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s-202 880. Presunzione di comunione del muro divisorio.
s-203 Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [881] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [903].
s-204 Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [881] (1).
s-205 881. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio.
s-206 Si presume (1) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
s-207 Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
s-208 Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune:
s-209 882. Riparazioni del muro comune.
s-210 Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie (1) del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti (2).
s-211 Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall' obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza [1070-1350 n. 5].
s-212 883. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
s-213 Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
s-214 884. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
s-215 Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi (1) le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell' altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino.
s-216 Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza.
s-217 Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
s-218 Non può fare incavi nel muro comune, eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
s-219 Articolo molto interessante, in quanto, disciplinando le forme di utilizzazione di un muro comune, deroga ai principi degli artt. 1102-1108.
s-220 La deroga alle norme della comunione [v. 1102, 1108] consiste nel fatto che chi vuole svolgere le attività descritte dalla norma non deve chiedere il consenso all' altro comproprietario del muro.
s-221 885. Innalzamento del muro comune.
s-222 Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell' articolo 874.
s-223 Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese.
s-224 Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino.
s-225 In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall' esecuzione delle opere.
s-226 Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
s-227 Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
s-228 La norma prevede una deroga alla disciplina della comunione:
s-229 infatti ciascuno dei proprietari può, senza chiedere il consenso al comproprietario, sopraelevare il muro comune, diventando però proprietario esclusivo della parte sopraelevata.
s-230 886. Costruzione del muro di cinta.
s-231 Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa (1) di costruzione di muri di cinta (2) che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [888].
s-232 L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
s-233 887. Fondi a dislivello negli abitati.
s-234 Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore (1), il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all' altezza del proprio suolo (2), ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
s-235 Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
s-236 888. Esonero dal contributo nelle spese.
s-237 Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo (1), senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito.
s-238 In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell' articolo 874, senza l'obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
s-239 Chi vuole aprire pozzi, cisterne (1), fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
s-240 Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
s-241 Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
s-242 La norma è ispirata a evidenti ragioni di igiene e sicurezza nel senso che si presume che le opere, se poste ad una distanza inferiore a quella prevista dall' articolo, siano pericolose per il vicino.
s-243 La presunzione è assoluta [v. 2727]:
s-244 non è ammessa, quindi, la prova contraria.
s-245 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
s-246 Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale (1), stalle e simili (2), o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti (3) e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [844].
s-247 891. Distanze per canali e fossi.
s-248 Chi vuole scavare fossi o canali (1) presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale (2).
s-249 La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale (3) ovvero munita di opere di sostegno.
s-250 Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].
s-251 Questo articolo pone una presunzione assoluta di pericolosità, per i fossi e canali posti ad una distanza inferiore a quella solonica.
s-252 Una distanza inferiore, infatti, potrebbe creare il pericolo di frane ed erosioni.
s-253 Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
s-254 Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];
s-255 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
s-256 Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
s-257 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
s-258 La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
s-259 La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell' albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
s-260 Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
s-261 L'articolata disciplina delle distanze tra gli alberi, serve a tutelare il vicino dalla propagazione sul proprio fondo di radici [v. 896] e ombra.
s-262 L'articolo riguarda gli alberi che si piantano e non quelli già esistenti sul suolo.
s-263 I vicini possono, comunque, derogare alla disciplina disposta dall' articolo o dagli usi locali.
s-264 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
s-265 Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.
s-266 Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall' articolo precedente.
s-267 894. Alberi a distanza non legale.
s-268 Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (1).
s-269 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
s-270 Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo , se non osservando la distanza legale (1).
s-271 La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine.
s-272 896. Recisione di rami protesi e di radici.
s-273 Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli , e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
s-274 Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
s-275 Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell' albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell' articolo 843.
s-276 897. Comunione di fossi.
s-277 Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881].
s-278 Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
s-279 898. Comunione di siepi.
s-280 Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
s-281 Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
s-282 899. Comunione di alberi.
s-283 Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
s-284 Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
s-285 Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
s-286 900. Specie di finestre.
s-287 Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:
s-288 luci, quando danno passaggio alla luce e all' aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
s-289 Le aperture sul fondo possono essere solo dei tipi indicati dall' art. 900;
s-290 non esiste una terza specie di apertura, perciò un'apertura che non sia qualificabile come veduta è considerata luce irregolare [v. 903] ed è disciplinata dall' art. 902.
s-291 Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
s-292 1) essere munite di un'inferriata (1) idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata (2) fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
s-293 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
s-294 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa (3).
s-295 902. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
s-296 L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall' articolo 901.
s-297 Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell' articolo predetto.
s-298 903. Luci nel muro proprio o nel muro comune.
s-299 Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro (1) contiguo al fondo altrui.
s-300 Se il muro è comune (2), nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso (3) dell' altro;
s-301 ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [885].

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