenze, agli insegnanti che hanno titolo a partecipare ai trasferimenti di cui alle precedenti II e III fase, sia che abbiano ottenuto il trasferimento, sia che non abbiano prodotto domanda di trasferimento nei termini stabiliti dalla presente ordinanza, anche per preferenze diverse da quelle richieste per trasferimento, qualora siano sopraggiunti gravi motivi compresi, ovviamente, tra quelli previsti dall'art. 59 della legge n. 312 e di cui al precedente art. 70, che giustificano la richiesta.
I predetti motivi devono costituire oggetto di documentazione, che deve essere presentata entro il termine che verrà stabilito per la presentazione della domanda.
Ai fini della possibilità di presentazione della domanda di cui sopra, si considera motivo sopravvenuto la nascita di figli di epoca successiva al termine di presentazione della domanda di trasferimento.
Possono altresì chiedere l'assegnazione provvisoria gli insegnanti individuati come perdenti posto che siano stati trasferiti d'ufficio o che abbiano presentato con esito negativo domanda di trasferimento non condizionata.
Gli insegnanti di cui al presente articolo possono chiedere l'assegnazione provvisoria compilando il modulo domanda solo nelle sezioni a), b), c) quest'ultima solo per parte relativa alle esigenze di famiglia, d) solo per le voci 15/17/18/19/20/21/22/29 e le sezioni e) ed f) secondo le modalità di cui ai precedenti articoli in quanto applicabili.
Il provveditore agli studi, scaduto il termine di cui al precedente art. 71, respinge le domande prodotte dagli insegnanti che ai sensi degli articoli precedenti non hanno titolo o che siano pervenute oltre il termine prescritto o alle quali non risultino allegati i richiesti documenti.
Gli insegnanti che aspirano all'assegnazione provvisoria verranno graduati sulla base dei punteggi previsti dall'apposita tabella all c), le Esigenze di famiglia di cui alla predetta tabella di valutazione, verificatesi si in termini successivi al termine per la presentazione delle domande di trasferimento, potranno essere valutate se rappresentate, con istanza documentate al provveditore agli studi della provincia richiesta, entro il medesimo termine di cui all'art. 71.
Gli insegnanti che nell'ultimo triennio siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posti in altro comune hanno la precedenza sugli altri aspiranti nell'assegnazione provvisoria ai plessi compresi nel comune nel quale il loro posto fu soppresso.
Lavoratrici madri i cui figli, alla data del 10 settembre dell'anno in corso, non abbiano compiuto il primo anno di età, sempre che abbiano titolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria.
Il Provveditore agli studi entro il 5 agosto determina, con proprio decreto, le graduatorie e le pubblica all'albo dell'ufficio scolastico, indicando il punteggio complessivo attribuito, nonché le eventuali Precedenze assolute di cui all'art. 73.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione, gli insegnanti interessati potranno presentare motivato reclamo al provveditore, il quale decide in merito entro i cinque giorni successivi.
sono utilizzabili per le assegnazioni provvisorie tutti i posti vacanti per l'intero anno a seguito di eventuali provvedimenti di utilizzazione dei titolari aventi durata annuale.
Il provveditore agli studi pubblicherà l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria e la sede assegnata, con l'indicazione per ciascuno di essi delle sedi di titolarità, del punteggio complessivo conseguito, nonché le indicazioni relative ad eventuali precedenze e preferenze entro il 30 agosto.
Sono inoltre disciplinati i trasferimenti dei docenti di educazione fisica appartenenti al ruolo ad esaurimento previsto dal v comma dell'art. 16 della legge n. 88/76;
sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti provinciali le cattedre, ivi comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento con classi funzionanti a tempo prolungato e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche della scuola media determinate dai provveditorati agli studi.
Le cattedre e i posti disponibili nelle scuole medie speciali per ciechi e sordomuti possono essere richieste per trasferimento da personale appartenente ai corrispondenti ruoli speciali previsti dal DPR 31 ottobre 1975 n. 970.
Ai fini del riassorbimento sulle dotazioni organiche aggiuntive e dei trasferimenti interprovinciali si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 13.
I passaggi di cattedra, previsti dall'art. 75 del DPR numero 417/74 e dalla tabella g ad esso allegata modificata e integrata dal dm 1 dicembre 1983 saranno disposti, per ciascuna classe di concorso, in numero non superiore ad un quinto del numero complessivo delle cattedre e posti di insegnamento disponibili per i trasferimenti interprovinciali di cui al precedente articolo 13 e non utilizzabili per i trasferimenti interprovinciali medesimi.
Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non è preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi di cattedra.
Sono depennati dal ruolo ad esaurimento previsto dal v comma dell'art. 16 della citata legge n. 88/76 quei docenti di educazione fisica che, appartenendo a detto ruolo, avranno chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio ai sensi del presente capo.
Pertanto il movimento su tali sezioni verrà disposto soltanto se l'aspirante ne avrà fatta richiesta con indicazione di apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15.
Le Succursali, si precisa, vanno considerate come parte integrante della scuola da cui dipendono e pertanto non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole.
I Trasferimenti nell'ambito della stessa scuola dal corso diurno al corso serale e viceversa saranno disposti secondo l'ordine e la precedenza di cui all'art. 86.
I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda.
Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali.
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi per personale trasferito.
Per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola anche se tale cattedra funzionerà totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi a tempo prolungato.
Parimenti il Docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
I Docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbonamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento d'orario.
Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.
L'o m che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche per la scuola media, prevede che le ore di lac e quelle di studio sussidiario non avranno più autonoma rilevanza in quanto ai fini della formazione dell'organico di diritto, dovranno confluire interamente nel nuovo modello a tempo prolungato anche se di fatto per le seconde e le terze classi le ore eccedenti quelle curricolari potranno essere utilizzate secondo i moduli organizzativi corrispondenti al doposcuola.
Pertanto i trasferimenti da disporre a partire dall'a s 1984/85 riguarderanno anche le cattedre formate totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi a tempo prolungato.
di conseguenza il docente che ottiene il trasferimento in scuole medie con classi a tempo prolungato o che conserva la titolarità potrà essere assegnato anche a tali classi.
La richiesta per cattedre a tempo prolungato non può essere espressa autonomamente prescindendo, cioè, dalla richiesta di cattedre costituite esclusivamente con ore curricolari ed è riferita a tutte le preferenze territoriali.
La richiesta in esame ai fini della assegnazione della scuola di titolarità riguarda tutte le preferenze relative alle scuole che attuano il tempo prolungato anche in una sola classe.
La richiesta di cattedre articolate su più scuole può determinare l'assegnazione a scuole di completamento che effettuano il tempo prolungato anche ai docenti che hanno chiesto il tempo prolungato.
A puro titolo indicativo, al fine di fornire agli interessati informazioni utili per la compilazione delle domande di trasferimento, nel b u contenente l'elenco delle scuole medie sono evidenziate le scuole che si prevede attueranno anche in una sola classe, il tempo prolungato.
4) trasferimenti a domanda dei docenti, trasferiti dall'inizio dell'anno scolastico in corso in quanto soprannumerari, nelle scuole dove erano titolari nell'a s precedente;
6) trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari, compresi i soprannumerari sui corsi sperimentali per lavoratori funzionanti in comuni comprendenti più distretti, che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;
7) trasferimenti a domanda dei docenti, trasferiti dall'inizio dell'anno scolastico in corso, in quanto soprannumerari, nei comuni dove erano titolari nell'a s precedente;
8) trasferimenti d'ufficio da fuori sede dei docenti soprannumerari titolari sulle DOA di cui al successivo punto 10) che non hanno prodotto domanda o che pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda e non sono stati sistemati nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 6);
9) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della provincia docenti di ruolo con sede definitiva, trasferiti per compensazione per l'a s in corso, titolari sulle DOA della provincia;
12) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia docenti di ruolo con sede definitiva ivi compresi i titolari sulle DOA e su posti di sostegno;
Nell'ambito di ciascuna delle fasi sopraindicate i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le Preferenze nel modulo domanda.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai docenti soprannumerari che non presentino domanda di trasferimento ovvero che, pur avendola presentata non sono trasferiti nel movimento a domanda.
I trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su cattedre, ivi comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi a tempo prolungato, su corsi sperimentali per lavoratori e dotazioni organiche aggiuntive della provincia.
I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con l'attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione 'ex novo' su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.
Al fine di assicurare al docente una sede di titolarità che risponda a criteri obiettivi di viciniorità rispetto alla sede di provenienza, i trasferimenti d'ufficio sono disposti sulla base di apposita tabella dei 'comuni viciniori'.
Ai fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento dei corsi sperimentali per lavoratori sarà considerato il comune sede del distretto di titolarità, quando tale distretto comprenda più comuni.
Nel caso di distretti interprovinciali qualora la sede del distretto si trovi in una provincia diversa da quella di titolarità, sarà considerato come sede di provenienza il primo comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarità, secondo l'ordine pubblicato nel b u delle scuole.
3) su posti costituiti con i corsi sperimentali per lavoratori nel distretto di titolarità e successive negli altri distretti secondo l'ordine pubblicato nel b u delle scuole medie;
4) su posti delle dotazioni organiche aggiuntive della provincia, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, lo status di docente in soprannumero rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune e per i comuni che comprendono più distretti per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine: