s-201
| La deroga trova giustificazione nell' esigenza di tutelare la soddisfazione degli interessi generali cui il bene demaniale è vincolato. |
s-202
| 880. Presunzione di comunione del muro divisorio. |
s-203
| Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [881] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [903]. |
s-204
| Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [881] (1). |
s-205
| 881. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio. |
s-206
| Si presume (1) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. |
s-207
| Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. |
s-208
| Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: |
s-209
| 882. Riparazioni del muro comune. |
s-210
| Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie (1) del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti (2). |
s-211
| Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall' obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza [1070-1350 n. 5]. |
s-212
| 883. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune. |
s-213
| Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino. |
s-214
| 884. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune. |
s-215
| Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi (1) le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell' altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. |
s-216
| Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. |
s-217
| Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. |
s-218
| Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi. |
s-219
| Articolo molto interessante, in quanto, disciplinando le forme di utilizzazione di un muro comune, deroga ai principi degli artt. 1102-1108. |
s-220
| La deroga alle norme della comunione [v. 1102, 1108] consiste nel fatto che chi vuole svolgere le attività descritte dalla norma non deve chiedere il consenso all' altro comproprietario del muro. |
s-221
| 885. Innalzamento del muro comune. |
s-222
| Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell' articolo 874. |
s-223
| Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. |
s-224
| Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. |
s-225
| In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall' esecuzione delle opere. |
s-226
| Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. |
s-227
| Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento. |
s-228
| La norma prevede una deroga alla disciplina della comunione: |
s-229
| infatti ciascuno dei proprietari può, senza chiedere il consenso al comproprietario, sopraelevare il muro comune, diventando però proprietario esclusivo della parte sopraelevata. |
s-230
| 886. Costruzione del muro di cinta. |
s-231
| Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa (1) di costruzione di muri di cinta (2) che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [888]. |
s-232
| L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri. |
s-233
| 887. Fondi a dislivello negli abitati. |
s-234
| Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore (1), il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all' altezza del proprio suolo (2), ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. |
s-235
| Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. |
s-236
| 888. Esonero dal contributo nelle spese. |
s-237
| Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo (1), senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. |
s-238
| In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell' articolo 874, senza l'obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito. |
s-239
| Chi vuole aprire pozzi, cisterne (1), fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. |
s-240
| Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. |
s-241
| Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. |
s-242
| La norma è ispirata a evidenti ragioni di igiene e sicurezza nel senso che si presume che le opere, se poste ad una distanza inferiore a quella prevista dall' articolo, siano pericolose per il vicino. |
s-243
| La presunzione è assoluta [v. 2727]: |
s-244
| non è ammessa, quindi, la prova contraria. |
s-245
| 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. |
s-246
| Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale (1), stalle e simili (2), o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti (3) e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [844]. |
s-247
| 891. Distanze per canali e fossi. |
s-248
| Chi vuole scavare fossi o canali (1) presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale (2). |
s-249
| La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale (3) ovvero munita di opere di sostegno. |
s-250
| Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911]. |
s-251
| Questo articolo pone una presunzione assoluta di pericolosità, per i fossi e canali posti ad una distanza inferiore a quella solonica. |
s-252
| Una distanza inferiore, infatti, potrebbe creare il pericolo di frane ed erosioni. |
s-253
| Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: |
s-254
| Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898]; |
s-255
| 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. |
s-256
| Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; |
s-257
| 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. |
s-258
| La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. |
s-259
| La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell' albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. |
s-260
| Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. |
s-261
| L'articolata disciplina delle distanze tra gli alberi, serve a tutelare il vicino dalla propagazione sul proprio fondo di radici [v. 896] e ombra. |
s-262
| L'articolo riguarda gli alberi che si piantano e non quelli già esistenti sul suolo. |
s-263
| I vicini possono, comunque, derogare alla disciplina disposta dall' articolo o dagli usi locali. |
s-264
| 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi. |
s-265
| Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. |
s-266
| Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall' articolo precedente. |
s-267
| 894. Alberi a distanza non legale. |
s-268
| Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (1). |
s-269
| 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale. |
s-270
| Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo , se non osservando la distanza legale (1). |
s-271
| La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine. |
s-272
| 896. Recisione di rami protesi e di radici. |
s-273
| Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli , e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. |
s-274
| Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821]. |
s-275
| Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell' albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell' articolo 843. |
s-276
| 897. Comunione di fossi. |
s-277
| Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881]. |
s-278
| Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune. |
s-279
| 898. Comunione di siepi. |
s-280
| Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. |
s-281
| Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti. |
s-282
| 899. Comunione di alberi. |
s-283
| Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. |
s-284
| Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. |
s-285
| Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio. |
s-286
| 900. Specie di finestre. |
s-287
| Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: |
s-288
| luci, quando danno passaggio alla luce e all' aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; |
s-289
| Le aperture sul fondo possono essere solo dei tipi indicati dall' art. 900; |
s-290
| non esiste una terza specie di apertura, perciò un'apertura che non sia qualificabile come veduta è considerata luce irregolare [v. 903] ed è disciplinata dall' art. 902. |
s-291
| Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: |
s-292
| 1) essere munite di un'inferriata (1) idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata (2) fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; |
s-293
| 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; |
s-294
| 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa (3). |
s-295
| 902. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci. |
s-296
| L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall' articolo 901. |
s-297
| Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell' articolo predetto. |
s-298
| 903. Luci nel muro proprio o nel muro comune. |
s-299
| Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro (1) contiguo al fondo altrui. |
s-300
| Se il muro è comune (2), nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso (3) dell' altro; |