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s-2 Il parlamento europeo e il consiglio dell' Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1], deliberando secondo la procedura di cui all' articolo 251 del trattato [2], considerando quanto segue:
s-3 (1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno.
s-4 L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.
s-5 (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità.
s-6 Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo.
s-7 Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili.
s-8 Nell' interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell' impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell' inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
s-9 (3) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti.
s-10 Quale impostazione preventiva finalizzata all' ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.
s-11 (4) Il miglioramento dell' efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell' elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità.
s-12 La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza.
s-13 Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile.
s-14 Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3].
s-15 Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell' approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
s-16 Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.
s-17 (5) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.
s-18 (6) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell' intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo.
s-19 Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.
s-20 (7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.
s-21 (8) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali.
s-22 Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell' impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste.
s-23 Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell' approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.
s-24 (9) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell' ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell' ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all' articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.
s-25 (10) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell' ambiente.
s-26 (11) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell' arco dell' intero ciclo di vita.
s-27 Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell' intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull' ambiente e sui costi.
s-28 Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.
s-29 (12) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell' efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell' adozione di un piano di lavoro.
s-30 (13) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo.
s-31 Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo.
s-32 Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.
s-33 (15) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali.
s-34 Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali.
s-35 Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi.
s-36 L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate.
s-37 Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione.
s-38 L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.
s-39 (16) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell' industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti.
s-40 Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.
s-41 (17) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell' industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.
s-42 (18) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti:
s-43 partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità.
s-44 (19) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell' industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione 'Semplificare e migliorare la regolamentazione' potrebbe fungere da orientamento utile.
s-45 (20) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese.
s-46 Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall' ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.
s-47 L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.
s-48 (22) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell' ambiente e le organizzazioni di consumatori.
s-49 (23) In sede di elaborazione delle misure di attuazione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.
s-50 (24) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [4].
s-51 (25) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell' ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato.
s-52 Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari.
s-53 Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull' analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione.
s-54 L'accumulazione e la valutazione dell' insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.
s-55 (26) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di expertise tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.
s-56 (27) Tenendo conto dell' importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.
s-57 (28) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.
s-58 (29) È nell' interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario.
s-59 Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.
s-60 (30) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell' aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva.
s-61 Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova.
s-62 Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile.
s-63 Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione.
s-64 Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.
s-65 (31) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.
s-66 (32) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull' applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [5], e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate.
s-67 La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa [6] raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.
s-68 (33) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti [7], il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [8], il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell' energia per le apparecchiature per ufficio [9], la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [10], la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell' uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [11], e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [12].
s-69 Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.
s-70 (34) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi [13], la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico [14], e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti [15], che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, devono essere integrate nel presente quadro.
s-71 (35) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle.
s-72 Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE deve essere modificata per introdurre sistemi più efficaci.
s-73 (36) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali [16], sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas [17], e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell' edilizia [18].
s-74 La direttiva 78/170/CEE deve pertanto essere abrogata.
s-75 Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sull' attuazione e prosecuzione del programma Pericle relativo alla protezione dell' euro contro la contraffazione monetaria.
s-76 Proposta di decisione del consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell' euro contro la contraffazione monetaria (programma 'Pericle').
s-77 Pericle, il programma comunitario relativo agli scambi, all' assistenza e alla formazione per la protezione dell' euro contro la contraffazione monetaria, è stato istituito dalla decisione n. 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, ed è finalizzato a sostenere e integrare le iniziative avviate dagli Stati membri e previste in programmi esistenti per la protezione dell' euro contro la contraffazione monetaria.
s-78 Dette iniziative comprendono gli scambi di informazioni (seminari, workshop, riunioni e conferenze), i tirocini e gli scambi di personale, nonché l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa.
s-79 L'articolo 1 della decisione Pericle prevede che il periodo di applicazione abbia inizio il gennaio 2002 e si concluda il 31 dicembre 2005.
s-80 L'articolo 6 della stessa decisione fissa per l'esecuzione del programma un importo di riferimento finanziario pari a 4 milioni di EUR.
s-81 L'articolo 13, paragrafo 3, della decisione Pericle dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2005:
s-82 - una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma, nonché:
s-83 - una comunicazione sull' opportunità di proseguire e adeguare il programma, corredata di una proposta appropriata.
s-84 La relazione di valutazione del programma Pericle è stata presentata il 30 novembre 2004.
s-85 La presente comunicazione tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni della relazione di valutazione, contiene informazioni sull' attuazione del programma ed è corredata di una proposta di estensione e adattamento della decisione iniziale.
s-86 Dall' inizio dell' estate 2003, le banconote euro contraffatte scoperte mentre erano in circolazione si sono attestate a 50000 esemplari al mese.
s-87 Tale cifra risulta inferiore ai livelli antecedenti l'introduzione dell' euro, inferiore rispetto ai valori relativi al dollaro statunitense ed estremamente bassa in rapporto ai 9 miliardi di banconote euro autentiche in circolazione.
s-88 Allo stesso tempo si registra un costante incremento delle monete in euro contraffatte, che può essere in ogni caso ritenuto basso considerando i livelli registrati in passato.
s-89 Le forze di polizia hanno inoltre portato a termine con successo una serie di operazioni, smantellando zecche clandestine e confiscando ingenti quantitativi di banconote e monete contraffatte prima che venissero messe in circolazione.
s-90 Le tabelle 1 a e 1 b sintetizzano l'evoluzione della contraffazione di banconote e monete in euro.
s-91 Questa situazione complessivamente favorevole è il risultato di una lunga preparazione a livello sia legislativo che istituzionale ed evidenzia l'alto grado di cooperazione raggiunto in ambito comunitario e internazionale.
s-92 La Commissione ha definito i concetti fondamentali relativi alla protezione dell' euro in una comunicazione pubblicata già nel 1998 [1].
s-93 Il Consiglio ha quindi adottato nel 2001 un regolamento di base [2], che creava le fondamenta istituzionali per la struttura di protezione, e che era stato preceduto da una decisione quadro del Consiglio [3], adottata nel 2000, con cui la protezione dell' euro per mezzo di sanzioni penali è rafforzata e, in parte, armonizzata.
s-94 Nel 1999, inoltre, il mandato di Europol era stato esteso alla lotta contro la falsificazione di monete [4].
s-95 In relazione alle sanzioni penali, la Commissione ha pubblicato due relazioni [5] sull' attuazione della suddetta decisione quadro.
s-96 Il livello di attuazione che ne emerge risulta soddisfacente.
s-97 Allo scopo di garantire una chiara struttura nella lotta alla contraffazione monetaria, una stretta collaborazione ed un efficace flusso di informazioni, sono stati istituiti uffici centrali nazionali in tutti gli Stati membri.
s-98 Presso la BCE e Europol sono operativi banche dati e sistemi di comunicazione.
s-99 Sono stati inoltre creati appositi organismi per l'analisi tecnica del denaro contraffatto negli Stati membri, presso la BCE (per le banconote) e la Commissione (per le monete).
s-100 Il programma Pericle svolge un ruolo di rilievo nella realizzazione dei risultati attuali nell' ambito della protezione dell' euro e della lotta ai reati in materia di contraffazione monetaria, grazie allo scambio di informazioni e all' aumentata cooperazione.
s-101 La sorveglianza continua è necessaria per preservare i risultati raggiunti nell' ambito della lotta alla falsificazione dell' euro e trarne spunto per procedere alle azioni successive.

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