s-301
| ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [885]. |
s-302
| 904. Diritto di chiudere le luci. |
s-303
| La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro (1) medesimo né di costruire in aderenza. |
s-304
| Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio (2). |
s-305
| 905. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi. |
s-306
| Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo (1). |
s-307
| Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. |
s-308
| Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (2) [907]. |
s-309
| Lo scopo della norma è quello di tutelare la riservatezza e la libertà del vicino. |
s-310
| 906. Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique. |
s-311
| Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. |
s-312
| Quando si è acquistato il diritto (1) di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare (2) a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell' articolo 905. |
s-313
| Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. |
s-314
| Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. |
s-315
| Il presupposto logico-giuridico dell' obbligo di distanza previsto dall' art. 907 va individuato nel fatto che l'acquisto del diritto alla veduta sul fondo del vicino è anteriore all' esercizio della facoltà di costruire. |
s-316
| La norma presenta una certa similitudine con l'art. 873, ma disciplina situazioni diverse. |
s-317
| Infatti l'art. 873, stabilendo determinate distanze, vuole impedire la formazione di intercapedini dannose, mentre l'art. 907 è inteso a salvaguardare il diritto di veduta. |
s-318
| La prova di quanto affermato è offerta da una semplice considerazione: |
s-319
| i muri di cinta sono esclusi dal computo delle distanze [v. 878] previste dall' art. 873, ma non sono esclusi dal computo delle distanze stabilite dall' art. 907. |
s-320
| 908. Scarico delle acque piovane. |
s-321
| Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. |
s-322
| Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. |
s-323
| Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica. |
s-324
| L'art. 908 è un'applicazione del divieto di immissioni stabilito dall' art. 844. |
s-325
| L'articolo può però essere derogato dalle parti che possono creare una servitù [v. 1027] di stillicidio (piovente [v. 881]). |
s-326
| 909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo. |
s-327
| Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti (1), salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche (2) e per le acque sotterranee (3). |
s-328
| Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; |
s-329
| ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi. |
s-330
| Discussa è la natura del diritto del proprietario del fondo sulle acque private in esso esistenti. |
s-331
| Alcuni sostengono che le acque esistenti sul fondo appartengono al patrimonio indisponibile [v. 826] dello Stato, e che siano concesse in godimento perpetuo e gratuito ai proprietari dei fondi. |
s-332
| Tale affermazione è giustificata da un'analisi attenta del testo dell' articolo, che specifica che il proprietario ha il diritto di uso sulle acque; |
s-333
| se il proprietario del fondo fosse proprietario dell' acqua sarebbe superfluo specificare che ne ha il diritto di uso in quanto tale facoltà è già compresa nel contenuto del diritto di proprietà [v. 832]. |
s-334
| Altri sostengono che i proprietari dei fondi siano proprietari delle acque non pubbliche che su questo scorrono in virtù dell' art. 840. |
s-335
| In pratica l'acqua è un bene accessorio rispetto al fondo, e ne subisce la vis attrattiva. |
s-336
| Inoltre i proprietari hanno dei poteri di godimento e disposizione talmente ampi che sarebbero del tutto inconciliabili con l'idea concessione. |
s-337
| Per quanto riguarda le acque pubbliche si ricorda che esiste un giudice speciale (Tribunale delle acque pubbliche T.U. 11-12-1933, n. 1775) competente per le controversie riguardanti il demanio idrico. |
s-338
| 910. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo. |
s-339
| Discussa è la natura del diritto di ciascun proprietario su queste acque. |
s-340
| Infatti: |
s-341
| a) non è un diritto in comunione con i proprietari dei fondi attraversati o limitati dall' acqua, in quanto la misura dei reciproci diritti non è commisurata ad alcuna quota ideale, inoltre le modalità del godimento sono regolate secondo equità [v. 912]; |
s-342
| b) non è un diritto di proprietà esclusivo, in quanto il diritto di uso è limitato per realizzare solo determinati scopi. |
s-343
| Si ritiene che le acque di cui all' art. 910 siano sottoposte ad un regime speciale, che miri ad assicurare a ciascun proprietario il massimo godimento possibile. |
s-344
| 911. Apertura di nuove sorgenti e altre opere. |
s-345
| Chi vuole aprire sorgenti (1), stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne , profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma (2), deve, oltre le distanze stabilite nell' articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all' irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali. |
s-346
| Il codice impone che determinate opere vengano svolte ad una distanza tale da non rappresentare un pericolo per il fondo vicino, e per evitare che il vicino veda pregiudicato un uso delle acque sotterranee già intrapreso. |
s-347
| 912. Conciliazione di opposti interessi. |
s-348
| Se sorge controversia (1) tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all' agricoltura o all' industria dall' uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare (2). |
s-349
| L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto (3). |
s-350
| In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche. |
s-351
| Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell' uomo (1). |
s-352
| Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. |
s-353
| Molto interessante la disciplina dettata dal 3° comma, che permette modifiche al deflusso naturale delle acque per raggiungere un'adeguata sistemazione agraria: |
s-354
| si intravede ancora in questo caso un legislatore particolarmente attento nei confronti di una attività che all' epoca del codice era una delle spine dorsali della nostra economia. |
s-355
| Da osservare che il principio della modificabilità del deflusso delle acque è previsto anche nell' articolo successivo. |
s-356
| 914. Consorzi per regolare il deflusso delle acque. |
s-357
| Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' articolo 921. |
s-358
| L'articolo, che deroga al principio generale disposto dall' art. 913, intende tutelare gli interessi di una molteplicità di soggetti nell' interesse generale del miglioramento della produzione. |
s-359
| 915. Riparazioni di sponde e argini. |
s-360
| Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli , ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi , previa autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d'urgenza (2). |
s-361
| Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse. |
s-362
| 916. Rimozione degli ingombri. |
s-363
| Le disposizioni dell' articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini (1). |
s-364
| Gli artt. 915 e 916 impongono un altro limite legale alla proprietà [v. 832], limite che si manifesta in un onere per il proprietario di provvedere in tempo ai lavori necessari se vuole evitare l'intervento dei vicini. |
s-365
| 917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione. |
s-366
| Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. |
s-367
| Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni (1). |
s-368
| Se è difficile valutare le reciproche utilità apportate dalle opere, le spese si ripartiranno in parti uguali. |
s-369
| 918. Consorzi volontari. |
s-370
| Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. |
s-371
| L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [1350 n. 13, 1418]. |
s-372
| Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all' estensione dei terreni a cui serve l'acqua. |
s-373
| 919. Scioglimento del consorzio. |
s-374
| Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati. |
s-375
| 920. Norme applicabili. |
s-376
| Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione. |
s-377
| Data la peculiare natura del consorzio previsto dall' art. 918 non sono applicabili né l'art. 1101, in quanto le quote di partecipazione alla comunione sono calcolate in base all' estensione dei terreni che usano l'acqua, né l'art. 1102. |
s-378
| 921. Consorzi coattivi. |
s-379
| Nel caso indicato dall' articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall' autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque (1). |
s-380
| Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. |
s-381
| Il consorzio può anche procedere all' espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità. |
s-382
| 922. Modi di acquisto. |
s-383
| La proprietà si acquista per occupazione [923], per invenzione [927], per accessione [934], per specificazione [940], per unione o commistione [939], per usucapione [1158], per effetto di contratti [1376], per successione a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge (1). |
s-384
| Le cose mobili (1) [812] che non sono proprietà (2) di alcuno si acquistano con l'occupazione. |
s-385
| Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia (3) o di pesca. |
s-386
| 924. Sciami di api. |
s-387
| Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo (1) altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; |
s-388
| se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli , può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo. |
s-389
| Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. |
s-390
| Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. |
s-391
| 926. Migrazione di colombi, conigli e pesci. |
s-392
| I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. |
s-393
| La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori (1). |
s-394
| L'articolo, benché inserito nella sezione dedicata all' occupazione e all' invenzione, disciplina in realtà un'ipotesi di acquisto della proprietà per accessione [v. 940]. |
s-395
| 927. Cose ritrovate. |
s-396
| Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2). |
s-397
| 928. Pubblicazione del ritrovamento. |
s-398
| 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. |
s-399
| Trascorso un anno dall' ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. |
s-400
| Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1). |