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Universal Dependencies - Italian - VIT

LanguageItalian
ProjectVIT
Corpus Partdev
AnnotationTamburini, Fabio; Simi, Maria; Bosco, Cristina

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s-704 L'insegnante in possesso del titolo di specializzazione può chiedere sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto comune, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell' ordine prescelto - le apposite caselle numerate di cui al punto 32 della sezione a3 del modulo domanda all (h-1).
s-705 La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intenda riferita ai soli posti di tipo comune.
s-706 a) in caso di preferenza puntuale singolo plesso verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella sezione e), punto 32, del modulo domanda;
s-707 b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall' aspirante nella citata sezione e), punto 32, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza espressa.
s-708 Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnamenti compresi nella graduatoria compilata dal direttore didattico o dal provveditore agli studi ai sensi del precedente art. 10 che permangono, a partire dall' ultimo nel corso dei movimenti, e nella condizione di perdente posto, fermo restando che, come stabilito al precedente art. 55 l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata prevale sul trasferimento d'ufficio.
s-709 I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella all b).
s-710 In caso di parità di punteggio si avrà riguardo all' età.
s-711 Il trasferimento d'ufficio viene effettuato secondo le modalità del precedente art. 55.
s-712 Qualora comunque, durante il corso dei movimenti, si venga a determinare disponibilità di posto nell' unità scolastica di titolarità degli insegnanti da trasferire d'ufficio, questi hanno diritto ad esservi automaticamente assegnati.
s-713 Nei soli casi in cui non vi sia necessità di soppressione di posti ma si renda necessario lo spostamento di un plesso o di una sua parte, per ragioni oggettive dipendenti ad es dalla disponibilità di edifici scolastici, con conseguente trasferimento della popolazione scolastica ad altro plesso nuovo preesistente, gli insegnanti titolari delle classi interessate devono ovviamente seguirle ed essere definitivamente assegnati ai nuovi posti.
s-714 L'assegnazione in tal modo disposta non interrompe il servizio ai fini del punteggio previsto dal punto 1 lettera c dell' allegata tabella a.
s-715 Le disposizioni degli artt 10, 55, e 66 si applicano anche agli insegnanti che ricoprono posti di scuola speciale o di classe differenziale o di sostegno.
s-716 Il Trasferimento d'ufficio dei predetti insegnanti, pertanto, è disposto in posto speciale o di sostegno, anche di tipo diverso da quello in cui erano titolari per il quale abbiano titolo, nella scuola di titolarità o subordinatamente, nell' ordine, nell' ambito del comune di titolarità, del distretto di titolarità o in uno dei comuni più vicini, sempre secondo la tabella di viciniorità predisposta per ciascun comune.
s-717 In caso di indisponibilità dei predetti tipi di posto il provveditore lo assegna a posti di tipo comune nel medesimo ordine.
s-718 L'eventuale assegnazione a posto di scuola comune è limitata ad un solo anno scolastico ed è utile ai fini del compimento del quinquennio, qualora il docente non abbia compiuto il quinquennio.
s-719 In tal caso, nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato, perdente posto nell' ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di scuola di cui era titolare.
s-720 L'assegnazione in tal modo disposta può essere modificata qualora in una successiva fase del movimento sia possibile riprendere in esame la posizione del maestro, ai fini della sua assegnazione a posto di scuola speciale o a posto di sostegno al quale apparteneva il posto soppresso o in comune più vicino rispetto a quello precedentemente assegnato.
s-721 Gli Insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall' articolo 12 del DPR 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari.
s-722 Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo.
s-723 Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con la presente ordinanza.
s-724 Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al primo comma.
s-725 Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all' apposito modello allegato h-2 - al provveditorato agli studi della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
s-726 La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.
s-727 Gli aspiranti al passaggio sono graduati in base ai punteggi previsti dalla tabella allegato a che si applica integralmente.
s-728 I passaggi di cui al presente articolo vengono disposti nel limite di un quinto dei posti rimasti eventualmente disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti;
s-729 Non si considerano a tali fini ovviamente i posti non conferiti ai trasferimenti ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza.
s-730 L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all' albo del provveditorato alla data prevista dal precedente art. 22.
s-731 Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi in cui alle precedenti disposizioni, il Provveditore agli studi utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche rimasti disponibili a tali fini dispone l'assegnazione definitiva di sede, nell' ordine, alle seguenti categorie di insegnanti:
s-732 A) insegnanti che nei casi diversi da quelli indicati nel precedente art. 58, siano cessati da assegnazione quinquennale ai sensi della legge 2/12/1967, n. 1213;
s-733 b) gli insegnanti da trasferire d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità, che si trovino tuttora in sede provvisoria artt 70/71, d p);
s-734 c) gli insegnanti che si trovino tuttora in sede provvisoria perché trasferiti per compensazione per l'anno scolastico in corso e in subordine quelli che, trasferiti per compensazione per l'anno scolastico successivo, ne abbiano fatto richiesta a norma del precedente art. 23;
s-735 d) insegnanti di ruolo che comunque si trovino tuttora in sede provvisoria.
s-736 Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della legge 3/6/1980 n. 260, che siano ancora privi di sede definitiva e per gli immessi in ruolo su posto speciale o di sostegno per effetto di concorso, che siano anche essi privi della sede definitiva, l'assegnazione definitiva di sede viene disposta sui posti di scuola speciale o sui posti di sostegno per i quali possiedano il corrispondente titolo di specializzazione.
s-737 In caso di indisponibilità di tali posti, gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della legge n. 260/80 sono assegnati ai posti di tipo comune.
s-738 Possono chiedere l'assegnazione provvisoria gli insegnanti che, avendo titolo a partecipare ai trasferimenti di cui alle precedenti II e III fase (art. 64), abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento, incluso il trasferimento annuale di cui al titolo IV della presente o m, per nessuna delle preferenze già indicate nella relativa domanda (art. 73, I comma, DPR 31/5/74, n. 417), a condizione che sussistano le sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani, così come specificato nell' apposita tabella allegato c, o per gravi esigenze di salute (art. 59 legge 11/7/1980, n. 312).
s-739 Le gravi esigenze di salute dell' aspirante all' assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste al punto 2 del successivo art. 74.
s-740 Possono chiedere l'assegnazione provvisoria, anche durante il quinquennio di permanenze gli insegnanti titolari in scuole speciali o in classi differenziali o in scuole ad indirizzo didattico differenziato, ovvero su posti di sostegno, per classi o scuole o posti per il cui accesso si richieda il medesimo titolo di specializzazione, sempreché, ovviamente si trovino nelle condizioni di cui sopra.
s-741 La relativa domanda va formulata contestualmente a quella di trasferimento, compilando l'apposita sezione del modulo domanda, come stabilito dall' art. 6.
s-742 Possono partecipare al movimento delle assegnazioni provvisorie anche gli insegnanti elementari di cui alle lettere a (e b) dell' art. 56 della presente ordinanza, nonché gli insegnanti che abbiano ottenuto l'assegnazione definitiva di sede ai sensi dell' art. 69 della presente ordinanza.
s-743 Gli insegnanti di cui al precedente art. 59 possono partecipare alle assegnazioni provvisorie per i soli tipi di posto che possono richiedere per trasferimento.

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