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s-1 Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo.
s-2 Convenzione adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
s-3 Assemblea generale delle Nazioni Unite.
s-4 Preambolo.
s-5 Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell' umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell' uomo;
s-6 Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
s-7 Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni;
s-8 Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell' uguaglianza dei diritti dell' uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
s-9 Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
s-10 Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
s-11 L'assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne , mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
s-12 Articolo 1.
s-13 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
s-14 Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
s-15 Articolo 2.
s-16 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
s-17 Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
s-18 Articolo 3.
s-19 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
s-20 Articolo 4.
s-21 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù;
s-22 la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
s-23 Articolo 5.
s-24 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
s-25 Articolo 6.
s-26 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
s-27 Articolo 7.
s-28 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
s-29 Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
s-30 Articolo 8.
s-31 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
s-32 Articolo 9.
s-33 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
s-34 Articolo 10.
s-35 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
s-36 Articolo 11.
s-37 Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
s-38 Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
s-39 Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
s-40 Articolo 12.
s-41 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, a lesione del suo onore e della sua reputazione.
s-42 Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
s-43 Articolo 13.
s-44 Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato.
s-45 Articolo 14.
s-46 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
s-47 Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
s-48 Articolo 15.
s-49 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, del diritto di mutare cittadinanza.
s-50 Articolo 16.
s-51 Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all' atto del suo scioglimento.
s-52 Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
s-53 La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo stato.
s-54 Articolo 17.
s-55 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
s-56 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
s-57 Articolo 18.
s-58 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
s-59 tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell' insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell' osservanza dei riti.
s-60 Articolo 19.
s-61 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
s-62 Articolo 20.
s-63 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
s-64 Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
s-65 Articolo 21.
s-66 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
s-67 La volontà popolare è il fondamento dell' autorità del governo;
s-68 tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
s-69 Articolo 22.
s-70 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
s-71 Articolo 23.
s-72 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell' impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
s-73 Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
s-74 Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
s-75 Articolo 24.
s-76 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
s-77 Articolo 25.
s-78 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all' alimentazione, al vestiario, all' abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
s-79 ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
s-80 La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
s-81 Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
s-82 Articolo 26.
s-83 Ogni individuo ha diritto all' istruzione.
s-84 L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
s-85 L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
s-86 L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
s-87 L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
s-88 Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
s-89 I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
s-90 Articolo 27.
s-91 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
s-92 Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
s-93 Articolo 28.
s-94 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
s-95 Articolo 29.
s-96 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
s-97 Nell' esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell' ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
s-98 Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
s-99 Articolo 30.
s-100 Nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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