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s-3 Esso chiede di scomporre l'articolo 1 del disegno di legge, lasciando soltanto i commi 5- ter e 5- quater che, di fatto, sono autonomi nella portata e non scardinano la filosofia e l'impostazione del provvedimento.
s-4 Non solo chi parla, ma anche le associazioni che si occupano di affidamento dei minori e delle famiglie originarie, hanno visto con una certa preoccupazione il capoverso 5- bis, che si intende inserire all' articolo 4 della legge n. 184 del 1983.
s-5 Anche il fatto di prevedere una data e di lasciare quella che, con una brutta parola, si può chiamare la via preferenziale o la prelazione della famiglia affidataria nella successiva adozione dei minori, crea non pochi rischi.
s-6 Ci sono due sentenze recentissime, una del tribunale di Firenze e una del tribunale di Bologna, che concludono dei procedimenti, il primo dei quali è durato due anni e il secondo - quello del tribunale di Bologna - è durato addirittura sette anni, che hanno visto minori in affidamento, prima presso famiglie e poi presso comunità familiari.
s-7 Questi due casi - e spero che non siano gli unici due casi occorsi nel Paese - hanno visto, per fortuna, la ricomposizione del nucleo familiare originario.
s-8 Quindi, per questi minori - per questi figli sballottati addirittura per sette anni - si è riusciti a definire le condizioni per la ricomposizione del nucleo familiare originario.
s-9 Dunque, questi figli sono tornati con la propria madre originaria.
s-10 Dovremmo quindi discutere delle situazioni che hanno determinato gli affidamenti, e desidero ringraziare la collega Mussini e gli altri firmatari dell' ordine del giorno G100 che hanno portato l'attenzione sul «vivo» del problema.
s-11 L'articolo 403 del codice civile prevede una forma molto veloce di affidamento, quando ricorrano delle condizioni, una delle quali, ad esempio, è il giudizio sulla non adeguatezza del nucleo familiare o sulla insalubrità dei luoghi in cui vivono tali ragazzi.
s-12 Se andassimo a guardare l'adeguatezza di tutti i genitori del Paese o addirittura la salubrità di tantissimi siti ed edifici in cui vivono le famiglie italiane, probabilmente, interpretando la norma alla lettera, ci sarebbe il rischio di avere una quantità infinita di minori che risulterebbero nelle condizioni di dover essere affidati.
s-13 Questa dovrebbe essere l'estrema ratio, ma poiché nella stragrande maggioranza dei casi ciò avviene per ragioni economiche, ovvero per il fatto che la famiglia si trova a perdere il lavoro - come capita sempre più facilmente - e di conseguenza a non riuscire a pagare l'affitto dell' immobile in cui vive, a subire uno sfratto e a non trovare un luogo adatto in cui vivere.
s-14 Tante famiglie si possono dunque trovare in questa condizione.
s-15 Dal momento che le situazioni di affidamento dovrebbero servire temporaneamente per consentire poi il rientro nella famiglia originaria, il problema va spostato sugli aiuti e sulle attenzioni, che la comunità dovrebbe mettere al centro della propria azione:
s-16 la famiglia originaria va sostenuta nel momento in cui si trova in condizione di non poter svolgere un'attività di formazione, di crescita e di istruzione nei confronti dei propri figli.
s-17 Il secondo aspetto deficitario del provvedimento in esame è il fatto che si fa riferimento alle «comunità famiglia», quando non esistano famiglie affidatarie, ma le comunità famiglia non esistono.
s-18 Non esistono cioè le comunità famiglia intese come le intendeva la norma originaria, ovvero degli ambienti che replicano l'ambiente genitoriale.
s-19 Le comunità famiglia sono - ahimè - quelli che, con una parola oggi desueta, erano gli «orfanotrofi» di una volta, gestiti da laici o da organizzazioni religiose.
s-20 Manca dunque anche quello che prevede la legge, a proposito delle comunità famiglia.
s-21 Pertanto bisognerebbe costruire un sistema di garanzie, prevedere le comunità famiglia, se non ci sono genitori affidatari, e un'assistenza economica nel momento in cui un nucleo familiare si trova effettivamente a non riuscire a svolgere le normali attività, perché il nucleo portante è questo.
s-22 Mettiamo il caso che i tribunali dei minori, volendo smaltire (questo è anche il leitmotiv ), velocizzare e rendere più efficiente il sistema della giustizia, decidessero, se noi ponessimo alcuni termini temporali, che decorsi due anni alla famiglia affidataria vengano dati in adozione i figli.
s-23 Quanti nuclei, a quel punto, andremmo a scardinare?
s-24 Ho portato solo due esempi, perché il sottoscritto ha una visione parziale delle cose, ma se accade - ci sono sentenze che lo testimoniano - che dopo sette anni i figli sballottati possono rientrare nel nucleo originario, non facciamo l'errore di dire che dopo due anni questi figli vengono adottati dalla famiglia affidataria perché tanti magistrati, anche in buona fede, con questo provvedimento chiuderebbero tanti fascicoli e farebbero statisticamente anche «bella figura» perché si chiudono le pratiche e si definiscono le cause.
s-25 Per tutti questi argomenti, che avrò magari anche elencato in modo confuso, credo sia opportuno mantenere questa previsione, perché chi può negare che si creino legami affettivi tra gli affidatari e i ragazzi, che riconoscono tanti come secondi genitori o verso cui sentono un senso di gratitudine per tutto quello che hanno fatto che rimarrà per tutta la vita?
s-26 Questi rapporti affettivi non si possono confutare, però stabilire che questo farà scattare dopo un certo numero di anni l'adozione nei loro confronti è estremamente pericoloso.
s-27 Se noi leggiamo con attenzione i commi successivi vediamo che si dice innanzitutto di ascoltare i minori, ancorché minori di dodici anni se in grado di avere un minimo di coscienza e di capacità di discernimento.
s-28 Si dice, inoltre, che l'adozione effettuata dopo lo screening, la dichiarazione di adottabilità, il fatto che il minore faccia richiesta di tornare nella famiglia di origine oppure in altra famiglia e tutto ciò che risponde all' interesse del minore deve essere messo come preambolo al tutto, prima di poter definire la questione con l'adottabilità finale.
s-29 Rimane pertanto in piedi lo spirito, il caposaldo di questo rapporto affettivo, che, se esiste e il minore lo preferisce, può essere la strada giusta, ma togliendo il primo punto, cioè il capoverso 5- bis, eviteremmo pasticci irreversibili nell' interesse dei minori.
s-30 Signor Presidente, mi soffermo in primo luogo sugli emendamenti che ho presentato riferiti al capoverso 5- bis in quanto tale norma viene a collocarsi in una situazione che non è affatto chiara.
s-31 In esso si parla infatti di prolungato periodo di affidamento, ma ci troviamo in una tale situazione per cui in Italia non è chiaro cosa si intenda per prolungato affidamento e, come ha detto anche il collega prima di me, ci sono degli allontanamenti che vengono fatti in una maniera assolutamente discrezionale e del tutto non corrispondente a reali pericoli.
s-32 Per esempio, abbiamo in atto ancora l'articolo 403 del codice civile, riguardo al quale ho presentato anche un disegno di legge di modifica perché lascia dei margini a queste procedure di allontanamento discrezionali che occorrerebbe in qualche modo cambiare e tutelare.
s-33 È per questo che ritengo assolutamente indispensabile modificare il capoverso 5- bis.
s-34 Qualora non fosse possibile una modifica, chiederei di sopprimerlo , perché non è quanto si può chiedere in un momento in cui non c'è chiarezza.
s-35 Come Movimento 5 Stelle, siamo favorevoli ad accordare una corsia preferenziale per l'adozione alle famiglie che hanno già in affidamento i figli ed hanno quindi instaurato legami positivi con loro.
s-36 Non possiamo però disconoscere tante altre situazioni che non sono chiare, che quindi in questo momento non possono consentire una vera procedura di recupero della famiglia d'origine, poiché non esiste è previsto un piano a tal fine.
s-37 Nell' emendamento 1.104 di modifica del capoverso 5- bis prevedo pertanto uno sperimentato, idoneo e comprovato progetto di reinserimento del minore nella propria famiglia d'origine, quantomeno allo scopo di chiedere che vi sia questa accortezza relativamente ad un piano di recupero verificato;
s-38 altrimenti, si rischia di passare da un affido prolungato, ma non idoneo, ad un'adozione, senza la possibilità di intervento da parte dei familiari.
s-39 Signor Presidente, nel premettere che terrei veramente a che anche la relatrice potesse ascoltare, faccio presente di aver raccolto nelle proposte emendative che ho presentato una serie di perplessità e dubbi che sono gli stessi esposti finora.
s-40 In questo provvedimento, indubbiamente, si valore al rapporto e al legame che si creano tra il bambino affidato e la famiglia affidataria.
s-41 La prima firmataria stessa del disegno di legge sa bene che durante le sedute della Commissione giustizia, quando vi era ancora la senatrice Alberti Casellati, si è discusso a lungo sul pericolo effettivo di confondere un periodo prolungato di affidamento con una sorta d'incoraggiamento alla dichiarazione di adottabilità del bambino.
s-42 Dev'essere invece assolutamente fatto salvo il principio che il bambino deve rimanere il più possibile nella famiglia naturale.
s-43 Ieri abbiamo svolto una lunghissima discussione sul concetto di genitorialità e sulla differenza nell' attitudine nel diritto e nella cultura europei rispetto ad altri.
s-44 Abbiamo ribadito che la genitorialità implica comunque una relazione speciale con i bambini, tant'è vero che ci si oppone all' adozione della kafala, in quanto non garantisce il trasferimento di questa genitorialità completa.
s-45 Dobbiamo riconoscere che questa dev'essere comunque la priorità.
s-46 Nella formulazione del capoverso 5- bis vi è un problema, che, ad una prima lettura, nella globalità dell' articolato, potrebbe essere visto in modo superficiale, mentre questo testo di legge verrà utilizzato per quello che dice parola per parola (perché questo è quello che ho imparato in Commissione giustizia: un articolato viene valutato e soppesato parola per parola e proposizione per proposizione).
s-47 In questo testo, così come licenziato dalla Commissione, abbiamo una pericolosa relazione con il concetto per cui «il minore sia dichiarato adottabile, ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II», che è un percorso che dev'essere considerato assolutamente autonomo da qualunque altro elemento.
s-48 La dichiarazione riguardante un minore, in base alla quale egli, bambino o ragazzino che sia, non tornerà mai più nella sua famiglia naturale, deve avere tutta una serie di requisiti che sono fissati per legge e non si deve creare alcuna interferenza tra quello che stiamo facendo oggi e i principi per cui un bambino o un ragazzino può essere dichiarato adottabile.
s-49 Questo dev'essere fatto salvo.
s-50 È quanto mai inopportuno allora, che l'inciso «a seguito di un prolungato periodo di affidamento» resti in relazione alla disposizione che «il minore sia dichiarato adottabile».
s-51 Non è questo lo spirito del provvedimento.
s-52 Lo spirito di questo disegno di legge, come riconoscerà la stessa prima firmataria, la senatrice Puglisi, è quello di fare in modo che laddove, con percorso autonomo, ci sia la dichiarazione di adottabilità del bambino (che sia adottato dalla famiglia affidataria, che sia adottato da un'altra famiglia) sia garantita comunque la possibilità per la famiglia affidataria di mantenere i legami affettivi e, qualora la famiglia affidataria abbia i requisiti per chiedere l'adozione, la valutazione venga fatta anche in relazione al prolungato periodo di affidamento.
s-53 Questa è una formulazione che risponde anche ai timori che sono stati più volte messi in rilievo dai senatori Falanga, Divina e Blundo, e in realtà l'emendamento 1.109, che anche io ho sottoscritto e che per la verità è stato proposto dalle associazioni, teso a sostituire le parole «a seguito di» con la parola «durante», non solo non risolve il problema della collocazione (perché comunque rimane collocato nella proposizione sbagliata, cioè nel concetto in cui si afferma che il bambino diventa adottabile) ma non corrisponde neanche a quello che poi in realtà è lo spirito generale del provvedimento, e cioè che, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, vengano garantiti i legami affettivi qualora sia nell' interesse e nella tutela dei minori.
s-54 Lo stesso principio è presente anche nell' emendamento 1.113, in cui viene spostato il concetto di prolungato periodo di affidamento laddove correttamente deve essere inserito.
s-55 Credo che, andando ad osservare tutte le parti di questo disegno di legge, dobbiamo anche farci scrupolo del fatto che questa è una materia estremamente eterogenea, nella quale agiscono molteplici elementi e persone e in cui i percorsi, che sono quelli che portano all' affido e poi alla dichiarazione di adottabilità del minore, sono percorsi difficili, in cui in realtà ogni bambino dovrebbe essere un caso a , ma in realtà ogni bambino diventa un numero.
s-56 Dobbiamo stare molto attenti, perché ogni giudice ed ogni avvocato, quando si trovano davanti un testo, per ogni bambino sono poi tenuti a valutare e a soppesare tutto quello che è contenuto nel testo.
s-57 Non dobbiamo quindi fare degli errori, che sono in questo momento errori di superficialità, che potrebbero inficiare quello che è invece un percorso significativo nella interpretazione di questo articolo.
s-58 Signor Presidente, ho presentato tre emendamenti e vorrei partire con l'illustrare l'ultimo, perché - anche sulla scorta dei diversi interventi dei senatori che mi hanno preceduta - vorrei correggere il titolo del provvedimento e trasformarlo in modo tale che sia chiaro il vero intento di questo testo, che reca, per l'appunto, norme sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
s-59 È questo l'intento dell' intero disegno di legge.
s-60 Sulla questione degli affidi brevi ha già detto bene la relatrice e sopprimere, come chiedevano di fare il senatore Malan o la senatrice Blundo, all' articolo 1, il capoverso 5- bis significa praticamente rendere totalmente inefficace il testo di questo provvedimento, che - voglio sottolinearlo - così come è uscito dalla Commissione giustizia del Senato (di cui ringrazio il Presidente, la relatrice e i Capigruppo) è condiviso all' unanimità dal tavolo nazionale per le adozioni e l'affido.
s-61 Quelle che ora noi stiamo per approvare sono norme di vera civiltà che erano attese veramente da molto tempo.
s-62 Premetto che accetto la richiesta di ritiro avanzata dalla relatrice dell' emendamento 1.110, che ho presentato insieme ad altre senatrici e altri senatori del Partito Democratico, e lo trasformo in un ordine del giorno, chiedendo però un impegno del Governo alla riscrittura dei requisiti previsti all' articolo 6 della legge n. 184, nonché, a mio avviso, all' articolo 44 della stessa legge, relativo all' adozione in casi particolari.
s-63 Tuttavia l'intento di quell'emendamento - voglio sottolinearlo - non era aprire a scorciatoie per l'adozione dei single, piuttosto equiparare i diritti dei bambini che vanno in affido familiare a single, come già la legge permette di fare (e meno male!), perché l'affido familiare, legato alla disponibilità delle persone, negli ultimi cinque anni è calato del 16 per cento.
s-64 Abbiamo ancora oltre 14.000 bambini che vivono in comunità di tipo familiare, che comportano altro genere di attenzione e cura alla crescita di bambini e bambine.
s-65 Quindi, si tratta di equiparare i diritti dei bambini che un tribunale e i servizi sociali decidono di dare in affido ad un single a quelli dei bambini che un tribunale e i servizi sociali hanno invece affidato a famiglie regolarmente sposate.
s-66 Di questo stiamo parlando con la legge in esame:
s-67 il diritto dei bambini all' integrità della propria storia, all' integrità dei propri affetti.
s-68 Con il provvedimento in esame l'affido familiare continua ad essere un istituto distinto rispetto a quello dell' adozione.
s-69 Crediamo tuttavia che un bambino non possa essere «candeggiato» dai propri affetti, gli stessi che lo hanno aiutato a crescere nella propria vita.
s-70 Quindi, ritiro l'emendamento 1.110 semplicemente perché so che l'ottimo a volte è nemico del bene e questo disegno di legge, se approvato, consentirà davvero di compiere notevoli passi in avanti in materia di diritti dei bambini.
s-71 Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente soprattutto sull' illustrazione dell' emendamento 1.111 per svolgere alcune considerazioni.
s-72 Abbiamo ascoltato con attenzione gli interventi svolti in discussione generale e in fase di illustrazione degli emendamenti e comprendiamo l'importanza del disegno di legge in esame.
s-73 Non stiamo infatti discutendo, come si evince da alcuni interventi, di una sovrapposizione tra affidamento e adozione, ma stiamo parlando d'altro, di diritto all' infanzia, alla genitorialità, del diritto dei bambini a vivere in famiglia.
s-74 Abbiamo ben presente la necessità di tenere distinto l'istituto dell' affidamento da quello dell' adozione, che non hanno soltanto come elemento di distinzione l'uno il valore della temporaneità e l'altro quello della stabilità, ma vogliamo anche cogliere pienamente il carattere sociale di umanità e di generosità che l'affidamento esprime.
s-75 Anche noi siamo convinti che con questo disegno di legge non si stia disegnando una corsia preferenziale verso le adozioni e lo diciamo perché, pur condividendo alcuni interventi, a partire dalle riflessioni della relatrice Filippin, riconosciamo che se c'è un problema vero in materia di adozioni in Italia questo concerne i tempi lunghi e le difficoltà di adozione.
s-76 Ricordo che anni fa una forza politica, Forza Italia, mise in piedi una campagna elettorale sulla semplificazione delle adozioni.
s-77 Oggi invece registriamo ancora tante difficoltà.
s-78 Ma il tema è complesso e non può essere risolto in maniera schematica.
s-79 Infatti, stiamo parlando di situazioni difficili;
s-80 stiamo parlando di bambini.
s-81 Sono d'accordo sul fatto che, con questo disegno di legge e con la proposta che viene fatta, si devono tenere insieme due principi:
s-82 la tutela di un istituto come quello dell' affido, ma anche la continuità affettiva e, soprattutto, l'interesse supremo dei bambini e delle bambine, che rischia appunto di essere, a volte, sottovalutato.
s-83 Perché, allora, abbiamo presentato questo emendamento?
s-84 Semplicemente perché vorremmo che, una volta tanto, la legislazione vigente possa essere adeguata alla realtà.
s-85 Infatti, com'è stato detto in tanti interventi, oggi i bambini vengono dati in affidamento, non soltanto a coppie con vincolo matrimoniale (come fa riferimento l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n.184), ma anche a coppie conviventi o a singoli.
s-86 Dobbiamo certamente rispettare il vincolo della continuità affettiva, il diritto alla famiglia e, ovviamente, il diritto nell' interesse supremo dei bambini, laddove esistono quelle condizioni che non consentono il rientro in famiglia, che per noi è prioritario (ci sarebbe quindi da discutere di quanto lo Stato fa o deve fare per rimuovere tutti quegli ostacoli ai quali fa riferimento l'articolo 3 della Costituzione e consentire, appunto, alle famiglie a cui sono stati sottratti i bambini di vederli rientrare e vivere serenamente), tuttavia, quando ciò non è possibile, occorre garantire il diritto dei bambini e delle bambine ad una vita serena e a un futuro.
s-87 Con questo emendamento semplicemente fotografiamo la realtà che quotidianamente ci viene segnalata anche dai tribunali per i minorenni, nonché dalle associazioni.
s-88 Pensiamo pertanto che il Parlamento, senza introdurre scorciatoie per altre motivazioni politiche cui ha fatto riferimento la relatrice, su questo emendamento debba prendere coraggiosamente una decisione, nell' interesse supremo dei bambini.
s-89 L'emendamento 1.115 riguarda solo ed esclusivamente la parte di tutela dello stato affettivo ed emozionale.
s-90 Infatti, questo disegno di legge deve sicuramente prendere in considerazione soprattutto l'affettività e la parte dello stato affettivo della famiglia affidataria, e del bimbo in affidamento.
s-91 Pertanto, chiedo alla relatrice di esprimere parere favorevole al mio emendamento e di poter quindi inserire tale modifica nel testo del disegno di legge.
s-92 PRESIDENTE.
s-93 I restanti emendamenti si intendono illustrati.
s-94 Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
s-95 Sull' emendamento 01.1, presentato dal senatore Falanga, il parere è contrario e ne spiego la ragione.
s-96 Il progetto adottivo presente sin dall' inizio, così come vorrebbe il senatore Falanga, presenta rischi di pregiudicare la natura dell' affido stesso.
s-97 È vero, comunque, che questo tema è importante, poiché consideriamo la questione dell' adozione come possibilità per le famiglie affidatarie.
s-98 Vorrei pertanto chiedere al senatore Falanga se è disponibile alla trasformazione dell' emendamento in un ordine del giorno.
s-99 PRESIDENTE.
s-100 Senatore Falanga, qual è il suo orientamento?
s-101 La disponibilità in via del tutto teorica c'è, ma vorrei sapere come la relatrice intende trasformare l'emendamento in ordine del giorno.
s-102 PRESIDENTE.

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