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s-301 ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [885].
s-302 904. Diritto di chiudere le luci.
s-303 La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro (1) medesimo di costruire in aderenza.
s-304 Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio (2).
s-305 905. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
s-306 Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo (1).
s-307 Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
s-308 Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (2) [907].
s-309 Lo scopo della norma è quello di tutelare la riservatezza e la libertà del vicino.
s-310 906. Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
s-311 Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
s-312 Quando si è acquistato il diritto (1) di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare (2) a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell' articolo 905.
s-313 Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
s-314 Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
s-315 Il presupposto logico-giuridico dell' obbligo di distanza previsto dall' art. 907 va individuato nel fatto che l'acquisto del diritto alla veduta sul fondo del vicino è anteriore all' esercizio della facoltà di costruire.
s-316 La norma presenta una certa similitudine con l'art. 873, ma disciplina situazioni diverse.
s-317 Infatti l'art. 873, stabilendo determinate distanze, vuole impedire la formazione di intercapedini dannose, mentre l'art. 907 è inteso a salvaguardare il diritto di veduta.
s-318 La prova di quanto affermato è offerta da una semplice considerazione:
s-319 i muri di cinta sono esclusi dal computo delle distanze [v. 878] previste dall' art. 873, ma non sono esclusi dal computo delle distanze stabilite dall' art. 907.
s-320 908. Scarico delle acque piovane.
s-321 Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
s-322 Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali.
s-323 Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
s-324 L'art. 908 è un'applicazione del divieto di immissioni stabilito dall' art. 844.
s-325 L'articolo può però essere derogato dalle parti che possono creare una servitù [v. 1027] di stillicidio (piovente [v. 881]).
s-326 909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
s-327 Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti (1), salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche (2) e per le acque sotterranee (3).
s-328 Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi;
s-329 ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
s-330 Discussa è la natura del diritto del proprietario del fondo sulle acque private in esso esistenti.
s-331 Alcuni sostengono che le acque esistenti sul fondo appartengono al patrimonio indisponibile [v. 826] dello Stato, e che siano concesse in godimento perpetuo e gratuito ai proprietari dei fondi.
s-332 Tale affermazione è giustificata da un'analisi attenta del testo dell' articolo, che specifica che il proprietario ha il diritto di uso sulle acque;
s-333 se il proprietario del fondo fosse proprietario dell' acqua sarebbe superfluo specificare che ne ha il diritto di uso in quanto tale facoltà è già compresa nel contenuto del diritto di proprietà [v. 832].
s-334 Altri sostengono che i proprietari dei fondi siano proprietari delle acque non pubbliche che su questo scorrono in virtù dell' art. 840.
s-335 In pratica l'acqua è un bene accessorio rispetto al fondo, e ne subisce la vis attrattiva.
s-336 Inoltre i proprietari hanno dei poteri di godimento e disposizione talmente ampi che sarebbero del tutto inconciliabili con l'idea concessione.
s-337 Per quanto riguarda le acque pubbliche si ricorda che esiste un giudice speciale (Tribunale delle acque pubbliche T.U. 11-12-1933, n. 1775) competente per le controversie riguardanti il demanio idrico.
s-338 910. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
s-339 Discussa è la natura del diritto di ciascun proprietario su queste acque.
s-340 Infatti:
s-341 a) non è un diritto in comunione con i proprietari dei fondi attraversati o limitati dall' acqua, in quanto la misura dei reciproci diritti non è commisurata ad alcuna quota ideale, inoltre le modalità del godimento sono regolate secondo equità [v. 912];
s-342 b) non è un diritto di proprietà esclusivo, in quanto il diritto di uso è limitato per realizzare solo determinati scopi.
s-343 Si ritiene che le acque di cui all' art. 910 siano sottoposte ad un regime speciale, che miri ad assicurare a ciascun proprietario il massimo godimento possibile.
s-344 911. Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
s-345 Chi vuole aprire sorgenti (1), stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne , profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma (2), deve, oltre le distanze stabilite nell' articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all' irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
s-346 Il codice impone che determinate opere vengano svolte ad una distanza tale da non rappresentare un pericolo per il fondo vicino, e per evitare che il vicino veda pregiudicato un uso delle acque sotterranee già intrapreso.
s-347 912. Conciliazione di opposti interessi.
s-348 Se sorge controversia (1) tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all' agricoltura o all' industria dall' uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare (2).
s-349 L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto (3).
s-350 In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
s-351 Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell' uomo (1).
s-352 Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
s-353 Molto interessante la disciplina dettata dal comma, che permette modifiche al deflusso naturale delle acque per raggiungere un'adeguata sistemazione agraria:
s-354 si intravede ancora in questo caso un legislatore particolarmente attento nei confronti di una attività che all' epoca del codice era una delle spine dorsali della nostra economia.
s-355 Da osservare che il principio della modificabilità del deflusso delle acque è previsto anche nell' articolo successivo.
s-356 914. Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
s-357 Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' articolo 921.
s-358 L'articolo, che deroga al principio generale disposto dall' art. 913, intende tutelare gli interessi di una molteplicità di soggetti nell' interesse generale del miglioramento della produzione.
s-359 915. Riparazioni di sponde e argini.
s-360 Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli , ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi , previa autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d'urgenza (2).
s-361 Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
s-362 916. Rimozione degli ingombri.
s-363 Le disposizioni dell' articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini (1).
s-364 Gli artt. 915 e 916 impongono un altro limite legale alla proprietà [v. 832], limite che si manifesta in un onere per il proprietario di provvedere in tempo ai lavori necessari se vuole evitare l'intervento dei vicini.
s-365 917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
s-366 Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
s-367 Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni (1).
s-368 Se è difficile valutare le reciproche utilità apportate dalle opere, le spese si ripartiranno in parti uguali.
s-369 918. Consorzi volontari.
s-370 Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
s-371 L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [1350 n. 13, 1418].
s-372 Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all' estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
s-373 919. Scioglimento del consorzio.
s-374 Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
s-375 920. Norme applicabili.
s-376 Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
s-377 Data la peculiare natura del consorzio previsto dall' art. 918 non sono applicabili l'art. 1101, in quanto le quote di partecipazione alla comunione sono calcolate in base all' estensione dei terreni che usano l'acqua, l'art. 1102.
s-378 921. Consorzi coattivi.
s-379 Nel caso indicato dall' articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall' autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque (1).
s-380 Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
s-381 Il consorzio può anche procedere all' espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.
s-382 922. Modi di acquisto.
s-383 La proprietà si acquista per occupazione [923], per invenzione [927], per accessione [934], per specificazione [940], per unione o commistione [939], per usucapione [1158], per effetto di contratti [1376], per successione a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge (1).
s-384 Le cose mobili (1) [812] che non sono proprietà (2) di alcuno si acquistano con l'occupazione.
s-385 Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia (3) o di pesca.
s-386 924. Sciami di api.
s-387 Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo (1) altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo;
s-388 se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli , può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
s-389 Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
s-390 Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
s-391 926. Migrazione di colombi, conigli e pesci.
s-392 I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
s-393 La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori (1).
s-394 L'articolo, benché inserito nella sezione dedicata all' occupazione e all' invenzione, disciplina in realtà un'ipotesi di acquisto della proprietà per accessione [v. 940].
s-395 927. Cose ritrovate.
s-396 Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).
s-397 928. Pubblicazione del ritrovamento.
s-398 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
s-399 Trascorso un anno dall' ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
s-400 Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1).

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