Il proprietario ha diritto di godere (1) e disporre (2) delle cose in modo pieno (3) ed esclusivo (4), entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].
la reciprocità, in quanto limitano i poteri di un proprietario rispetto ad un altro, quindi ognuno dei proprietari si trova nei confronti dell'altro nella stessa posizione [v. 873-899];
Per comprendere la natura dei limiti posti nell'interesse pubblico occorre ricordare che la Costituzione, all'art. 42, assegna alla proprietà anche una funzione sociale:
l'espropriazione per pubblica utilità [v. 834], la requisizione, [v. 835] l'occupazione, la disciplina della proprietà edilizia [v. 869-872], la disciplina della proprietà fondiaria [v. 840 ss.].
I limiti posti nell'interesse privato, invece, regolano i rapporti tra proprietà vicine, e i conflitti nascenti dalle reciproche facoltà di godimento del bene (distanze tra costruzioni [v. 873-899], luci [v. 900-907];
Da tener presente che i limiti posti nell'interesse pubblico non vanno confusi con le servitù, queste sono infatti una particolare categoria di diritti reali che si manifestano in un peso imposto ad un fondo per realizzare un'utilità di un altro fondo appartenente ad un altro proprietario [v. 1027].
È questa una categoria generale che ricomprende ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela perché è esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge.
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
In merito ai criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio ci sono stati frequenti interventi del legislatore e della Corte costituzionale:
quest'ultima ha, infatti, stabilito che la somma di denaro dovuta a titolo di indennizzo deve costituire un serio ristoro per il sacrificio imposto al privato, e che non deve avere un valore meramente simbolico o irrisorio.
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi [Cost. 44] di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
L'utilità della norma si comprende considerando che il legislatore del '42 ha voluto prevedere la possibilità, in caso di guerra, di poter imporre alle aziende agricole e commerciali vincoli sulla natura e quantità dei beni da produrre.
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Salve le disposizioni delle leggi penali [c.p. 499] e di polizia [nonché le norme dell'ordinamento corporativo] (1) e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Molto interessante la disciplina dettata dal 3° comma, che permette modifiche al deflusso naturale delle acque per raggiungere un'adeguata sistemazione agraria.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (1) [Cost. 92] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali (2).
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene (1), e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque [909], sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [Cost. 42].
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante (4), che egli non abbia interesse ad escluderle.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (1) o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Il proprietario deve permettere l'accesso (1) e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (2), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune (3).
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia.
Non manca, tuttavia, chi ritiene che l'art. 844, pur essendo ispirato all'esigenza di agevolare lo sviluppo industriale, può costituire valido strumento di tutela dell'ambiente, nello spirito dell'art. 32 Cost., azionabile anche dalla collettività, che insistendo sul territorio, subisca immissioni inquinanti.
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali (1) e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato (1), per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
La norma pone un limite al potere di disposizione del proprietario [v. 832] nell'interesse dell'economia agraria, cioè, per realizzare un interesse pubblico;
il limite quindi riguarda solo gli atti di trasferimento della proprietà dei fondi agrari, e non gli atti di costituzione di diritti reali di godimento.
L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa (1), [da adottarsi sentite le associazioni professionali] (2).
La mancata emanazione dei provvedimenti di determinazione della minima unità colturale ha del tutto vanificato, rendendo inapplicabile, l'innovativa disciplina sul riordino della proprietà rurale predisposta dal legislatore del 1942.
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie.
In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali (1) circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.
Il proprietario ha un diritto potestativo di chiedere all'altro proprietario, o al giudice, tramite l'azione prevista dall'art. 2932, l'acquisto dei fondi di estensione inferiore alla minima unità colturale appartenenti ad altri che siano compresi nel proprio.
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio (1) tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Il ricorso ai consorzi è stato previsto dal legislatore anche in materia di bonifica [v. 862], miglioramento fondiario [v. 863], uso comune delle acque [v. 914-921].